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Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri

Approvato dal Comitato esecutivo nazionale, 2007-11-23/24; in vigore da 2007-12-01; modificato dall'Assembla generale, Roma, 2008-01-19.
Sostituisce il precedente Regolamento di disciplina, 1997-10.

Art. 1 – Competenze

  1. Le competenze del Collegio dei probiviri sono stabilite dagli art. 21 e 26 dello Statuto.
  2. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 2 – Norme di comportamento

  1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
  2. I componenti del Collegio devono astenersi:
    • dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
    • dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 3 – Regole generali di funzionamento

  1. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
  2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
  3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
  4. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
    In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
  5. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
  6. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
  7. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione asassociatiativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'AIB, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
  8. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
  9. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
  10. Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
  11. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 4 – Tipi di procedimento

  1. I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
    1. procedimento disciplinare;
    2. conciliazione di controversie interne;
    3. interpretazione dello Statuto;
    4. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
    5. parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
    6. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
  2. Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.
  3. La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 5 – Procedimento disciplinare: istruttoria

  1. Nei casi indicati dall'art. 21 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
  2. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.
  3. Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui all'art. 3, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
  4. La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
  5. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associatiali.
  6. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
    1. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
    2. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti.

Art. 6 – Procedimento disciplinare: decisione

  1. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
    1. censura;
    2. sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
    3. proposta di radiazione all'Assemblea generale.
  2. La proposta di radiazione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.
  3. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    1. la violazione non ha causato danni all'AIB, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
    2. la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
    3. questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme asassociatiative nel precedente quinquennio.
  4. L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
  5. La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 7 – Conciliazione di controversie interne

  1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
  2. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate
  3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.
    È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 8 – Interpretazione dello Statuto

  1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.
  2. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di direttive CEN o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e al Comitato esecutivo nazionale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare in o sostituire via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.
  3. Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.
  4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.
  5. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.
  6. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

Art. 9 – Requisiti degli associati e cause di incompatibilità

  1. Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e degli amici e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.
  2. L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta. Può inoltre essere richiesto da coloro i quali intendano contestare il rigetto della propria domanda d'iscrizione o di adesione all'AIB da parte di una Sezione regionale.
  3. Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. 3.
  4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.
  5. Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

Art. 10 – Scioglimento anticipato di un organo

  1. Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all'Assemblea generale lo scioglimento di un organo dell'Associazione:
    1. per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l' istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso;
    2. per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato del Collegio sindacale.
  2. Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento. A titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti. In questo ultimo caso il Collegio tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale del triennio.
  3. Il Collegio notifica a tutti i componenti dell'organo, al Presidente nazionale e a tutti gli organi e le strutture dell'Associazione l'avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. 3.
  4. Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro 30 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo all'Assemblea generale.
  5. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Presidente nazionale provvede alla convocazione dell'Assemblea generale, per una data compresa tra il sessantesimo e il settantacinquesimo giorno dal ricevimento stesso.

Art. 11 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1. dicembre 2007 e le sue disposizioni sostituiscono quelle del Regolamento di disciplina del 30 ottobre 1997, che s'intende contestualmente abrogato.

Copyright AIB 2008-01-04, aggiornamento 2008-01-28 a cura della Redazione AIB-WEB.
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/rprob.htm>


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