--- AIB-CUR D9912A [2000-02-07. - 1'700 righe, 68'000 caratteri] ------------------------------------------------------------------------ Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione del D.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 : 1. bozza (Roma, 11 dicembre 1999). 2000-02. Copia per uso degli iscritti AIB-CUR e lettori AIB-WEB. ------------------------------------------------------------------------ REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 20 OTTOBRE 1998 n. 368 1. BOZZA Roma 11 dicembre '99 TITOLO I - Organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi ausiliari CAPO I - Ministro ed uffici di diretta collaborazione Art. 1 - Il Ministro Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "il Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero" ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I Sottosegretari di Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto, e si avvalgono di un proprio ufficio di segreteria. Art. 2 - Uffici di diretta collaborazione del Ministro Per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, costituiti dal Gabinetto, dall'Ufficio legislativo e dalla segreteria. Agli uffici di cui al comma 1, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 150 unità, nonché estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 25. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 1 anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 15, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Il trattamento economico accessorio del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati dello Stato e professori universitari di ruolo. Il Capo della segreteria ed il segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici ed anche tra estranei alla pubblica amministrazione. L'assegnazione del personale tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con decreto del Capo di Gabinetto. Art. 3 - Gabinetto Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con il Segretariato generale e, per conto del Ministro, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e con il Servizio per il controllo di gestione. Il Capo di Gabinetto può avvalersi di Vice Capi di Gabinetto, in numero non superiore a quattro, di cui uno con funzioni vicarie. Fanno parte del Gabinetto: l'ufficio stampa; l'ufficio del Consigliere diplomatico; l'ufficio per la promozione degli eventi e attività culturali. L'Ufficio stampa cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale, anche in collaborazione con le direzioni generali di settore e con gli altri uffici del Ministero. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge l'attività di assistenza del Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento alla stipulazione di accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Servizio per la promozione degli eventi e attività culturali cura la promozione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono, in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività, e ne coordina lo svolgimento. D'intesa con le direzioni generali competenti, promuove altresì la diffusione di informazioni generali sui beni e sulle attività culturali e sulla loro possibilità di fruizione. Art. 4 - Ufficio legislativo L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, nonché la stipula di convenzioni e trattati relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con l'Ufficio del Consigliere diplomatico. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e delle direzioni generali; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato. Il Capo dell'ufficio legislativo può nominare due Vice Capi dell'Ufficio legislativo. Art. 5 - Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato La segreteria del Ministro e la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari svolge attività di supporto ai compiti dei medesimi. Ciascuna segreteria è coordinata da un Capo della segreteria. Il segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Alla segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 15 unità, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario, in numero non superiore a 5. Art. 6 - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e Servizio per il controllo di gestione Rispondono al Ministro il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e il Servizio per il controllo di gestione. Il Servizio per il controllo di gestione determina le modalità del controllo interno, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, ed esercita il controllo sull'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti dal Ministro. Ai fini indicati al comma 1, il Servizio, in particolare: determina gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; determina la frequenza delle rilevazioni delle informazioni per l'esercizio del controllo interno; individua le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo interno; individua le procedure per la determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; determina le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; misura le prestazioni di tutte le unità organizzative a livello dirigenziale generale. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è definito l'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Al Servizio per il controllo di gestione è assegnato personale del Ministero, in numero non superiore a 20 unità, coordinato da un dirigente. CAPO II - Organi collegiali Art. 7 - Organi consultivi Sono organi collegiali del Ministero: il Consiglio per i beni culturali e ambientali la Conferenza dei presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali; il Comitato per i problemi dello spettacolo; il Comitato nazionale per l'editoria e la proprietà letteraria; il Consiglio di amministrazione; i Comitati tecnico-scientifici; le Commissioni per i beni e le attività culturali. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per i beni e le attività culturali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei tre organi consultivi. