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Statuto: il direttivo nazionale
propone delle modifiche

Ci eravamo ripromessi di non intervenire sullo Statuto e sui regolamenti fino alla fine del nostro mandato ma la legge ci impone di tornare sopra al testo per ragioni fiscali (adempimenti relativi al D.L. 4/12/97 n. 460 e successive modificazioni) al fine di apportare alcune modifiche che riguardano l'inserimento nello Statuto di espressioni che precisano il carattere di associazione senza fine di lucro dell'AIB. L'assenza di un fine di lucro è già stabilita nell'art. 1 del nostro Statuto, ma una recente legge richiede l'inserimento letterale di queste espressioni e un richiamo esplicito alla legge stessa.
A quel punto, prima nel CEN e poi nel CNPR ci è sembrato giusto esaminare con attenzione tutto il testo anche alla luce di alcuni problemi di applicazione che nel frattempo si erano intravisti. Ciò anche in considerazione del fatto che lo Statuto viene comunque riscritto integralmente nella nuova versione e soprattutto ritenendo che non sia opportuno riproporre la questione delle modifiche allo Statuto nel congresso del 2000 durante il quale saranno già avviate di fatto le procedure elettorali.
Da tale esame è emersa l'opportunità di procedere ad alcune modifiche dei tempi relativi alle procedure elettorali al fine di evitare slittamenti nella permanenza in carica degli organi indotta dai tempi troppo stretti che la vigente formulazione prevede. Si è poi ritenuto di proporre una leggera correzione alla denominazione ufficiale del nostro Albo.
Per completezza di analisi » emersa anche l'opportunità di proporre all'Assemblea Straordinaria una terza modifica che riguarda l'art. 4.l dove si affrontano le tipologie di soci. La riformulazione risponde all'esigenza, emersa fra i soci ma anche segnalata in più occasioni dal CNEL ai fini del riconoscimento giuridico, di distinguere chiaramente i soci bibliotecari (al di là del livello e della realtà in cui operano), quelli che in primo luogo l'Associazione rappresenta, dalle biblioteche che pure sostengono le nostre attività e dalle altre persone o enti (dagli studenti alle aziende di servizi) che possono essere interessati a seguire e appoggiare quanto l'AIB fa per lo sviluppo del nostro settore.
Ciò implica che viene riservata la pienezza dei diritti di voto e di partecipazione alla gestione dell'Associazione per i soli soci ordinari, chiarendo in maniera inequivocabile il profilo della responsabilità delle scelte che vengono in capo alla componente professionale. In tal modo vengono anche superati i problemi che ci erano stati rappresentati rispetto a un numero troppo elevato di soci enti con diritto di voto in rapporto ai soci professionisti.
Occorre tener conto peraltro del fatto che nelle ultime assemblee straordinarie e ordinarie ben pochi sono stati gli enti e le biblioteche che hanno partecipato attraverso le deleghe formali previste.
Nella formulazione proposta, anche a seguito del dibattito nel CNPR del 6 marzo scorso abbiamo comunque voluto salvaguardare un ruolo particolare alle biblioteche riservando a loro una categoria specifica di socio.
Le modifiche relative agli adempimenti fiscali e quelle relative alle procedure elettorali ci sembra possano essere senz'altro apportate senza particolari discussioni in quanto non toccano la struttura dell'Associazione.
Nel proporre le modifiche all'art. 4 non vogliamo ignorare che su tale tema ci fu in passato un vivace dibattito.La formulazione da noi proposta cerca di salvaguardare le aspettative di tutte le posizioni che erano emerse a suo tempo.
Il CEN si rimette ora alla votazione dell'Assemblea che dovrà giudicare serenamente se sono maturi i tempi per affrontare una problematica che comunque non era stata pienamente risolta.

Modifiche di Statuto
Elenchiamo di seguito le proposte di modifica:

Art. 3
Sostituire nel comma 1, lett. a) le parole «albo professionale dei bibliotecari italiani» con «albo professionale italiano dei bibliotecari».
La stessa modifica si intende apportata anche all'apposito Regolamento (Titolo, art. 1 e art. 13, comma 4).

