Art. 1
Sede e durata
È costituita una associazione di diritto privato, senza scopo di
lucro, denominata "Associazione Italiana
Biblioteche", per brevità detta anche
"AIB", con sede in Roma, presso Biblioteca
Nazionale Centrale, viale Castro Pretorio numero 105.
Presso la sede sociale è eletto a tutti gli effetti di legge il
domicilio di chi la rappresenta.
La durata dell'AIB è illimitata.
Art. 2
Scopo sociale
L'AIB, che aderisce all'IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions) e promuove
l'affermazione dei principi contenuti nel Manifesto UNESCO
sulle biblioteche pubbliche, persegue le seguenti finalità di
natura professionale, scientifica e culturale:
a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in crescente considerazione le esigenze dell'utenza;
b) svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere una migliore organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
c) promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;
d) fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale;
e) contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria;
f) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;
g) tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario.
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.
Art. 3
Strumenti operativi
Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui
all' art. 2:
a) la tenuta di un albo professionale italiano dei bibliotecari, sulla base di un regolamento che, in adesione ai requisiti di legge, assicuri indipendenza e continuità di funzionamento alla apposita Commissione;
b) la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio;
c) l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico in proprio o in collaborazione con terzi;
d) la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;
e) la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore.
Art. 4
Soci
Possono essere soci ordinari dell'AIB le persone fisiche che
operino o abbiano operato professionalmente, in ambito pubblico o
privato, senza distinzioni di titolo e livello, con compiti scientifici
e tecnici nelle biblioteche, nei servizi di documentazione,
nonché per i settori di interesse dell'Associazione,
nelle facoltà universitarie, nelle scuole, negli istituti di
istruzione e negli uffici statali, regionali e di enti locali; possono
altresì essere soci ordinari dell'AIB coloro che
siano in possesso di specifici e riconosciuti requisiti professionali,
scientifici e tecnici; sono compresi fra i soci ordinari coloro ai
quali, per l'opera eccezionale prestata in favore delle
biblioteche, venga attribuito il titolo di socio d'onore.
Possono aderire all'AIB, come soci enti, le biblioteche
appartenenti a enti, istituzioni, organismi, associazioni,
società e aziende, siano essi di diritto pubblico o di diritto
privato, qualunque sia la loro denominazione, intese come raccolte
organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi
supporto, utilizzate ai fini dell'informazione, della
ricerca, della scuola, dell'educazione permanente e del
tempo libero.
Possono altresì aderire all'AIB, come soci amici:
a) gli studenti iscritti a specifici corsi universitari o di formazione
professionale; gli enti, le associazioni, le istituzioni e le
società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro
attività a vantaggio delle biblioteche e della professione
bibliotecaria (quali scuole professionali, facoltà di
biblioteconomia, case editrici, aziende di servizi, ecc.);
b) le persone che operino o abbiano operato a qualsiasi titolo nelle
biblioteche, o negli altri enti compresi nella lettera precedente, o che
comunque siano interessate agli scopi sociali di cui
all'art. 2.
L'espressione «soci» e quelle equivalenti, nel
presente Statuto e nei suoi regolamenti di attuazione, si applicano,
salvo esplicita indicazione contraria, ai soli soci ordinari di cui al
comma 1.
I soci enti e i soci amici godono dei diritti stabiliti
dall'art. 6 e sono soggetti ai doveri stabiliti
dall'art. 7; ad essi si applicano inoltre tutte le norme
relative a quote, contributi e versamenti degli associati, escluso
l'obbligo del versamento della quota annuale in mancanza di
dimissioni scritte nei termini previsti
dall'art. 25.
Art. 5
Modalità associative
Le richieste di nuove iscrizioni possono essere presentate in qualsiasi
momento alla Sezione regionale territorialmente competente, la quale,
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, le rimette, corredate
del proprio parere, al Comitato Esecutivo Nazionale cui spetta
deliberare sull'ammissione.