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Il Consiglio di amministrazione è costituito secondo le norme vigenti ed esercita le funzioni da esse previste. A seguito del trasferimento di compiti e funzioni svolte dal Dipartimento dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro istituisce il Comitato nazionale per l'editoria e la proprietà letteraria. Contestualmente, sono soppressi il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, istituito dalla legge 22 aprile 1943, n. 633, ed il Comitato per l'erogazione dei premi, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 22 dicembre 1969, n. 1010. Art. 8 - Consiglio per i beni culturali e ambientali Il Consiglio per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro e composto da: i presidenti dei Comitati tecnico scientifici disciplinati dall'articolo 13; otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata disciplinata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281; tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto dei Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte dei Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative oggetto di finanziamento, anche parziale, da parte del Ministero. Il Consiglio: esprime parere sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali; esprime pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso; si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti. Il Consiglio è organo di consulenza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizione della legge 1 giungo 1939, n. 1089. Il Gabinetto del Ministro assicura il supporto necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali. Art. 9 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per i beni e le attività culturali La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per i beni e le attività culturali, istituite in ogni Regione a statuto ordinario dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 1l2 del 31 marzo 1998, è presieduta dal Segretario generale. La Conferenza elegge nel suo seno un vicepresidente. La Conferenza : esprime parere sui programmi di valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio; esprime parere, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso, anche a richiesta di Regioni ed enti culturali; si pronuncia sulle questioni ad essa demandate da leggi e regolamenti. Art. 10 - Comitati tecnico-scientifici Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici: Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio; Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia e la demoetnoantropologia; Comitato tecnico-scientifico per i beni artistici e storici ed i musei; Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanea; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di: tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione; tre esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; due professori universitari in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, designati dal Ministro. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici possono partecipare, senza diritto di voto i direttori generali del settore. I Comitati: si pronunciano, per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e l'ambiente, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni; sono consultati facoltativamente sui provvedimenti di tutela e valorizzazione che investono problemi di speciale importanza. Il parere dei Comitati è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio per i beni culturali e ambientali; esprimono parere, a richiesta del Ministro o dei direttori generali su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali; si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto materiale e di personale per il loro funzionamento. Art. 11 - Commissioni per i beni e le attività culturali Le Commissioni peri beni e le attività culturali, istituite in ogni Regione a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono nominate con decreto del Ministro. Con decreto del Presidente della Giunta regionale interessata, d'intesa con il Ministro, è nominato il presidente della Commissione. I componenti restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. E' compito delle Commissioni, per la definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruire e formulare una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati. La Commissione, inoltre, esegue il monitoraggio dell'attuazione dei piani indicati al comma 3 e rilascia pareri, su richiesta delle Amministrazioni statali e regionali, in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. TITOLO II - Organizzazione degli uffici con compiti di gestione CAPO I - Segretariato generale Articolo 12 - Segretariato generale Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; presiede la Conferenza dei presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali e il Comitato nazionale per l'editoria e 1a proprietà letteraria e partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del Comitato per i problemi dello spettacolo. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sentiti i dirigenti delle direzioni generali di cui all'articolo 17, autorizza la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Alle dirette dipendenze del Segretario generale sono istituiti i seguenti Servizi: Servizio per gli affari generali amministrativi; Servizio per il bilancio; Servizio per la sicurezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; Servizio per l'informatica, la statistica e per il catalogo nazionale dei beni culturali. Ai servizi di cui al comma 2 sono preposti dirigenti di seconda fascia. Articolo 13 - Servizio per gli affari generali amministrativi Il Servizio per gli affari generali amministrativi cura gli affari generali e i servizi generali del Ministero. A tal fine, in particolare: fornisce supporto al Segretario generale nell'attività di coordinamento amministrativo, per il mantenimento dell'unità dell'azione dell'Amministrazione; elabora, d'intesa con le direzioni generali di settore e in collaborazione con le Regioni, progetti intersettoriali nell'ambito dei programmi finanziari con fondi comunitari; fornisce supporto tecnico alle direzioni generali di settore e agii organi periferici per il finanziamento con fondi europei dei progetti settoriali; promuove rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private per il finanziamento di iniziative intersettoriali; cura, d'intesa con le Soprintendenze regionali e con le direzioni generali di settore, l'attivazione dei servizi aggiuntivi intersettoriali presso gli istituti periferici; fornisce supporto alle direzioni generali di settore per l'attività contrattuale, con particolare riferimento all'espletamento delle gare di appalto nazionali e internazionali, anche mediante redazione di tipologie generali di bandi di gara, e per la stipulazione dei contratti per l'affidamento dei lavori, per la fornitura di beni e servizi, per le sponsorizzazioni; stipula i contratti relativi all'espletamento dei servizi generali del Ministero; cura il servizio delle relazioni con il pubblico; esercita i diritti dell'azionista nelle società intersettoriali partecipate. Articolo 14 - Servizio per il bilancio Il Servizio per il bilancio ha compiti in materia di programmazione pluriennale e annuale della spesa. A tal fine, in particolare, il Servizio: formula, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le proposte delle Direzioni generali di settore, i piani pluriennali e annuali di spesa e le