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Approvate le modifiche allo Statuto
Firenze, 30 ottobre 2008

Nel corso del 55. Congresso AIB, l'Assemblea straordinaria degli associati ha approvato le proposte di modifica allo Statuto concernenti il Collegio sindacale (art. 14, 16, 20, 29).

Il nuovo Collegio sindacale non verrà più eletto dall'Assemblea ma nominato, in quanto il suo Presidente e uno dei sindaci supplenti, dovranno essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili (D.Lgt. 27 gennaio 1992, n. 88).

Le modifiche al Collegio sindacale sono state apportate in quanto l'Associazione è in procinto di presentare alla Prefettura di Roma istanza per il Riconoscimento della Personalità giuridica.

Con il riconoscimento della personalità l'Associazione otterrà l'effetto giuridico della limitazione della responsabilità al patrimonio sociale dell'Associazione con l'esclusione di una personale responsabilità dei soci o degli amministratori.

Inoltre il riconoscimento della personalità giuridica agevola l'accesso a finanziamenti, come il 5 x mille e l'ingresso in tabella MiBAC per accedere al contributo ordinario.

Terminata l'Assemblea straordinaria, presieduta dal notaio Manuela Orlando, il Presidente AIB, Mauro Guerrini, ha aperto i lavori dell'Assemblea ordinaria e ha proposto agli associati presenti di procedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale. L'Assemblea all'unanimità ha nominato, su proposta del Presidente, i componenti del nuovo Collegio sindacale che risulta così composto:

Effettivi
Valentino Gabriele Vico (Presidente) – iscritto al Registro dei revisori contabili
Rita Caforio
Sergio Conti

Supplenti
Alessandro Ciocia – iscritto al Registro dei revisori contabili
Alida Emma

Marcello Sardelli
Segretario nazionale
Roma, 5 novembre 2008


Lo Statuto approvato a Firenze il 30 ottobre 2008 risulta così  modificato  nei seguenti articoli:

Art. 14 Costituzione e convocazione dell'Assemblea

L'AIB ha nell'Assemblea generale degli associati il proprio organo sovrano.

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione. Gli amici di cui al precedente articolo 4 possono partecipare all'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, fermo restando che i soli associati ordinari hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato Esecutivo Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per:

  1. approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione ed il bilancio consuntivo;
  2. approvare il programma di massima delle attività future ed il bilancio preventivo;
  3. eleggere ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Comitato Esecutivo Nazionale ed il Collegio dei Probiviri, rispettivamente tra un elenco di candidati, composto, per il Comitato, da tre e, per il Collegio, da due rappresentanti, designati da ciascuna Assemblea regionale;
  4. nominare ogni tre anni il Collegio sindacale;
  5. approvare eventuali regolamenti attuativi dello Statuto;
  6. discutere e deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.

Deve, inoltre, essere convocata nei casi e nei termini di cui all'articolo 26.

L'assemblea straordinaria discute e delibera:

  1. sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 Delibere dell'Assemblea

L'Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente sceglie tra i presenti un segretario, che provvede alla redazione del verbale.

Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con l'assistenza di un notaio, il quale fungerà da segretario; il Presidente, ove lo ritenga necessario, può, inoltre, richiedere l'assistenza del notaio anche per le Assemblee ordinarie.

In occasione di votazioni a scrutinio segreto, l'Assemblea provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio elettorale, che opererà secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi dell'Associazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti.

Sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 14 è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali ed il voto postale, con le modalità che verranno previste nello specifico regolamento.

Art. 20 Collegio Sindacale

La revisione dei conti dell'Associazione è curata da un Collegio sindacale, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea generale.

Il Presidente del Collegio sindacale ed uno dei Sindaci supplenti, scelti anche tra i non associati, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili, di cui al D. lgt. 27 gennaio 1992, numero 88.

Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.

È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

Art. 29 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.

Potrà essere modificato dall'Assemblea generale degli associati, in sede straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei votanti.

L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto, delega il Comitato Esecutivo Nazionale ad apportarvi le modifiche, eventualmente richieste dalle autorità competenti, necessarie per il riconoscimento dell'Associazione.


Copyright AIB 2008-11-05 (rev. 2008-11-06) a cura della Redazione AIB-WEB.
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/stampa/statm0810.htm>

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