Art. 6
Diritti dei soci
I soci, purché in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto a partecipare alla vita
dell'associazione, a frequentarne le sedi, nonché ad
usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla stessa.
I soci enti sono rappresentati in seno all'Associazione dal
legale rappresentante che potrà designare e delegare in sua
sostituzione e vece il responsabile dei settori di interesse
dell'Associazione.
L'eventuale designazione dovrà avvenire al momento
dell'iscrizione; successive sostituzioni dovranno essere
tempestivamente comunicate all'Associazione a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 7
Doveri dei soci
L'appartenenza all'AIB ha carattere libero e
volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
Art. 8
Perdita dello status di socio
Lo status di socio viene meno per le seguenti cause:
Art. 9
Struttura territoriale
L'AIB è un'associazione nazionale
articolata su base territoriale con Sezioni regionali.
In ogni regione d'Italia può essere istituita una
Sezione dell'AIB a condizione che alla stessa risultino
iscritti non meno di 20 soci residenti e/o operanti nella regione
stessa.
La costituzione di nuove Sezioni regionali deve essere approvata dal
Comitato Esecutivo Nazionale.
Nel caso di regioni in cui non sia stata costituita la Sezione, i soci
potranno chiedere di essere iscritti presso quella di una regione
limitrofa.
Le Sezioni regionali, al fine di organizzare
l'attività sul territorio, possono articolarsi in
Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 soci nella
provincia.
Alle Sezioni regionali spetta una percentuale delle quote sociali
versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.
Art. 10
Organi dell'Associazione
Sono organi territoriali dell'AIB:
Sono organi nazionali dell'AIB:
Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell'AIB:
Sono incarichi sociali dell'AIB il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 11
Assemblea regionale dei soci L'insieme dei soci
appartenenti alla Sezione regionale ne forma l'Assemblea.
Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti
deliberazioni dell'Assemblea regionale valgono, in quanto
compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea
generale dei soci.
L'Assemblea regionale, che deve essere convocata almeno una
volta l'anno entro il 30 aprile, elegge il Comitato
Esecutivo Regionale (CER), approva il programma di attività della
Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni
dell'Assemblea generale, formula per il tramite del
Presidente Regionale proposte al Presidente Nazionale; designa, fra i
soci ordinari la rosa dei candidati da proporre
all'Assemblea generale per l'elezione degli
organi centrali, come previsto dall'articolo 14, lett. c).
Art. 12
Comitato Esecutivo Regionale - CER
Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da sette componenti
tra i quali elegge un Presidente ed un Vice Presidente; esso nomina un
segretario che può essere scelto anche al di fuori del suo ambito
e, se necessario, può nominare anche un economo/cassiere.
Le sedute del Comitato Esecutivo Rregionale sono valide quando sono
presenti almeno quattro componenti.
Attua i programmi di attività fissati dall'Assemblea
regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi sociali;
amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e
rendiconto delle spese secondo le disposizioni contenute nel regolamento
amministrativo; dà attuazione alle direttive del Comitato
Esecutivo Nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali
iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse.
Art. 13
I Presidenti Regionali
Il Presidente Regionale rappresenta la Sezione all'interno
dell'Associazione: convoca e presiede
l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo Regionale; ne attua le
rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo
statuto e con le direttive degli organi centrali; dà
comunicazione al Presidente Nazionale delle iniziative progettate al
fine di consentirne il coordinamento, e comunque in genere riferisce a
quest'ultimo sulle attività da intraprendere e
sull'esito di quelle svolte.
Ciascun Presidente Regionale, che rappresenta altresì
l'Associazione in forza di specifica delega conferitagli dal
Presidente Nazionale e nei limiti della stessa, ha la firma e la
rappresentanza della Sezione regionale nei confronti dei terzi, e cura i
rapporti con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni culturali e
politiche locali.