relative proposte di variazione; svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, nonché studi e applicazioni in materia di bilancio, fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo; promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio ed ai risultati delle verifiche amministrative e contabili; monitorizza i flussi dei singoli capitoli; segue l'istruttoria e le attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica; cura i rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la copertura delle leggi di spesa; cura la gestione delle spese del Segretariato. Articolo 15 Servizio per la sicurezza del patrimonio storico artistico e paesaggistico Il Servizio per la sicurezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico svolge compiti di coordinamento e di consulenza in materia di interventi finalizzati alla protezione fisica del patrimonio culturale. A tal fine, in particolare, il Servizio: cura, d'intesa con le direzioni generali, con le Regioni e gli altri enti territoriali, la realizzazione del sistema nazionale per il controllo dello stato di vulnerabilità dei beni culturali e ambientali in relazione alla tipologia del rischio; cura, d'intesa con i direttori generali e con il Comando generale del Nucleo dei carabinieri per la tutela del patrimonio storico e artistico, l'elaborazione degli standard di prevenzione, di pronto intervento e di organizzazione del lavoro per la messa in sicurezza dei patrimonio culturale; collabora con il Servizio per il bilancio e con il Servizio per l'informatica, la statistica e per il catalogo nazionale dei beni culturali, sulla proposta dei direttori generali, alla predisposizione del piano pluriennale e annuale di spesa per quanto attiene gli interventi indicati alla lettera b). Il Servizio fornisce consulenza alle direzioni generali in materia di protezione dei lavoratori e di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro. Articolo 16 - Servizio per l'informatica, la statistica e per il catalogo nazionale dei beni culturali Il Servizio per l'informatica, la statistica e per il catalogo nazionale dei beni culturali cura i sistemi informativi del Ministero, ai fini indicati dagli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A tal fine, in particolare, il Servizio: cura, d'intesa con le direzioni generali, il coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, con particolare riferimento a quelli relativi alla gestione dei procedimenti e dei relativi flussi documentali, ai fini indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n-39; cura l'integrazione e l'interconnessione del sistema informativo del Ministero con quello delle altre amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto n. 39 del 1993, secondo gli indirizzi dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione; cura i rapporti con l'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione. Il Servizio cura altresì, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti alle attività del Ministero, secondo gli indirizzi fomiti dall'Istituto nazionale di statistica e nei limiti definiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, in particolare: promuove e realizza, d'intesa con le direzioni generali, la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici, nell'ambito del programma statistico nazionale; fornisce al Sistema statistico nazionale i dati previsti nei programma relativi al Ministero; collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma. Il Servizio, altresì: cura, d'intesa con il Servizio per la sicurezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico e con le direzioni generali, la realizzazione del catalogo nazionale informatizzato dei beni culturali e ambientali, nel quale sono raccolti i dati essenziali descrittivi dei beni e i dati relativi agli interventi di tutela e conservazione; elabora gli standard per le interconnessioni dei Sistemi informativi di settore, curati e implementati dai rispettivi Istituti centrali. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli a norma dei commi 1 e 2, il Servizio, d'intesa con i direttori generali, elabora i piani di intervento annuali e pluriennali e i relativi piani di spesa; collabora altresì con il Servizio per il bilancio alla formazione del piano pluriennale e annuale di spesa per la parte relativa agli interventi di censimento e catalogazione. Presso il Servizio opera l'Osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'Ufficio studi già previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. CAPO II - Amministrazione centrale Art. 17 - Direzioni generali Il Ministero si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale per il patrimonio storico-artistico; la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio; la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee; la Direzione generale per i beni archeologici; la Direzione generale per gli archivi; la Direzione generale per le biblioteche e per la promozione del libro e della lettura; la Direzione generale per il cinema; la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo; la Direzione generale per il diritto d'autore e la proprietà letteraria; la Direzione generale per il personale e le relazioni sindacali; Il riordino degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, la definizione dei loro compiti, la conseguente determinazione della consistenza delle dotazioni organiche sono definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla mobilità interna del personale, alle missioni, alla concessione delle ferie e dei riposi previsti, alla verifica delle assenze dal servizio, alla autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e alla concessione del lavoro in posizione di part-time. Art. 18 - Direzione generale per il patrimonio storico-artistico La direzione Generale per il patrimonio storico-artistico ha competenza nel settore dei beni artistici e storici nonché in materia di beni demoetnoantropologici. