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Statuto dell'Associazione Italiana Biblioteche

Approvato dall'assemblea generale dei soci, Firenze, 2007-11-07. In vigore da 2007-11-30.

Titolo I: Sede, durata, scopi

Art. 1 Sede e durata

È costituita un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata "Associazione Italiana Biblioteche", per brevità detta anche "AIB", con sede in Roma, presso la Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio, numero 105.

Presso la sede dell'associazione è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio di chi la rappresenta.

La durata dell'AIB è illimitata.

Art. 2 Scopo sociale

L'AIB, che aderisce all'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) e promuove l'affermazione dei principi contenuti nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, persegue le seguenti finalità di natura professionale, scientifica e culturale:

  1. promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario, che tenga in crescente considerazione le esigenze dell'utenza;
  2. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l'esercizio della professione e una migliore organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
  3. promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;
  4. fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale permanente;
  5. contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria;
  6. promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;
  7. tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, l'AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonchè dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.

Art. 3 Strumenti operativi

Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2:

  1. la tenuta di un albo professionale italiano dei bibliotecari, sulla base di un regolamento, che, in adesione ai requisiti di legge, assicuri indipendenza e continuità di funzionamento alla apposita Commissione;
  2. la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio;
  3. l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico, in proprio o in collaborazione con terzi;
  4. la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
  5. la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore;
  6. l'adozione di un codice deontologico ovvero di un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono far riferimento nello svolgimento dell'attività professionale, nei rapporti con i terzi, con i colleghi e con l'Associazione.

Titolo II: Associati

Art. 4 Associati e Amici

Possono essere associati ordinari dell'AIB le persone fisiche che esercitino o posseggano competenze per esercitare professionalmente l'attività di bibliotecario ovvero di specialista in gestione di biblioteche e/o di servizi bibliografici e di documentazione; sono compresi tra gli associati ordinari coloro ai quali, per l'opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di associato d'onore.

L'espressione "associato" e quelle equivalenti, nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione, si applicano, salvo esplicita indicazione contraria, ai soli associati ordinari.

Possono aderire all'AIB, in qualità di Amici:

Gli Amici dell'AIB godono dei diritti di cui all'art. 6 lettere a), d) e g) e sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 5 Iscrizioni e adesioni

Le richieste di nuove iscrizioni in qualità di associato e quelle di nuove adesioni, in qualità di amico, possono essere presentate in qualsiasi momento alla Sezione regionale del luogo di residenza o domicilio lavorativo del richiedente. Le biblioteche e gli altri enti amici sono rappresentati dal rappresentante legale o da un suo delegato. Il Comitato Esecutivo Regionale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi, delibera sull'ammissione.

Art. 6 Diritti degli associati

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'associazione concorrendo all'attuazione del suo scopo associativo e alla definizione dei suoi programmi.

Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto a:

  1. partecipare alle Assemblee delle Sezioni e nazionali;
  2. concorrere, con il proprio voto, alla formazione delle decisioni e all'elezione dei propri rappresentanti nelle cariche associative;
  3. presentare la propria candidatura a cariche associative e ad esservi eletti, fatti salvi i casi di incompatibilità;
  4. essere informati sulle attività;
  5. accedere ai verbali degli organi associativi, con il solo limite del rispetto dei diritti alla riservatezza, secondo la normativa nazionale vigente;
  6. chiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo professionale tenuto dall'Associazione e il rilascio di attestati di competenza, purchè in possesso di adeguati requisiti professionali e di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di professioni e secondo le modalità stabilite con apposito Regolamento;
  7. fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione e frequentarne le sedi.

Art. 7 Doveri degli associati

L'iscrizione o l'adesione all'AIB ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente statuto, del codice etico o codice deontologico, di cui al precedente articolo 3 lettera f) e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 Perdita dello status di associato

Lo status di associato viene meno per le seguenti cause:

Lo status di amico viene meno a seguito di recesso unilaterale e per le medesime cause che determinano la perdita dello status di associato, escluse le dimissioni e la radiazione conseguente a provvedimento disciplinare.

Titolo III: Organizzazione

Art. 9 Struttura territoriale

L'AIB è un'associazione nazionale articolata su base territoriale con Sezioni regionali.

In ogni regione d'Italia può essere istituita una Sezione dell'AIB a condizione che alla stessa risultino iscritti non meno di 20 (venti) associati residenti e/o operanti nella regione stessa.

La costituzione di nuove Sezioni regionali deve essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Nel caso di regioni in cui non sia stata costituita la Sezione, i soci potranno chiedere di essere iscritti presso quella di una regione limitrofa.

Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l'attività sul territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 (quindici) associati nella provincia.

Alle Sezioni regionali spetta una percentuale delle quote associative versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono organi territoriali dell'AIB:

Sono organi nazionali dell'AIB:

Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell'AIB:

Sono incarichi associativi dell'AIB il Segretario ed il Tesoriere.

Capo I: Organi territoriali

Art. 11 Assemblea regionale degli associati

L'insieme degli associati appartenenti alla Sezione regionale ne forma l'Assemblea.

Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea generale degli associati.

L'Assemblea regionale, che deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile, stabilisce il numero minimo dei componenti il Comitato Esecutivo della Sezione, come specificato al successivo articolo 12, elegge il Comitato Esecutivo Regionale (CER), approva il programma di attività della Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea generale, formula, per il tramite del Presidente Regionale, proposte al Presidente Nazionale; designa, fra gli associati ordinari, la rosa dei candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione degli organi centrali, come previsto dall'articolo 14, lett. c).

Art. 12 Comitato Esecutivo Regionale – CER

Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, tra i quali elegge un Presidente ed un Vice Presidente; nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori del suo ambito, e, se necessario, può nominare anche un economo/cassiere.

È validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Attua i programmi di attività fissati dall'Assemblea regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi associativi; amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese, secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Comitato Esecutivo Nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse; delibera sull'ammissione degli associati.

Art. 13 I Presidenti Regionali

Il Presidente Regionale rappresenta la Sezione all'interno dell'Associazione: convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo Regionale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo statuto e con le direttive degli organi centrali; dà comunicazione al Presidente Nazionale delle iniziative progettate, al fine di consentirne il coordinamento, e, comunque, in genere riferisce a quest'ultimo sulle attività da intraprendere e sull'esito di quelle svolte.

Ciascun Presidente Regionale, che rappresenta, altresì, l'Associazione, in forza di specifica delega conferitagli dal Presidente Nazionale e nei limiti della stessa, ha la firma e la rappresentanza della Sezione regionale nei confronti dei terzi e cura i rapporti con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni culturali e politiche locali.

Fornisce, alle scadenze e con le modalità perentoriamente previste dal regolamento amministrativo, il rendiconto delle entrate, delle uscite e di ogni movimento finanziario, nonchè i relativi giustificativi.

Capo II: Organi nazionali

A) Assemblea generale degli associati

Art. 14 Costituzione e convocazione dell'Assemblea

L'AIB ha nell'Assemblea generale degli associati il proprio organo sovrano.

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione. Gli amici di cui al precedente articolo 4 possono partecipare all'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, fermo restando che i soli associati ordinari hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato Esecutivo Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per:

  1. approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione ed il bilancio consuntivo;
  2. approvare il programma di massima delle attività future ed il bilancio preventivo;
  3. eleggere ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Comitato Esecutivo Nazionale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, rispettivamente tra un elenco di candidati, composto, per il Comitato, da tre e, per gli altri organi, da due rappresentanti, designati da ciascuna Assemblea regionale;
  4. approvare eventuali regolamenti attuativi dello Statuto;
  5. discutere e deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.

Deve, inoltre, essere convocata nei casi e nei termini di cui all'articolo 26.

L'assemblea straordinaria discute e delibera:

  1. sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 Modalità di convocazione dell'Assemblea

Il Presidente provvede alla convocazione mediante lettera, indirizzata a tutti gli associati, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; alla comunicazione per lettera potrà far luogo la pubblicazione sul notiziario periodico dell'Associazione inviato a tutti gli associati; in casi d'urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Art. 16 Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Collegio Sindacale e, in mancanza di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente sceglie tra i presenti un segretario, che provvede alla redazione del verbale.

Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con l'assistenza di un notaio, il quale fungerà da segretario; il Presidente, ove lo ritenga necessario, può, inoltre, richiedere l'assistenza del notaio anche per le Assemblee ordinarie.

In occasione di votazioni a scrutinio segreto, l'Assemblea provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio elettorale, che opererà secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi dell'Associazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti.

Sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 14 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali ed il voto postale, con le modalità che verranno previste nello specifico regolamento.

B) Comitato Esecutivo Nazionale – Presidenza nazionale

Art. 17 Comitato Esecutivo Nazionale

È costituito da sette componenti, eletti dall'Assemblea generale, secondo le norme stabilite all'articolo 14, lett. c).

Al suo interno elegge, nella prima riunione, che deve avere luogo entro 30 giorni dalle votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente; nomina un Segretario nazionale ed un Tesoriere, che possono essere scelti anche al di fuori dello stesso, iscritti all'AIB.

