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Associazione italiana biblioteche:
osservazioni sullo schema di Regolamento del deposito legale

L'analisi degli aspetti critici ed anacronistici della legge 374 del 1939 sul deposito obbligatorio degli stampati (tuttora vigente fino all'emanazione del Regolamento della nuova Legge 106/2004) da parte dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e di alcune forze politiche ha dato origine, a partire dagli anni Sessanta, a diversi tentativi di modifica tradotti in disegni di legge, sia d'iniziativa parlamentare che governativa, mai giunti però all'approvazione finale.

Anche alla base della Legge 106 c'è una proposta AIB elaborata nel 2001: questa proposta teneva conto di anni di riflessione e dibattito sulle finalità del deposito e si articolava in uno schema più adeguato alla realtà odierna per quanto riguarda i soggetti obbligati al deposito, gli istituti depositari, le modalità di gestione, le tipologie dei prodotti editoriali da depositare -- ivi comprese le opere diffuse su supporto digitale e tramite rete informatica.

Rispetto a questa proposta però, il disegno di legge d'iniziativa governativa è stato ampiamente modificato privando il testo di alcune parti fondamentali, la cui trattazione è stata rinviata ad un Regolamento di secondo livello.

Nella moderna riflessione sul deposito obbligatorio a livello internazionale, così come in tutte le leggi specifiche emanate o rinnovate recentemente, c'è una sostanziale convergenza sugli obiettivi da raggiungere: la costituzione dell'archivio della produzione editoriale nazionale, la documentazione dell'archivio mediante la bibliografia nazionale ed altri strumenti bibliografici, l'organizzazione di servizi di informazione e di accesso alle opere.

La proposta dell'AIB inoltre, nell'introdurre la costituzione dell'archivio regionale delle pubblicazioni, recepito tra gli obiettivi della Legge 106, teneva conto della specifica realtà italiana (una pluralità di biblioteche sul territorio, "nazionali" e non, archivi delle pubblicazioni a livello locale costituitisi in base alla vecchia normativa con la cosiddetta "terza copia", l'articolazione delle funzioni di Stato, regioni, enti locali).

Questa impostazione mirava a costituire di fatto, con l'espletamento dei compiti connessi al deposito obbligatorio ripartito tra una pluralità di istituzioni su diversi livelli (sia per tipologia di materiale che per diversa rilevanza dello stesso), quella Biblioteca Nazionale Italiana -- in parte già prefigurata dal Servizio Bibliotecario Nazionale -- sempre auspicata dall'AIB insieme ad autorevoli esponenti del mondo bibliotecario e culturale italiano; biblioteca che dovrebbe risultare composta virtualmente da un insieme decentrato ed ordinato di raccolte delle varie tipologie di documenti.

Tale logica inoltre rispondeva -- e tanto più risponderebbe oggi a fronte dei pesanti tagli di bilancio nel settore dei beni culturali -- all'esigenza di non appesantire inutilmente con un deposito globale e con un conseguente aggravio di spese di funzionamento le varie istituzioni coinvolte, in primo luogo le due biblioteche nazionali centrali.

In questo quadro, al Regolamento sono demandate (art. 5 comma 5 della Legge 106) le norme sulle modalità operative del deposito, ma anche alcuni criteri fondamentali, come i casi di esonero totale o parziale dal deposito, i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti, gli speciali criteri e modalità di deposito per determinate categorie di pubblicazioni.

In particolare, lo schema di Regolamento in corso di approvazione presenta ancora alcuni aspetti critici, sui quali si inviano le osservazioni che seguono, in merito a singoli punti.

Articoli 1-5

Art. 1 comma 2.   Poiché alcune delle finalità della legge, segnatamente la "conservazione" e la "disponibilità" dei documenti, sono difficilmente perseguibili senza incorrere in comportamenti talvolta contraddittori rispetto all'una o all'altra (mentre va giustamente perseguito un approccio complementare tra i due poli della tutela e della valorizzazione, nel senso indicato dal Codice dei beni culturali), sarebbe opportuno specificare che la pluralità delle copie d'obbligo si giustifica con questa pluralità di fini, e richiamare espressamente a forme di collaborazione in tal senso i vari istituti depositari, a partire dalle due biblioteche nazionali centrali, i cui rispettivi compiti risultano ancora una volta non ben delineati.

Per quanto riguarda l'archivio regionale, un espresso richiamo a questa tipologia di deposito contribuirebbe a indirizzare correttamente il suo sviluppo, utilizzando le due copie d'obbligo per la salvaguardia della continuità delle preesistenti collezioni provinciali (costituitesi a seguito della Legge 374/1939) da un lato, e dall'altro per la più corretta destinazione delle funzioni di conservazione e di accesso.