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività: espropriazioni, acquisti e prelazioni; autorizzazioni ad alienare e concessioni in uso, stipulazioni e autorizzazioni alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, comunque denominate; esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate; importazione, esportazione ed azioni di restituzione di beni illecitamente esportati; acquisizione e destinazione di immobili per le sedi; concessione di contributi per interventi di conservazione e restauro dei beni non statali; erogazione di contributi agli istituti culturali di settore; verifiche amministrative e contabili sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero; nomina degli ispettori onorari. La Direzione, altresì, impartisce direttive ai Soprintendenti di settore in materia di: dichiarazioni di interesse artistico e storico; integrazioni e modificazioni degli elenchi dei beni di interesse artistico e storico; approvazioni, autorizzazioni, prescrizioni e divieti concernenti opere ed attività che interessano i beni artistici e storici; vigilanza sul commercio delle cose di antichità e d'arte; organizzazione, gestione, valorizzazione e pubblico godimento dei musei statali, con esclusione di quelli contemplati all'articolo 22, comma 3, lettera d); attivazione dei servizi aggiuntivi; ricognizione, censimento e catalogazione dei beni. Nelle materie di competenza la Direzione, altresì: predispone i piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa, anche sulla base delle proposte delle Soprintendenze regionali; verifica l'attuazione dei piani da parte degli organi periferici ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali interessati alla tutela, conservazione, valorizzazione e pubblico godimento; organizza mostre e manifestazioni culturali in Italia e all'estero; cura le pubblicazioni ufficiali. Art. 19 - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha competenza in materia di beni architettonici e paesaggistici. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni architettonici, la direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività: espropriazioni, acquisti e prelazioni; autorizzazioni ad alienare e concessioni in uso; esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate; acquisizione e destinazioni di immobili per le sedi; erogazione dei contributi per interventi di conservazione e restauro dei beni non statali; erogazione di contributi agli istituti culturali di settore; verifiche amministrative e contabili sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali nel settore dei beni ambientali la Direzione, in particolare: cura l'istruttoria ed esprime il parere per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349; autorizza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i progetti relativi alle opere pubbliche; propone al Ministro, attraverso il Segretario generale, gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici e ne cura l'istruttoria. La Direzione impartisce direttive ai Soprintendenti: nel settore di beni architettonici, in particolare, relativamente a: dichiarazioni di interesse artistico e storico; approvazioni, autorizzazioni, prescrizioni e divieti concernenti opere ed attività che interessano i beni architettonici; rilevamento, censimento e catalogazione dei beni architettonici; conservazione, valorizzazione e pubblico godimento di monumenti statali aperti al pubblico; attivazione dei servizi aggiuntivi; adozione dei provvedimenti di integrazione e modificazione degli elenchi dei beni di interesse architettonico; nel settore dei beni ambientali, in particolare, relativamente a: rilevamento e censimento dei beni ambientali e redazione della cartografia nazionale ambientale e paesaggistica; ricognizione e monitoraggio delle aree a rischio ambientale, d'intesa con il Servizio per la sicurezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; adozione dei provvedimenti di integrazione e modificazione degli elenchi dei beni di interesse paesaggistico. Nelle materie di competenza la direzione, altresì: predispone i piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa, anche sulla base delle proposte delle Soprintendenze regionali; verifica l'attuazione dei piani ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; cura i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla tutela e alla conservazione dei patrimonio architettonico e del paesaggio; cura mostre e manifestazioni culturali nazionali e internazionali; cura le pubblicazioni ufficiali; stipula, e autorizza alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, comunque denominate; nomina gli ispettori onorari. Art. 20 - Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attività; promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali; ideazione e consulenza alla progettazione, su richiesta delle amministrazioni interessate, di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico non destinate ad attività culturali, che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico - artistico e paesaggistico - ambientale; dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, a norma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; pronuncia sull'ammissibilità ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica; promozione della formazione in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica; vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici; promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea tra i giovani, con particolare attenzione agli studenti delle università e delle scuole dì ogni ordine e grado, anche d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; predisposizione del programma pluriennale e annuale degli interventi e dei piani di spesa per le materie di competenza; verifica ed attuazione dei piani di spesa. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea svolge l'attività di vigilanza sulla società di cultura "La biennale di Venezia", sulla fondazione "La triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La quadriennale d'arte di Roma". Art. 21 - Direzione generale per i beni archeologici La direzione generale per i beni archeologici ha competenza in materia di beni ed aree archeologiche. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività: espropriazioni, occupazioni temporanee, acquisti e prelazioni; autorizzazioni ad alienare e concessioni in uso; stipulazioni e autorizzazioni alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, comunque denominate; esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate; erogazione dei contributi per interventi di conservazione e restauro di beni non statali; erogazione di contributi agli istituti culturali di settore; verifiche amministrative e contabili sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero; acquisizioni e destinazioni di immobili per le sedi; importazione, esportazione di beni archeologici e azioni di restituzione di beni illecitamente esportati; concessioni per ricerche archeologiche e per opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali, ed erogazione dei premi di rinvenimento; nomina di ispettori onorari. La Direzione, altresì, impartisce direttive ai Soprintendenti di settore in materia di: dichiarazioni di interesse archeologico; approvazioni, autorizzazioni, prescrizioni e divieti concernenti opere ed attività che interessano i beni archeologici; integrazioni e modificazioni degli elenchi dei beni di interesse archeologico ; organizzazione, gestione, valorizzazione e pubblico godimento di parchi, aree e musei archeologici