Fornisce, alle scadenze e con le modalità perentoriamente
previste dal regolamento amministrativo, il rendiconto delle entrate,
delle uscite e di ogni movimento finanziario, nonché i relativi
giustificativi.
Art. 14
Costituzione e convocazione dell'Assemblea
L'AIB ha nell'Assemblea generale dei soci il
proprio organo sovrano.
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci di
cui all'articolo 4 che siano in regola con il versamento
della quota sociale alla data di convocazione.
Nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno
diritto di voto solo i soci ordinari.
L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede
ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato Esecutivo
Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo
degli aventi diritto al voto.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una
volta l'anno entro il 30 aprile, per:
a) approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione ed il bilancio consuntivo;
b) approvare il programma di massima delle attività future ed il bilancio preventivo;
c) eleggere ogni tre anni a scrutinio segreto il Comitato Esecutivo Nazionale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, rispettivamente tra un elenco di candidati composto per il Comitato da tre e per gli altri organi da due rappresentanti designati da ciascuna Assemblea regionale;
d) approvare eventuali regolamenti attuativi dello Statuto;
e) discutere e deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria discute e delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 15
Modalità di convocazione dell'Assemblea
Il Presidente provvede alla convocazione mediante lettera, indirizzata a
tutti i soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la
data e l'ora della riunione, con un preavviso di almeno 30
giorni; alla comunicazione per lettera potrà far luogo la
pubblicazione sul notiziario periodico dell'Associazione
inviato a tutti i soci; in casi d'urgenza il termine di
preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la
convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.
Art. 16
Delibere dell'Assemblea
L'Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In
seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si considera
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di
voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita
con la presenza di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal
Presidente del Collegio Sindacale e, in mancanza di
quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea
stessa.
Il Presidente sceglie tra i presenti un segretario che provvede alla
redazione del verbale.
Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con
l'assistenza di un notaio, il quale fungerà da
segretario; il Presidente, ove lo ritenga necessario, può inoltre
richiedere l'assistenza del notaio anche per le Assemblee
ordinarie.
In occasione di votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea
provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio
elettorale, che opererà secondo quanto previsto
dall'apposito regolamento.
L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda
convocazione con la maggioranza minima della metà più uno
dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi
dell'Associazione è sufficiente la maggioranza
relativa dei voti.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei
votanti.
Sugli argomenti di cui alle lettere a), b), c),
dell'articolo 14, è ammessa anche la votazione presso
le Sezioni regionali ed il voto postale, con le modalità che
verranno previste nello specifico regolamento.
Art. 17
Comitato Esecutivo Nazionale
È costituito da sette componenti eletti
dall'Assemblea generale secondo le norme stabilite
all'articolo 14, lett. c).
Al suo interno elegge, nella prima riunione che deve avere luogo entro
30 giorni dalle votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente; nomina
un Segretario nazionale ed un Tesoriere che possono essere scelti anche
al di fuori dello stesso purché residenti nella provincia di Roma
ed iscritti all'AIB.
Quale organo esecutivo dell'Associazione esso ha il compito
di:
a) curare tutte le attività dell'Associazione ponendo in essere quanto necessario o solo opportuno per il conseguimento degli scopi sociali, dando attuazione ad ogni delibera dell'Assemblea;
b) deliberare su qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;
c) deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci ed attribuire il titolo di socio d'onore;
d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
e) decidere la costituzione di commissioni permanenti, la cui attività viene disciplinata dall'apposito regolamento, e di gruppi di studio.
Esso inoltre delibera sull'impiego dei mezzi di cui
all'articolo 24, attuando i programmi di attività
fissati dall'Assemblea generale; esamina le proposte del
Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, richiedendone se del caso
il parere; fissa l'ordine del giorno
dell'Assemblea generale dei soci; è depositario del
patrimonio dell'AIB ed è responsabile della gestione
economica della stessa; delibera in merito alla percentuale delle quote
associative, comunque non inferiore al 30%, da destinare alle Sezioni
regionali; predispone coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere il
bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea generale dei
soci.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la
vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la
distribuzione non vengano imposti dalla legge. È convocato dal
Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due
volte l'anno o quando ne facciano richiesta tre componenti.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 18
Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale
dell'AIB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua
assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e
del buon andamento degli affari sociali, cura l'esecuzione
delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo
Nazionale, rappresenta l' AIB nei rapporti con enti ed
istituzioni nazionali ed esteri.