Il testo del Regolamento sembra però generare il rischio di un recepimento "istituzionale", piuttosto che funzionale, degli obblighi previsti dalla legge, se non verranno ben definiti i compiti delle istituzioni bibliotecarie sul territorio, da individuare con successivo decreto.

Art. 5.   Per quanto riguarda la finalità di "raccolta e conservazione dei documenti" di cui all'art. 2 della Legge 106, l'art. 5 è più dettagliato (si accenna opportunamente ai servizi di catalogazione e all'accesso); ma il Regolamento non approfondisce, in merito alla "produzione e diffusione dei servizi bibliografici nazionali", quanto attiene alla Bibliografia Nazionale Italiana (BNI). Sarebbe invece opportuno riaffermare la centralità di questo servizio, sempre strettamente collegato al deposito legale in tutte le leggi degli altri Paesi, dal momento che la BNI ha attualmente, ed avrà in seguito, difficoltà a coprire tutte le tipologie dei documenti soggetti a deposito, estese dalla Legge 106, e presumibilmente in continua evoluzione.

Poiché nel Regolamento non si danno indicazioni su come perseguire la finalità della "documentazione della produzione editoriale a livello regionale", sarebbe opportuno enunciare alcuni criteri di massima, volti ad evitare inutili ed onerose sovrapposizioni, e a valorizzare piuttosto le risorse locali; ovvero sarebbe opportuno demandare a successivi decreti l'articolazione e le finalità degli archivi regionali anche riguardo a questo aspetto.

Il Regolamento pertanto dovrebbe dare chiare indicazioni sulla costituzione del deposito legale come archivio articolato, nel senso di attribuire la conservazione, la documentazione, la disponibilità di specifici materiali a quegli istituti che per i loro compiti e la loro specializzazione possano meglio gestirli. Del resto il Regolamento stesso all'art. 5 comma 2 lettera b dichiara che gli istituti depositari sono tenuti, tra l'altro, ad assicurare l'accesso ai documenti "ognuno per le proprie competenze e specificità". Questa scelta dovrebbe riguardare anche quei materiali, (ad esempio la stampa periodica) che più opportunamente potrebbero essere gestiti in collaborazione tra gli istituti depositari, sia a livello nazionale che territoriale.

Alla luce di quanto osservato, l'art. 5 potrebbe opportunamente articolarsi in due parti, al fine di definire in modo più esplicito quali siano le "competenze e specificità", rispettivamente, dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale, e di altri eventuali archivi specializzati, e di conseguenza i loro rispettivi compiti -- anche come obiettivi da conseguire gradualmente nel tempo: è importante prefigurare già nel Regolamento la graduale implementazione dei servizi bibliografici nazionali, in collaborazione con la BNI, da parte di altre istituzioni depositarie.

Obiettivo finale di questo modello di archivio articolato e di gestione a più livelli dovrebbe essere quello di ottimizzare i costi legati alla conservazione dei documenti, di garantire una loro più ampia e corretta documentazione, assicurando un'estensione delle tipologie dei documenti trattati e disponibili. Questo permetterebbe un effettivo salto di qualità rispetto all'organizzazione attuale del deposito legale, ed anche rispetto a quella nuova prefigurata nel Regolamento, che, pur individuando una pluralità di archivi, in realtà rischia di produrre ancora un'inutile e costosa duplicazione di compiti.

Articolo 9

La ratio dell'articolo 9 non dovrebbe essere esclusivamente, come è nella formulazione attuale, quella di facilitare i soggetti obbligati in relazione alla consegna di documenti di particolare valore commerciale; bensì anche (e soprattutto) quella di definire in modo concreto alcuni aspetti della complementarietà dei vari archivi, al fine di evitare controproducenti appesantimenti di quello nazionale, e di esaltare le peculiarità di quelli regionali.

L'articolo quindi dovrebbe ad esempio individuare, alla luce di quanto specificato al precedente articolo 5, determinate categorie di documenti di peculiare interesse locale, che possano venire acquisite per l'archivio nazionale in un'unica copia (documentazione di fonte pubblica degli enti locali, cronache locali dei giornali quotidiani, bollettini diocesani, ecc.); e certamente anche individuare documenti di particolare valore commerciale dei quali si stabilisca di acquisire solo una copia per l'archivio nazionale e una per quello regionale. A seconda della tipologia dei documenti si dovrebbe individuare l'istituto depositario, e i vari istituti dovrebbero attivare forme di collaborazione per garantire comunque la fruizione dei documenti nel quadro della loro tutela.

Articoli 12-13

L'introduzione del deposito obbligatorio dei "documenti attinenti alla materia giuridica" presso la Biblioteca Centrale del Ministero della Giustizia (deposito non prefigurato dal dettato della Legge 106), se pure risponde al criterio della salvaguardia della continuità di quella collezione, non risulta giustificabile né coerente all'interno di una moderna legge sul deposito legale che accolga il nesso tra il deposito dei documenti ed i servizi che ne derivano.

