[AIB] Associazione italiana biblioteche. Congresso 1998 

Avvertenza: questo documento è articolato su due livelli strettamente connessi ma indipendenti dal punto di vista della possibilità di adesione. Il documento è stato elaborato dalle Università di Firenze, Genova, Milano, Padova.
 
PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE ELETTRONICA

Premessa

Obiettivi
In vista del previsto espandersi dell'ambiente elettronico e del probabile consolidamento dei fenomeni sopra esposti le Università e gli enti di ricerca ritengono opportuno avviare una forte iniziativa cooperativa mirante a definire, nell'ambito della normativa internazionale vigente1 , le proprie prerogative nell'accesso all'informazione elettronica.
A tal fine individuano i seguenti obiettivi specifici: Alla definizione dei piani relativi ai vari obiettivi, di carattere modulare e non vincolanti nel rispetto dell'autonomia universitaria, potranno partecipare su base volontaria le sedi interessate.
Gli stessi verranno sottoposti a valutazione nelle varie sedi istituzionali già attive (Gruppo di lavoro MURST sui Sistemi Bibliotecari di Ateneo, Conferenza dei Rettori).

Aderiscono al protocollo:



 Allegato 1
Contratto tipo per l'accesso all'informazione elettronica

Obiettivi

Principi generali
Le istituzioni aderenti: Aderiscono al protocollo:   
Contratto tipo per l'accesso all'informazione elettronica2

Definizioni e terminologia

Attività permesse
Il contraente è autorizzato dal venditore a:   Attività vietate
 Il contraente si impegna: Doveri del contraente
Il contraente si impegna: Doveri del produttore e/o distributore
Il distributore garantisce di avere i pieni diritti, e di essere nelle condizioni di mantenerli per tutta la durata del contratto,  per la concessione della licenza d'uso e che la stessa non costituisce violazione del diritto d'autore; in caso contrario si impegna inoltre ad indennizzare eventuali danni o spese derivanti al contraente.
Il produttore e/o distributore, nel caso l'abbonamento venga chiuso dal contraente o vengano cessate le pubblicazioni dal produttore, garantisce l'accesso permanente alle informazioni che sono state pagate o fornisce i dati in una copia in formato d'archivio rispondente agli standard correnti.

Scelta del foro
Le parti concordano che per eventuali controversie il foro competente è quello del paese in cui ha sede legale il contraente.


Note

1) WIPO Copyright treaty, 1996; Directive on computer software ('91); Directive on lending and rental rights ('92); Directive on the duration of copyright protection ('93); Directive on the protection of personal data ('95); Directive on the legal protection of databases ('96).

 2) Lo schema riportato sotto sostanzialmente riprende in varia misura punti già enunciati da:

In particolare il documento di riferimento è quest'ultimo.


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Copyright AIB 1998-05-11, ultimo aggiornamento 1998-05-11 a cura di Antonio Scolari e Riccardo Ridi