statali; attivazione dei servizi aggiuntivi; ricognizione, censimento e catalogazione dei beni archeologici e delle zone di interesse archeologico; vigilanza sul commercio delle cose di interesse archeologico. Nelle materie di competenza la Direzione, altresì: predispone i piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa, anche sulla base delle proposte delle Soprintendenze regionali; verifica l'attuazione dei piani da parte degli organi periferici ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali interessati alla tutela, conservazione, valorizzazione e pubblico godimento di beni archeologici ; organizza mostre e manifestazioni culturali in Italia e all'estero; cura le pubblicazioni ufficiali. Art. 22 - Direzione generale per gli archivi La direzione generale per gli archivi ha competenza in materia di beni archivistici. Nell'esercizio di tali funzioni la direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività: acquisizioni, prelazioni, espropriazioni di archivi di notevole interesse storico e acquisti bibliografici; acquisizione e destinazione di immobili per le sedi e fornitura di attrezzature tecnologiche microfilm di sicurezza e riproduzioni sostitutive di archivi pubblici e privati dichiarati di interesse storico; esportazione di archivi e singoli documenti ed azioni di restituzione di beni illecitamente esportati; trasferimenti, depositi e prestiti e autorizzazioni ad alienare e concessioni in uso; stipulazioni e autorizzazioni alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, comunque denominate; concessione di contributi per interventi di ordinamento, inventariazione, conservazione e restauro degli archivi vigilati, nonché erogazione di contributi agli istituti culturali di settore; verifiche amministrative e contabili sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero; esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate; nomina degli ispettori onorari; approvazione dei massimali di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dello Stato e degli enti pubblici e nulla osta per lo scarto di documenti degli uffici dello Stato; funzionamento degli Archivi di Stato e consultabilità dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi vigilati. La direzione, altresì, impartisce direttive in materia di: tutela e valorizzazione degli archivi degli organi degli Stati preunitari e dei documenti degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato non più occorrenti per le ordinarie esigenze amministrative, conservati negli Archivi di Stato, nonché degli altri archivi a qualsiasi titolo appartenenti allo Stato; sorveglianza sugli archivi correnti e sugli obblighi di deposito degli uffici statali centrali e periferici; vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico; vigilanza sul commercio dei documenti; ricognizione, censimento e inventariazione dei beni archivistici; attivazione dei servizi aggiuntivi. Nelle materie di competenza la direzione, altresì: cura i rapporti con il Ministero dell'interno in materia di documenti statali e non statali riservati; svolge i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 21. Art. 23 - Direzione generale per le biblioteche e per la promozione del libro e della lettura La direzione generale per le biblioteche e per la promozione del libro e della lettura ha competenze in materia di biblioteche pubbliche statali, secondo la normativa di settore e di promozione del libro e della lettura, con particolare attenzione ai giovani e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, d'intesa con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività: funzionamento delle biblioteche pubbliche statali ed erogazione di fondi; servizio bibliotecario nazionale; acquisizione e destinazione di immobili per le sedi; fornitura di attrezzature tecnologiche; tutela del materiale bibliografico non statale, con particolare riferimento alle raccolte bibliografiche di eccezionale interesse; esercizio del diritto di prelazione ed espropriazione dei beni indicati al punto e); autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredità e legati; circolazione ed esportazione dei beni indicati al punto e); acquisti bibliografici; erogazione di contributi alle biblioteche pubbliche e agli istituti culturali di settore; attivazione di servizi aggiuntivi; stipulazioni e autorizzazioni alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, comunque denominate; verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero; esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate; nomina degli ispettori onorari; Per l'esercizio delle competenze in materia di promozione del libro e della lettura, è costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale svolge i seguenti compiti: incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti a valorizzare le opere di saggistica e di narrativa di autori contemporanei, italiani e stranieri; promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro; promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura moderna e contemporanea, e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, l'acquisto di libri da parte dei giovani. Nelle materie di competenza la Direzione, altresì svolge i compiti di cui all'articolo 21, comma 4. Art. 24 - Direzione generale per il cinema La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica. Nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede, in particolare, alle seguenti attività: dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica in Italia ed all'estero; interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica nonché in favore dell'esercizio cinematografico, anche al fine dell'ampliamento e ammodernamento delle sale cinematografiche; autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti; rilascia il nulla-osta alla programmazione in pubblico di spettacoli cinematografici; esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore; svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero. Nelle materie di competenza la Direzione: predispone i piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa; verifica l'attuazione dei piani ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali che agiscono negli ambiti di competenza; organizza manifestazioni culturali in Italia e all'estero. La direzione generale per il cinema esercita la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema. Art. 25 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attività di spettacolo dal vivo. Nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare: adotta provvedimenti per: interventi finanziari a favore degli enti ed organismi operanti nel settore delle attività teatrali, delle attività musicali e di danza; interventi finanziari