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Regolamento elettorale


Art. 1
Il voto dei soci per l'elezione dei componenti del Comitato esecutivo nazionale, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri viene espresso, a norma di quanto previsto dall'art.16, ult.co., dello Statuto vigente e salvo deliberazione contraria dell'Assemblea generale dei soci, a scrutinio segreto presso le Sezioni regionali e attraverso il voto postale.
Sugli argomenti di cui alle lettere a) e b) dell'art.14, 5° co., dello Statuto vigente (approvazione della relazione annuale del Presidente sulle attività dell'Associazione, del programa di massima delle attività future e dei bilanci consuntivo e preventivo) può essere previsto, a norma dell'art.16, ult. co., dello Statuto vigente e previa deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, oltre al voto palese in Assemblea, anche il voto postale e/o presso le Sezioni regionali.

Art. 2
Hanno diritto al voto in occasione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e delle elezioni delle cariche sociali solo i soci di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 4 dello Statuto vigente (le persone fisiche, le biblioteche italiane ed i soci d'onore), purché in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea generale.
I soci di cui alla lettera b) dell'art. 4 (biblioteche italiane) sono ammessi al voto nella persona del legale rappresentante o di chi da lui delegato al momento dell'iscrizione o successivamente, secondo le modalità indicate dall'art. 6, 2° e 3° co., dello Statuto vigente.

Art. 3
Possono essere eletti negli organi centrali e periferici dell'Associazione i soli soci di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 4 dello Statuto vigente (le persone fisiche ed i soci d'onore), purché in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 4
A norma di quanto previsto dall'art. 11, 3° co., dello Statuto, ogni Assemblea regionale dei soci designa, fra i soci di cui all'art. 3 del presente Regolamento, anche appartenenti ad altre Sezioni regionali, una rosa di tre candidati per il Comitato esecutivo nazionale e due per i Collegi sindacale e dei probiviri da presentare in occasione dell'Assemblea generale dei soci convocata per il rinnovo degli organi sociali.
Nella stessa occasione l'Assemblea regionale indica anche i candidati per il Comitato esecutivo regionale ed elegge, fra i soci appartenenti alla Sezione ed ammessi all'elettorato passivo, i cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione elettorale regionale.

Art. 5
In occasione dell'Assemblea generale dei soci, che, a norma di quanto previsto dall'art.18, 8° co., dello Statuto dovrà essere convocata a cura del Presidente nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato degli organi sociali ed aver luogo nei 90 giorni successivi alla scadenza stessa, si dovrà provvedere:

a) alla presentazione, da parte delle Sezioni regionali, delle candidature ai diversi organi sociali;
b) alla individuazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, della data in cui dovranno svolgersi, presso le Sezioni regionali, le operazioni di voto ed entro la quale dovranno pervenire alle stesse i voti espressi per posta. Tale data non potrà in ogni caso cadere prima del quarantacinquesimo giorno successivo all'Assemblea generale, né oltre il sessantesimo.
c) alla comunicazione dell'elenco dei componenti delle diverse Commissioni elettorali regionali;
d) all'elezione dei cinque componenti (tre effettivi e due supplenti) della Commissione elettorale centrale, scelti fra tutti i soci di cui all'art. 3 del presente Regolamento, purché in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 6
Entro 15 giorni dall'Assemblea Generale dei soci la Commissione elettorale centrale provvede alla verifica dei poteri dei soci aventi diritto all'elettorato sia attivo che passivo e ne trasmette l'elenco alle Commissioni elettorali regionali, insieme a tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del voto ( schede, buste, verbali per lo spoglio, ecc.).
La Commissione elettorale centrale provvede inoltre ad inviare a tutti i soci aventi diritto al voto il materiale necessario ed in particolare:


Sarà inoltre cura della stessa Commissione ricordare a tutti i soci il termine ultimo e perentorio entro il quale i voti espressi per posta dovranno pervenire alle Sezioni, nonché luogo ed orari di apertura del seggio elettorale allestito presso ciascuna Sezione.

Art. 7
Nella data fissata dall'Assemblea generale dei soci presso ogni Sezione regionale viene allestito un seggio elettorale, presso il quale i soci della Sezione possano esercitare il proprio diritto al voto ed al quale, entro le ore 12.00, dovranno pervenire i voti espressi per posta.
Ciascun seggio, compatibilmente con le proprie specifiche esigenze, potrà osservare orari diversi, ma in ogni caso dovrà essere garantita un'apertura di almeno otto ore consecutive.

Art. 8
Alle candidature alle cariche sociali nazionali ed ai programmi dei candidati dovrà essere data opportuna pubblicità nel mese precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi di stampa ed informazione sia cartacei che elettronici dell'Associazione.
Ciascun socio potrà esercitare il diritto di voto recandosi direttamente al seggio elettorale costituito presso la propria sezione regionale nella data indicata per lo svolgimento delle elezioni o inviando per posta le schede compilate, che devono pervenire entro tale data.
In particolare ciascun socio potrà esprimere:


Le preferenze dovranno essere espresse in forma autografa, indicando, salvo possibilità di omonimia, il cognome del candidato.

Art. 9
Alla chiusura dei seggi, e comunque entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo, ciascuna Commissione elettorale regionale dovrà nell'ordine provvedere:

a) allo spoglio dei voti per gli organi sociali nazionali pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio, secondo il seguente ordine: Comitato esecutivo nazionale - Collegio sindacale - Collegio dei probiviri;
b) allo spoglio dei voti per gli organi sociali regionali pervenuti alla Sezione per posta o direttamente espressi presso il seggio;
c) alla compilazione di relativi verbali, distinti per ciascun organo;
d) all'invio dei suddetti verbali per fax alla sede della Segreteria nazionale dell'Associazione;
e) all'invio alla Segreteria nazionale dell'Associazione, per corriere o posta celere, dei plichi contenenti le schede votate e scrutinate, distinguendo quelle regolari da quelle annullate o contestate.

Art. 10
Entro il quinto giorno successivo allo svolgimento delle elezioni la Commissione elettorale centrale, riunita presso la sede della Segreteria nazionale dell'Associazione, provvede:

a) alla verifica dei risultati comunicati dalle diverse Commissioni elettorali regionali;
b) all'esame delle schede contestate o annullate;
c) al controllo, ove lo ritenga opportuno, anche a campione, delle altre schede regolarmente votate;
d) al conteggio dei voti complessivi riportati da ciascun candidato agli organi sociali nazionali;
e) alla stesura dei relativi verbali;
f) alla proclamazione dei nominativi risultati eletti, attraverso:
g) alla convocazione della prima riunione del nuovo Comitato esecutivo nazionale e dei Comitati esecutivi regionali, che dovranno aver luogo non oltre trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 11
Entro il trentesimo giorno successivo alla proclamazione è possibile presentare ricorso, scritto e motivato, avverso ai risultati alla Commissione elettorale centrale, che provvederà, entro i successivi trenta giorni ad esaminarlo ed a decidere in merito.

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Copyright AIB, ultimo aggiornamento 1997-05-21 , (rev. 2008-01-11) a cura di Gabriele Mazzitelli