Quale organo esecutivo dell'Associazione esso ha il compito di:

  1. curare tutte le attività dell'Associazione, ponendo in essere quanto necessario o solo opportuno per il conseguimento degli scopi associativi, dando attuazione ad ogni delibera dell'Assemblea;
  2. deliberare su qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;
  3. attribuire il titolo di associato d'onore;
  4. procedere all'inizio di ogni anno associativo alla revisione degli elenchi degli associati;
  5. decidere la costituzione di commissioni permanenti, la cui attività viene disciplinata dall'apposito regolamento, e di gruppi di studio.

Esso, inoltre, delibera sull'impiego dei mezzi di cui all'articolo 24, attuando i programmi di attività fissati dall'Assemblea generale; esamina le proposte del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, richiedendone se del caso il parere; fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea generale degli associati; è depositario del patrimonio dell'AIB ed è responsabile della gestione economica della stessa; delibera in merito alla percentuale delle quote associative, comunque non inferiore al 30% (trenta per cento), da destinare alle Sezioni regionali; predispone, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati.

fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge. È convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta tre componenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'AIB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale, rappresenta l'AIB nei rapporti con enti ed istituzioni nazionali ed esteri.

Esso, più in particolare, può effettuare tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali, con facoltà di delegare il compimento di tali operazioni al Segretario ed al Tesoriere, i quali agiranno con firma congiunta.

In caso di assoluta necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.

In caso di inadempienze degli associati, sottopone la questione ai Probiviri, rendendone operative le decisioni.

Convoca il Comitato Esecutivo Nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 5.

Convoca l'Assemblea generale degli associati e il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, secondo le modalità previste negli articoli 15 e 19.

Nei 90 (novanta) giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea Generale degli associati per il rinnovo delle cariche associative; l'Assemblea dovrà aver luogo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale.

C) Organi consultivi, di controllo e disciplinari

Art. 19 Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali – CNPR

È costituito dai Presidenti Regionali e dal Presidente dell'AIB, che lo presiede.

È convocato dal Presidente dell'AIB almeno una volta l'anno o comunque ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque dei suoi componenti.

È l'organo consultivo e propositivo dell'Associazione, in tema di coordinamento dell'attività territoriale e delle politiche regionali, ed all'uopo può formulare proposte, da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale, che ne può acquisire, qualora lo ritenga opportuno, il parere su questioni di carattere generale.

In ogni caso il parere del Consiglio dovrà essere richiesto sulla programmazione annuale, sulle tematiche congressuali, sulle modalità di attuazione del programma di attività annuale, fissato dall'Assemblea generale degli associati, sulle proposte di modifiche statutarie, sulla percentuale di quote associative, da destinare alle Sezioni regionali, sulla costituzione e composizione delle Commissioni.

Art. 20 Collegio Sindacale

È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, secondo le norme di cui all'articolo 14, lett. c).

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Gli ultimi due eletti assumono la veste di supplenti.

Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.

È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

Art. 21 Collegio dei Probiviri

È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, secondo le norme di cui all'articolo 14, lett. c).

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Ferma restando la garanzia del contradddittorio:

  1. dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto;
  2. esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuative dello statuto;
  3. accerta il possesso dei requisiti degli associati e degli amici e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi, nonché di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
  4. esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice deontologico, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all'Assemblea generale;
  5. può proporre all'Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, nei casi previsti dal successivo articolo 26.

Ad eccezione della radiazione, le decisioni di cui ai punti a)-d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all'Assemblea generale, nella prima seduta ordinaria utile.

Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

D) Incarichi associativi

Art. 22 Segretario

Viene nominato nella prima riunione del Comitato Esecutivo Nazionale, anche al di fuori di esso, purchè iscritto all'AIB.

Coordina gli uffici della segreteria, seguendo gli aspetti organizzativi e tenendo i rapporti con il personale, sovrintende all'archivio ed alla gestione amministrativa, cura la necessaria corrispondenza con le Sezioni regionali.

Su mandato del Comitato Esecutivo Nazionale, rappresenta l'AIB nei rapporti con collaboratori esterni e fornitori.

Esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne conserva i registri relativi.

Provvede affinché venga tenuto aggiornato l'elenco generale degli associati e siano comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Segretario di ciascuna Sezione regionale i nominativi degli associati appartenenti alla stessa in regola con l'iscrizione, disponendo, inoltre, il versamento della quota parte ad essa spettante ai sensi dell'articolo 17, quarto comma.