in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche; interventi finanziari in favore dei circhi e dello spettacolo viaggiante; dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero; esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore; esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico. Nelle materie di competenza, la direzione: predispone i piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa; verifica l'attuazione dei piani ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali che agiscono negli ambiti di competenza; organizza manifestazioni culturali in Italia e all'estero. Alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo sono altresì affidati i compiti di vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il Credito sportivo. Art. 26 - Direzione generale per l'editoria e la proprietà letteraria La direzione generale per l'editoria e la proprietà letteraria ha competenza m materia di promozione e sostegno dell'editoria libraria e di diritto d'autore, ai sensi della normativa di settore. La direzione svolge i compiti e le funzioni già svolte dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio e trasferite al Ministero ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Essa esercita la vigilanza sulla SIAE ñ Società italiana autori ed editori, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Nelle materie di competenza la direzione, altresì: predispone i piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa; verifica l'attuazione dei piani ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali che operano nelle materie di competenza; organizza mostre e manifestazioni culturali in Italia e all'estero; cura le pubblicazioni ufficiali. Art. 27 - Direzione generale per il personale e le relazioni sindacali La direzione generale per il personale e le relazioni sindacali è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, relazioni sindacali, concorsi ed assunzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività: formazione permanente del personale, d'intesa con i direttori generali di settore, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione o con altre istituzioni che operano nel campo della formazione; assunzioni per concorso o corso di reclutamento; riammissioni in servizio; rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi compresa la gestione delle attività di contrattazione collettiva; cura lo stato giuridico ed economico del personale; provvede all'erogazione degli stipendi e degli emolumenti fissi; nonché di quanto occorrente per l'erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza. CAPO III - Istituti centrali Art. 28 - Istituto centrale Con uno più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è disciplinata la struttura ed il funzionamento dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonché degli istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con i medesimi regolamenti si provvede alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del citato decreto n. 368 del 1998 e alla individuazione dei dirigenti preposti agli istituti, ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto n. 368 del 1998. Art. 29 - Istituto centrale per gli archivi L'Istituto centrale per gli archivi: elabora, anche in collaborazione con le Regioni e con gli enti pubblici territoriali, gli standard per il censimento dei beni culturali nel settore di competenza, ai fini della formazione del catalogo nazionale dei beni culturali; costituisce e gestisce, anche in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali, il Sistema informativo nazionale degli archivi e promuove l'adozione dei relativi standard di descrizione e di inventariazione; cura le relative pubblicazioni, ne promuove la diffusione e ne effettua la vendita. Nelle materie di competenza, l'Istituto cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi nazionali e internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni archivistici. Può altresì stipulare accordi e convenzioni con università e soggetti pubblici e privati operanti nel settore. L'istituto organizza e promuove, anche in collaborazione con le Regioni, corsi di formazione per l'applicazione delle metodologie sviluppate. E' compito dell'Istituto elaborare, d'intesa con l'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione, gli standard per i flussi documentali degli archivi correnti delle pubbliche amministrazioni e per la tenuta del protocollo informatizzato e informatico. CAPO IV - Amministrazione periferica Art. 30 - Organi periferici del Ministero Sono organi periferici del Ministero: le Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali; le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio; le Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico; le Soprintendenze per i beni archeologici; le Soprintendenze archivistiche; gli Archivi di Stato; le biblioteche pubbliche statali; i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale. L'incarico di direzione dei medesimi è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 31 - Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali Le Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Coordinano l'attività delle Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico-artistico, per i beni archeologici e delle Soprintendenze archivistiche presenti nei territorio regionale. Esse hanno sede nel capoluogo di regione. In particolare, il Soprintendente regionale: propone ai direttori generali di settore gli interventi ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle Soprintendenze di settore e dei programmi di valorizzazione approvati dalla Commissione regionale per i beni e le attività culturali; formula proposte ai direttori generali di settore per !a formazione dei relativi piani di spesa, annuali e pluriennali; vigila sull'attuazione dei piani, e ne riferisce ai direttori generali di settore; adotta, previa istruttoria dei soprintendenti di settore, i provvedimenti di vincolo previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, dall'articolo 82, comma 2 lettera a) del decreto dei Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; adotta i provvedimenti di annullamento ai sensi dell'art. 