Già era parsa una "svista" del legislatore l'art. 6 della Legge 106, che istituiva il deposito su richiesta delle pubblicazioni ufficiali a favore di varie biblioteche istituzionali (in pratica un onere per le stesse biblioteche, senza garanzia di completezza e continuità), peraltro senza attribuire a questi istituti, nemmeno in prospettiva, alcun compito nell'ambito dei servizi bibliografici nazionali. Si tenga presente che la documentazione di fonte pubblica non è rappresentata nella Bibliografia Nazionale Italiana, e d'altra parte, limitatamente alle pubblicazioni ufficiali degli enti locali, la BNI non pare neanche lo strumento più opportuno per la loro documentazione; mentre ad esempio le pubblicazioni degli organi centrali dello Stato richiederebbero di essere documentate a livello nazionale.

In particolare si segnala la necessità, in questa delicata fase di passaggio dalla modalità di deposito da "obbligatorio" a "su richiesta", di un'accresciuta vigilanza, da parte degli istituti depositari, affinché non si determinino interruzioni nella continuità delle raccolte connotate da particolare importanza, quali quelle costituite dai materiali pubblicati dagli organi centrali dello Stato.

Questa fase, in ogni caso, dovrebbe costituire per gli istituti depositari un'opportunità per effettuare un'azione di ricognizione e selezione delle pubblicazioni più rilevanti, per il completamento delle eventuali lacune delle raccolte, e per la progettazione e l'allestimento di una loro adeguata documentazione.

A tale proposito si auspica, nella prima fase di applicazione del Regolamento, oltre all'impegno degli organi cui è preposta la richiesta di deposito, anche un'accurata vigilanza da parte della Commissione per il deposito legale affinché tale richiesta venga tempestivamente soddisfatta dagli enti depositanti.

Art. 12 comma 3.   In relazione alle modalità di consegna, sarà opportuno in generale tendere alla semplificazione; e riflettere sugli eventuali problemi determinati dalle particolari modalità di diffusione di specifiche pubblicazioni (ad esempio: cronache locali dei giornali quotidiani riferite ad una località ma edite in un'altra), al fine di assicurare certezza e continuità del deposito proprio a quelle categorie di documenti che l'archivio regionale più utilmente sarebbe tenuto a conservare e valorizzare.

Art. 41-44

Il Regolamento resta purtroppo vincolato alla paradossale affermazione dell'art. 1 comma 2 della Legge 106: dalla sua applicazione "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Invece tutte le procedure di gestione del deposito, dalla raccolta e conservazione di un'accresciuta molteplicità di documenti, al controllo dell'adempimento degli obblighi e alla contestazione delle inadempienze, richiederanno risorse finanziarie ed umane adeguate.

Art. 42.   Si apprezza l'introduzione, per il tramite del Regolamento, della Commissione per il deposito legale, sempre prevista nei progetti di legge elaborati dall'AIB, e ritenuta uno strumento essenziale ai fini di un'applicazione corretta ed efficace della legge, anche a fronte della presumibile rapida evoluzione di alcune tipologie di documenti.

In ragione dell'assoluta trasversalità dell'interesse dell'Associazione ad una corretta applicazione della normativa sul deposito obbligatorio, si richiede peraltro che il rappresentante dell'AIB figuri nell'elenco dei componenti la Commissione di cui all'art. 42 comma 3 (anziché al successivo comma 4).

Capi III-VI

Per quanto riguarda alcune specifiche categorie di documenti (documenti musicali, grafica d'arte, fotografia, cinematografia...), si ritiene più opportuno confrontarsi con le associazioni professionali interessate per un esame più attento dei problemi di deposito e gestione di tali materiali. Per quanto già emerso sui documenti musicali (a stampa e digitali) si concorda con le osservazioni già presentate dalla IAML Italia.

Capo VII

Per quanto riguarda i documenti diffusi tramite rete informatica, opportunamente compresi dalla Legge 106, si sottolinea che la modalità di raccolta (harvesting) appare la più funzionale ad assicurare la memoria di questa parte ormai così rilevante della nostra vita culturale e sociale. Il Regolamento dovrebbe porre le basi per delineare l'assetto definitivo della gestione del deposito legale di questi documenti tenendo presenti le raccomandazioni espresse nel documento prodotto dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e pubblicato dal Gruppo di studio AIB sulle biblioteche digitali, Proposte tecniche per il deposito legale dei "documenti diffusi tramite rete informatica".

Roma, ottobre 2005


Copyright AIB 2005-12, ultimo aggiornamento 2005-12-16 a cura di Vittorio Ponzani
URL: https://www.aib.it/aib/commiss/cnsbnt/depleg05.htm

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