Art. 23 Tesoriere

Viene nominato nella prima riunione del Comitato Esecutivo Nazionale, anche al di fuori di esso, purchè iscritto all'AIB.

Cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili.

Titolo IV: Finanze e patrimonio

Art. 24 Patrimonio associativo

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Art. 25 Quote associative annuali

Con l'eccezione di quelli d'onore, tutti gli associati e gli amici sono tenuti a versare, entro il 15 marzo di ogni anno, la quota fissata dal Comitato Esecutivo Nazionale che determinerà, altresì, le modalità di pagamento. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Qualunque sia il momento della loro iscrizione o adesione, i nuovi associati e i nuovi amici devono le loro quote per l'intero anno solare.

Gli associati e gli amici non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote. Tale quota, ai sensi del comma 3 del DPR 22/12/86 n. 917, è l'unico contributo associativo, che è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti, in casi di morte, e non rivalutabile nè restituibile.

Art. 26 Durata organi associativi e casi di decadenza e incompatibilità

Tutti gli organi associativi, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni.

Lo scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo può essere deliberato dall'Assemblea generale, su proposta del Collegio dei Probiviri, per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative, sentito il parere del Collegio Sindacale, per le materie di sua competenza. Può, inoltre, essere deliberato dall'Assemblea generale, per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Se lo scioglimento riguarda un Comitato Esecutivo Regionale, il Presidente, sentito il parere del Comitato esecutivo nazionale, provvederà alla nomina di un Commissario, che amministrerà e rappresenterà la Sezione sino alla scadenza del triennio; se lo scioglimento riguarda il Comitato Esecutivo Nazionale, l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e la rappresentanza legale della stessa vengono assunte dal membro più anziano per iscrizione del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, il quale dovrà indire, entro 60 giorni l'Assemblea generale, per la rielezione degli organi sociali.

Sono cause di decadenza da cariche e incarichi dell'associazione: la rinuncia; la scadenza del mandato; le dimissioni; la mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive dell'organo o della struttura di appartenenza; l'essere destinatari di un provvedimento disciplinare; la perdita dello status di associato; lo scioglimento dell'organo o della struttura; l'incompatibilità; limitatamente agli incarichi associativi, la revoca. Il mandato giunto a scadenza e quello del dimissionario s'intendono, se necessario, prorogati, per gli adempimenti indifferibili, fino all' insediamento effettivo dei nuovi titolari. Tutte le altre cause di decadenza hanno effetto immediato.

L'associato che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti; in mancanza, nei 60 giorni successivi, viene convocata l'Assemblea per la reintegrazione dell'organo, fermo restando che il nuovo eletto resterà in carica per la durata naturale dell'organo stesso.

In caso di decadenza del Presidente o del Vice presidente di un organo, si provvederà, se necessario, prima alla reintegrazione dell'organo e poi alla rielezione. In caso di decadenza con effetto immediato del Presidente e del Vice presidente nazionale, agli adempimenti per la reintegrazione del Comitato esecutivo nazionale provvede il componente del CEN, che ha conseguito il maggior numero di voti, che, se necessario, assume, inoltre, la presidenza ad interim e la rappresentanza legale dell'Associazione fino all'effettivo insediamento dei nuovi titolari.

Cause d'incompatibilità: un associato non può essere eletto alla stessa carica più di due volte consecutivamente; le cariche elettive non sono retribuite ed è a titolo gratuito qualunque attività svolta per l'AIB da coloro che le ricoprono; le cariche di componente del Comitato Esecutivo Nazionale, dei Comitati Esecutivi Regionali, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro; gli incarichi di segretario e tesoriere non sono compatibili con l'appartenenza a organi di controllo; coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo o abbiano espletato l'incarico di segretario o tesoriere non possono far parte di organi di controllo e coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di controllo non possono far parte di organi di governo né espletare l'incarico di segretario o tesoriere; un associato non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività dell'AIB o provvedimenti disciplinari, emanati nei cinque anni precedenti; ulteriori cause di incompatibilità sono definite dal Codice deontologico e/o dal Codice di comportamento dell'AIB.

Art. 27 Regolamenti

La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad enti con finalità affini od analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo, previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1998 n. 662.

Art. 29 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore alla data del 30 novembre 2007.

Potrà essere modificato dall'Assemblea generale degli associati, in sede straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto, delega il Comitato Esecutivo Nazionale ad apportarvi le modifiche, eventualmente richieste dalle autorità competenti, necessarie per il riconoscimento dell'Associazione.

Art. 30 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.


Copyright AIB 2007-11-30 (rev. 2007-12-03) a cura della Redazione AIB-WEB.
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