Esso più in particolare può effettuare tutte le operazioni
su conti correnti e/o depositi bancari e postali con facoltà di
delegare il compimento di tali operazioni al Segretario ed al Tesoriere,
i quali agiranno con firma congiunta.
In caso di assoluta necessità il Presidente può adottare
provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del
Comitato Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.
In caso di inadempienze dei soci sottopone la questione ai Probiviri
rendendone operative le decisioni.
Convoca il Comitato Esecutivo Nazionale secondo le modalità di
cui all'articolo 17, comma 5.
Convoca l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio
Nazionale dei Presidenti Regionali secondo le modalità previste
negli articoli 15 e 19.
Nei 90 giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a
convocare l'Assemblea Generale dei soci per il rinnovo delle
cariche sociali; l'Assemblea dovrà aver luogo almeno
30 giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo
gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria
amministrazione.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini dovrà provvedere
alla convocazione dell'Assemblea il Presidente del Collegio
Sindacale.
Art. 19
Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali - CNPR
È costituito dai Presidenti Regionali e dal Presidente
dell'AIB, che lo presiede.
È convocato dal Presidente dell'AIB almeno una volta
l'anno o comunque ogni qual volta ne facciano richiesta
scritta e motivata almeno cinque dei suoi componenti.
È l'organo consultivo e propositivo
dell'Associazione in tema di coordinamento
dell'attività territoriale e delle politiche
regionali ed all'uopo può formulare proposte da
sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale, che ne può acquisire,
qualora lo ritenga opportuno, il parere su questioni di carattere
generale.
In ogni caso il parere del Consiglio dovrà essere richiesto sulla
programmazione annuale, sulle tematiche congressuali, sulle
modalità di attuazione del programma di attività annuale
fissato dall'Assemblea generale dei soci, sulle proposte di
modifiche statutarie, sulla percentuale di quote sociali da destinare
alle Sezioni regionali, sulla costituzione e composizione delle
Commissioni.
Art. 20
Collegio Sindacale
È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due
supplenti, eletti dall'Assemblea generale secondo le norme
di cui all'articolo 14, lett. c).
Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di
Presidente. Gli ultimi due eletti assumono la veste di supplenti.
Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice
civile. I suoi componenti partecipano alle riunioni del Comitato
Esecutivo Nazionale.
È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui
consuntivi e sui preventivi annuali.
Art. 21
Collegio dei Probiviri
Rappresenta l'organo di disciplina
dell'Associazione.
È costituito da cinque membri di cui tre effettivi e due
supplenti eletti dall'Assemblea generale secondo le norme di
cui all'articolo 14, lett. c).
Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di
Presidente.
Al Collegio dei Probiviri vengono demandate dal Comitato Esecutivo
Nazionale le controversie tra gli organi sociali, tra i soci, o tra i
primi ed i secondi, sorte nell'ambito delle attività
dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere
nell'applicazione dello statuto.
Art. 22
Segretario
Viene nominato nella prima riunione del Comitato Esecutivo Nazionale,
anche al di fuori di esso, purché sia residente nella provincia
di Roma ed iscritto all'AIB.
Coordina gli uffici della segreteria, seguendo gli aspetti organizzativi
e tenendo i rapporti con il personale, sovrintende
all'archivio ed alla gestione amministrativa, cura la
necessaria corrispondenza con le Sezioni regionali.
Su mandato del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta
l'AIB nei rapporti con collaboratori esterni e fornitori.
Esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda
l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale e del
Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma,
unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne conserva i
registri relativi.
Provvede affinché venga tenuto aggiornato l'elenco
generale dei soci e siano comunicati entro il 30 giugno di ogni anno al
Segretario di ciascuna Sezione regionale i nominativi dei soci
appartenenti alla stessa in regola con l'iscrizione,
disponendo inoltre il versamento della quota parte ad esse spettante ai
sensi dell'articolo 17, quarto comma.
Art. 23 Tesoriere
Viene nominato nella prima riunione del Comitato Esecutivo Nazionale,
anche al di fuori di esso, purché sia residente nella provincia
di Roma ed iscritto all'AIB.
Cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della
regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili.
Art. 24 Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
Art. 25
Quote associative annuali
Con l'eccezione di quelli d'onore, tutti i soci
sono tenuti a versare entro il 15 marzo di ogni anno la quota
associativa fissata dal Comitato Esecutivo Nazionale che
determinerà altresì le modalità di pagamento.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro
il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per
l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota
annuale.
Le quote associative sono dovute per l'intero anno in corso,
qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi
soci.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre
l'importo delle rispettive quote. Tale quota ai sensi del
comma 3 del DPR 22/12/86 n. 917 è l'unico contributo
associativo che è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti
in casi di morte e non rivalutabile nè restituibile.
Art. 26
Durata organi sociali
Le cariche elettive non sono retribuite; il Segretario, il Tesoriere e i
segretari regionali possono essere retribuiti con un compenso stabilito
annualmente dal Comitato Esecutivo Nazionale e dai CER, qualora non
appartenenti agli stessi.
Tutti gli organi sociali, salvo quanto di seguito previsto, durano in
carica per tre anni; un socio non può essere eletto più di
due volte consecutivamente.
Le cariche di componente del Comitato Esecutivo Nazionale, dei Comitati
Esecutivi Regionali, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri
sono incompatibili fra loro.
Il socio che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi
motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di dimissioni
del Presidente o del Vice Presidente di un organo, si procederà,
se necessario, prima alla reintegrazione dell'organo, e poi
alla rielezione.
In caso di contemporanea cessazione della maggioranza dei componenti del
Comitato Esecutivo Nazionale, tutti gli organi, centrali e periferici,
dell'Associazione automaticamente decadono.
In tal caso l'amministrazione ordinaria
dell'Associazione e la rappresentanza legale della stessa
vengono assunte ad interim dal Presidente del Collegio Sindacale il
quale dovrà indire entro 60 giorni l'Assemblea
generale per la rielezione degli organi sociali.
In caso di contemporanea cessazione della maggioranza dei membri di un
Comitato Esecutivo Regionale, il Presidente, sentito il parere del
Comitato Esecutivo Nazionale, provvederà alla nomina di un
Commissario, che amministrerà e rappresenterà la Sezione
sino alla scadenza del triennio.
Art. 27
Regolamenti
La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto
potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal
Comitato Esecutivo Nazionale all'approvazione
dell'Assemblea generale dei soci.
Art. 28
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell'Associazione,
l'Assemblea generale designerà uno o più
liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla
destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad
enti con finalità affini od analoghe e comunque per scopi di
pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge,
sentito l'organismo di controllo previsto
dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1998 n. 662.
Art. 29
Entrata in vigore e modifiche dello Statuto
Il presente Statuto annulla e sostituisce il
precedente
ed entra in vigore alla data del 28 novembre 1996.
Potrà essere modificato dall'Assemblea generale dei
soci in sede straordinaria con una maggioranza dei due terzi dei
votanti.
L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto,
delega il Comitato Esecutivo Nazionale ad apportarvi le modifiche,
eventualmente richieste dalle autorità competenti, necessarie per
il riconoscimento dell'Associazione.
Art. 30
Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle
vigenti norme di legge.
NOTA: È disponibile anche la versione precedente di questo testo.