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio; adotta, su proposta dei Soprintendenti di settore, i provvedimenti di integrazione e i provvedimenti in via sostitutiva per la compilazione degli elenchi contemplati dall'articolo 4 della legge 1 giugno 1939 n. 1089; propone al direttore generale per i beni architettonici e per il paesaggio, sentiti il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il Soprintendente per i beni archeologici, l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici, fatta salva la facoltà di iniziativa della direzione generale; comunica alla Regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale di settore le proposte di prelazione da parte degli enti predetti; propone al direttore generale di settore, sentite le Soprintendenze di settore, l'esercizio del diritto di prelazione; predispone, su incarico della direzione generale di settore, d'intesa con le Regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale; cura, d'intesa con le Regioni, il catalogo regionale dei beni culturali e ambientali, secondo gli standard fissati dagli Istituti centrali; propone, sentiti i Soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi. Il Soprintendente regionale riunisce periodicamente i sovrintendenti di settore, al fine di raccogliere proposte in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali, anche ai fini della più efficace partecipazione alla Commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Art. 32 - Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio Le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla relativa direzione generale. Il Soprintendente, in particolare: attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale per i beni architettonici e per il paesaggio; propone al Soprintendente regionale l'adozione dei provvedimenti di vincolo e cura l'istruttoria delle proposte di vincolo avanzate dalle Regioni, dagli enti locali e dalla direzione generale di settore; propone al Soprintendente regionale i provvedimenti di integrazione e modificazione degli elenchi dei beni e ne cura l'istruttoria; propone al Soprintendente regionale gli interventi ordinari e straordinari per la programmazione pluriennale e annuale, indicando le priorità; attua i piani triennali e annuali di spesa approvati dal Ministro; cura il censimento e la catalogazione degli immobili e dei complessi di immobili di interesse artistico e storico e dei beni ambientali, individuandoli su cartografia informatizzata, secondo gli standard elaborati dall'Istituto centrale. Per quanto attiene ai beni architettonici, in particolare, il Soprintendente: approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, fino alla soglia di 1.500 milioni e comunque entro il limite stabilito con decreto del direttore generale; oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione del progetto da parte del Soprintendente regionale. Ove proprietari, possessori o detentori dei beni siano le Regioni e gli enti pubblici territoriali, il Soprintendente procede di massima mediante accordi o convenzioni; si pronuncia sull'ammissibilità ai contributi statali degli interventi indicati al punto 1 e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge; vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari possessori o detentori di beni architettonici; in particolare, vigila sui beni di proprietà statale, da chiunque detenuti in uso o in consegna; per l'esercizio di tale funzione il Soprintendente procede, in ogni tempo, ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni; adotta gli interventi sostitutivi necessari alla conservazione dei beni vincolati, in caso di inerzia del proprietario, possessore o detentore, anche stipulando accordi e convenzioni con le Amministrazioni che hanno l'uso del bene o che ne sono proprietarie; provvede alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici di interesse artistico e storico di proprietà statale. provvede all'attivazione, presso i monumenti aperti al pubblico, dei servizi aggiuntivi, bandendo le relative gare di appalto; cura l'istruttoria per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della direzione generale; esercita le azioni a tutela del possesso e segnala al Ministero delle Finanze, alle Regioni e agli enti locali l'illecito possesso o detenzione di beni appartenenti ai demanio, di cui sia venuto a conoscenza, perché esercitino le azioni a tutela della proprietà. Per quanto attiene ai beni ambientali, il Soprintendente, in particolare: propone al Soprintendente regionale i provvedimenti di integrazione e modificazione degli elenchi dei beni ambientali e ne cura l'istruttoria; cura l'istruttoria per gli annullamenti ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; cura l'istruttoria per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche presentati ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e per le valutazioni di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349; vigila, in collaborazione con le Regioni, sul rispetto dei vincoli imposti nelle zone di interesse paesaggistico; effettua, in collaborazione con le Regioni, la ricognizione delle aree a rischio ambientale e delle aree degradate. Art. 33 - Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico Le Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla relativa direzione generale. Il Soprintendente, in particolare: attua gli indirizzi impartiti dal Direttore generale per il patrimonio storico-artistico; propone al Soprintendente regionale l'adozione dei provvedimenti di vincolo e cura l'istruttoria delle proposte di vincolo avanzate dalle Regioni, dagli enti locali e dalla Direzione generale di settore; propone al Soprintendente regionale gli interventi ordinari e straordinari per la programmazione pluriennale e annuale, indicando le priorità; attua i piani triennali e annuali di spesa approvati dal Ministro; cura il censimento e la catalogazione dei beni di interesse artistico, secondo gli standard definiti dall'Istituto centrale di settore; approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, fino alla soglia di 1.500 milioni e comunque entro il limite stabilito con decreto del direttore generale; oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetto da parte del Soprintendente regionale; ove proprietari, possessori o detentori dei beni siano le Regioni e gli enti pubblici territoriali, il Soprintendente può procedere mediante accordi o convenzioni; si pronuncia sull'ammissibilità ai contributi statali degli interventi indicati alla lettera g) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge; vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari possessori o detentori di beni artistici e storici; in particolare, vigila sui beni di proprietà statale, da chiunque detenuti in uso o in consegna. Per l'esercizio di tale funzione il Soprintendente procede, in ogni tempo, ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni, procedendo di massima mediante accordi con le Amministrazioni statali, con le Regioni e gli enti locali che hanno la proprietà, il possesso o la detenzione dei beni; adotta gli interventi sostitutivi necessari alla conservazione dei beni vincolati, in caso di inerzia del proprietario, possessore o detentore; provvede alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni artistici e storici dello Stato; cura l'attivazione dei servizi aggiuntivi presso musei e gallerie statali, bandendo le relative gare di appalto; cura l'istruttoria per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della direzione generale; esercita le azioni a tutela del possesso e segnala al Ministero delle Finanze, alle Regioni e agli enti locati l'illecito possesso o detenzione di beni appartenenti al demanio, di cui sia venuta a conoscenza, perché esercitino le azioni a tutela della proprietà. Art. 34 - Soprintendenze per i beni archeologici Le Soprintendenze per i beni archeologici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla relativa direzione generale. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Soprintendente, in particolare: svolge i compiti di cui alle lettere da a) ad o) del comma 2 dell'articolo 33; cura il censimento e la catalogazione dei beni mobili e immobili di interesse archeologico, e concorre con il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio al censimento e alla catalogazione delle zone d'interesse archeologico definite dall'articolo 82, comma 5, let. m) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, ai fini della formazione del catalogo nazionale dei beni, secondo gli standard elaborati dall'Istituto centrale di settore e gli indirizzi del Direttore generale; collabora con il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio nelle proposte di integrazione e modificazione degli elenchi dei beni ambientali, per quanto attiene le aree definite dall'articolo 82, comma 5, lett. m) del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ne cura l'istruttoria; cura l'istruttoria per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche ricadenti in aree archeologiche o di interesse archeologico, presentati ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. l497, e per le valutazioni di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349; provvede alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni archeologici conservati nei musei e delle aree archeologiche statali; verifica la regolare tenuta del registro previsto dall'articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 44, mediante ispezioni periodiche, a cadenza almeno semestrale, e trasmette il verbale dell'ispezione all'interessato, al Direttore generale e all'autorità di pubblica sicurezza. In materia di esecuzione di ricerche ed opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali, in particolare, il Soprintendente: cura l'istruttoria per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione del fondo interessato; cura l'istruttoria per la concessione di eseguire ricerche ed opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali, nonché per la revoca della concessione stessa; cura l'istruttoria per la definizione dell'ammontare dell'indennizzo da corrispondere al proprietario del terreno per i danni subiti in seguito all'occupazione temporanea e per l'esproprio, nonché per l'eventuale rilascio di parte dei beni ritrovati, che non interessino le collezioni di Stato; vigila sulla conservazione dei beni mobili e immobili ritrovati, anche fortuitamente, fino alla consegna all'istituto di conservazione. Art. 35 - Soprintendenze archivistiche Le Soprintendenze archivistiche sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla relativa direzione generale. Ad esse è affidata la tutela degli archivi appartenenti agli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, sottoposti alla disciplina del decreto dei Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il Soprintendente, in particolare: svolge i compiti di cui alle lettere da a) ad o) del comma 2 dell'articolo 33; autorizza gli scarti della documentazione per gli archivi indicati al comma 1; cura l'istruttoria per l'esecuzione di fotoriproduzioni sostitutive della documentazione; Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Soprintendente fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi indicati al comma 1 nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì, assistenza alle Regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi. Art. 36 - Archivi di Stato Gli Archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti. A tal fine, in particolare: tutelano, conservano e valorizzano: gli archivi degli Stati italiani preunitari ; i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti per le ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma degli articoli 23, 24 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo. tutelano gli archivi correnti e di deposito degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, mediante la partecipazione alle Commissioni istituite ai sensi degli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344. A tal fine le Commissioni, in particolare: esercitano la sorveglianza sulla tenuta, l'ordinamento e i sistemi di gestione e di reperimento dei documenti, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva e di documenti digitali e di gestione elettronica dei documenti, a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428; elaborano i piani di conservazione e i massimari di scarto; curano le proposte di selezione e scarto e i versamenti; accertano la natura riservata dei documenti che costituiscono eccezione alla libera consultabilità. Nell'esercizio dell'attività indicata al comma 1 gli archivi, in particolare: curano: l'ordinamento, l'inventariazione ed il restauro dei documenti e degli archivi conservati; la comunicazione degli stessi documenti agli utenti che ne facciano richiesta per scopi di studio, di documentazione e di ricerca o per fini amministrativi; la valorizzazione, attraverso l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali o la partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti e istituzioni pubblici e privati; possono stipulare, previa autorizzazione del direttore generale, accordi con regioni ed enti locali, o con Enti privati, per la gestione integrata dei servizi; Art. 37 - Biblioteche pubbliche statali Le biblioteche pubbliche statali svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e inserita, le biblioteche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti: raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza; documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti. I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Le biblioteche universitarie, in particolare, attuano il coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ------------------------------------------------------------------------ Note editoriali 2000-02-07. Da testo disponibile a URL (CISL Beni Culturali); riedito per AIB-CUR e AIB-WEB a cura di Eugenio Gatto, riducendo a testo ISO 8859-1 per la distribuzione per posta elettronica [corretti tacitamente alcuni errori materiali di ortografia].