Art. 4
Sostituire l'art. 4 dello Statuto vigente con il testo seguente:
«Art. 4:
Possono essere soci ordinari dell'AIB le persone fisiche che operino o abbiano operato professionalmente, in ambito pubblico o privato, senza distinzioni di titolo e livello, con compiti scientifici e tecnici nelle biblioteche, nei servizi di documentazione, nonché per i settori di interesse dell'Associazione, nelle facoltà universitarie, nelle scuole, negli istituti di istruzione e negli uffici statali, regionali e di enti locali; possono altresì essere soci ordinari dell'AIB coloro che siano in possesso di specifici e riconosciuti requisiti professionali, scientifici e tecnici, nonché le persone alle quali, per l'opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di socio d'onore.
Possono aderire all'AIB, come soci enti, le biblioteche appartenenti a enti, istituzioni, organismi, associazioni, società e aziende, siano essi di diritto pubblico o di diritto privato, qualunque sia la loro denominazione, intese come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi supporto, utilizzate ai fini dell'informazione, della ricerca, della scuola, dell'educazione permanente e del tempo libero.
Possono altresì aderire all'AIB, come soci amici:
a) gli studenti iscritti a specifici corsi universitari o di formazione professionale; gli enti, le associazioni, le istituzioni e le società, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria (quali scuole professionali, facoltà di biblioteconomia, case editrici, aziende di servizi, ecc.);
b) le persone che operino o abbiano operato a qualsiasi titolo nelle biblioteche, o negli altri enti compresi nella lettera precedente, o che comunque siano interessate agli scopi sociali di cui all'art. 2.
L'espressione «soci» e quelle equivalenti, nel presente Statuto e nei suoi regolamenti di attuazione, si applicano, salvo esplicita indicazione contraria, ai soli soci ordinari di cui al comma 1.
I soci enti e i soci amici godono dei diritti stabiliti dall'art. 6 e sono soggetti ai doveri stabiliti dall'art. 7; ad essi si applicano inoltre tutte le norme relative a quote, contributi e versamenti degli associati, escluso l'obbligo del versamento della quota annuale in mancanza di dimissioni scritte nei termini previsti dall'art. 25. »

Contestualmente si intendono sostituite le seguenti espressioni di richiamo nei punti specificati dello Statuto e dei suoi regolamenti di attuazione:
- le parole «soci di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 41» (Statuto, art. 11; Regolamento elettorale, art. 3; Regolamento sulle commissioni, art. 4) con le parole «soci ordinari»
- le parole «soci di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4» (Statuto, art. 6) con «soci enti»
- le parole «soci di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 4» (Statuto, art. 14; Regolamento elettorale, art. 2) con «soci di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4».

Art. 11
Aggiungere al comma 2, dopo le parole «L'Assemblea regionale» e prima delle parole «elegge il Comitato esecutivo regionale», le parole «che deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile».

Art. 14
Sostituire nell'art. 14 dello Statuto, dopo le parole «hanno diritto di voto», le parole «solo i soci di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 4» (ovvero, nella nuova formulazione, «soci di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4») con le parole «solo i soci ordinari». Contestualmente si intende apportata la stessa modifica all'art. 2 del Regolamento elettorale, con soppressione di tutto ciò che segue nello stesso art. (in quanto non più applicabile), escluse le parole «purché in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione dell'Assemblea generale», che vengono mantenute.

Art. 17
Inserire dopo il comma 4 l'espressione: « è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge».

Art. 18
Sostituire nell'ultimo comma, le parole «Nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; l'Assemblea dovrà aver luogo nei 90 giorni successivi alla data di scadenza del mandato» con le parole «Nei 90 giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea Generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; l'Assemblea dovrà aver luogo almeno 30 giorni prima della data di scadenza del mandato».
Contestualmente la stessa modifica è apportata al Regolamento elettorale, art. 5 comma 1, nel quale le parole «dovrà essere convocata a cura del Presidente nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato degli organi sociali ed aver luogo nei 90 giorni successivi alla scadenza stessa» sono sostituite con le parole «dovrà essere convocata a cura del Presidente nei 90 giorni che precedono la scadenza del mandato degli organi sociali ed aver luogo nei 30 giorni precedenti la scadenza stessa».

Art. 25
Aggiungere alla fine del testo l'espressione: «Tale quota ai sensi del comma 3 del DPR 22/12/86 n. 917 è l'unico contributo associativo che è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti in casi di morte e non rivalutabile nè restituibile».

Art. 28
Aggiungere alla fine del testo l'espressione: «salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1998 n. 662».


Si ricorda a tutti i soci che, in base all'art. 14 dello Statuto vigente, possono partecipare all'Assemblea sia generale che straordinaria tutti isoci di cui all'art. 4 che siano in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione delle stesse.


Copyright AIB 1999-04-08, ultimo aggiornamento 1999-04-13 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: https://www.aib.it/aib/cen/stat9905.htm

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