[AIB-WEB] Associazione italiana biblioteche. Congresso 1999

 

Nuove regole per nuovi servizi. Riforme legislative e impatto sugli utenti

Girolamo Sciullo, ruolo 
Biblioteche e leggi regionali di attuazione del d.lgs. 112/98

Lesame del tema affidatomi richiede preliminarmente che si accenni alla disciplina dettata dal d.lgs. 112 in tema di biblioteche.

Al riguardo sembrano individuabili tre gruppi di norme che toccano le biblioteche con specificit decrescente.

In primo luogo lart. 151, che prevede la possibilit del trasferimento delle biblioteche statali c.d. universitarie agli Atenei.

In secondo luogo lart. 150, che stabilisce la costituzione di una commissione paritetica Stato-enti territoriali con il compito di individuare i "musei o altri beni culturali statali" la cui gestione suscettibile di essere trasferita, secondo il principio di sussidiariet, alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

Infine, le altre disposizioni del capo V (Beni e attivit culturali) del decreto, che nel menzionare i beni culturali, ricomprendono in essi, come espressamente indica lart. 148, comma 1, lett. a), anche i beni che compongono il "patrimonio librario".

La prima disposizione, lunica del decreto a considerare esplicitamente i beni librari, non richiede peraltro (n permette) unattuazione regionale, dal momento che il trasferimento previsto "passa" attraverso una convenzione fra il Ministero per i beni e le attivit culturali e lUniversit di volta in volta interessata.

La seconda, nel menzionare "musei e altri beni culturali", come cose la cui gestione pu essere trasferita dallo Stato, sembra anzitutto alludere a complessi di beni culturali e quindi certamente, e in primo luogo, anche alle biblioteche. A venire in rilievo sono le biblioteche pubbliche statali indicate dallart. 1 del D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, eccettuate quelle universitarie, perch prese in esame dalla precedente disposizione. Essendo lindividuazione dei beni trasferibili da operarsi secondo il principio di sussidiariet, potrebbe pensarsi che il novero delle biblioteche in ipotesi trasferibili si arresti alle sole biblioteche "nazionali centrali", stante la peculiare funzione da esse svolta. In termini pi realistici da pensare per che esso si limiti alle biblioteche "non nazionali". Come che sia, tale individuazione si pone anchessa al di fuori degli ambiti dellattuazione regionale del d.lgs. 112, essendo per intero normata dal decreto. La legge regionale ha uno spazio di intervento diverso, essendo chiamata a disciplinare gli aspetti dellorganizzazione, del funzionamento e del sostegno delle biblioteche la cui gestione sar trasferita (art. 150, comma 7).

Le altre disposizioni del Capo V definiscono le differenti funzioni (tutela, gestione, valorizzazione) relative ai beni culturali, e quindi anche alle biblioteche, fissandone i modi di esercizio e la titolarit. Lattuazione affidata alla legislazione regionale non consiste allora, come in genere richiesto dalla generalit delle altre parti del decreto, nelloperare il riparto fra Regione e enti locali delle funzioni statali conferite. Significativo il fatto che il d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (di "intervento sostitutivo" dal Governo) non si occupi di beni culturali. Riguardo alle biblioteche, e tenuto conto della competenza ex art. 117 Cost., le leggi regionali sono chiamate invece a disciplinare le funzioni conferite dallo Stato relative alle biblioteche degli enti locali (o di interesse locale) e, ovviamente, a quelle regionali.

Se questo il quadro di riferimento, si tratta ora di considerare le linee lungo le quali la legislazione regionale si mossa. Delle leggi regionali, che in non pochi casi non hanno ancora completato il loro iter formativo, si prenderanno in esame, come campione significativo, quelle delle Regioni Emilia-Romagna (Atto Cons. Reg. n. 10/II.3 del 16 marzo 1999), Lombardia (delibera n. 37511 del 24 luglio 1998), Toscana (l. n. 85 del 26 novembre 1998) e Veneto (p.d.l. n. 462 del 3 agosto 1998) e si considereranno solo quegli aspetti della disciplina dei beni culturali che toccano in modo pi diretto le biblioteche.

Un primo aspetto relativo ai beni culturali oggetto di trasferimento ai sensi dellart. 150 del decreto. Le norme regionali per lo pi si limitano a disporre che la gestione avvenga secondo i criteri e gli standard definiti a livello ministeriale e in coerenza con gli indirizzi e le norme regionali (art. 157, comma 4, lett. b), p.dl. Ve., art. 87, comma 8, p.dl. Lo.), mentre talora si sottopongono tali beni al regime giuridico attualmente vigente per i musei e i beni culturali degli enti locali o di interesse locale (art. 208, comma 2, p.dl. E.-R.).

Connesso a questo laltro, pi ampio, aspetto riguardante le forme di esercizio delle funzioni conferite (dallo Stato o dalla Regione) agli enti locali. Cos", ad esempio, si prevede che gli enti locali eroghino i servizi (anche) bibliotecari di loro competenza "di norma mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche con il concorso con soggetti pubblici e privati e utilizzando gli strumenti di cui allart. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni), oppure si stabilisce che la Regione favorisca "lesercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali", specie dei "comuni di minore dimensione demografica" (art. 87, commi 9-11, p.dl. Lo.).

Il tema delle forme di esercizio delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica costituisce oggetto poi di quelle norme che, nel dare attuazione allart. 3, comma 2 del decreto, sono rivolte a individuare in via generale, con la previsione di ulteriori atti per lo pi regionali, livelli ottimali di esercizio delle funzioni stesse (art. 5, comma 1 e 2 l. To., art. 3 p.dl. Lo., art. 7 p.dl. Ve. e art. 23 p.dl. E.-R.).

Un ulteriore aspetto si riferisce agli operatori culturali operanti (anche) nelle biblioteche: sono indicati come compiti della Regione la "definizione dei {relativi} profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei" (art. 87, comma 2, lett. j) p.dl. Lo.) nonch la "formazione e laggiornamento professionali" (art. 156, comma 2, lett. g) p.dl. Ve.).

Da ultimo va menzionato il preannuncio di riordino della normativa in materia (anche) di biblioteche, sulla base di taluni criteri tra i quali sono da ricordare la collaborazione con soggetti pubblici e privati (profilo questo presente, come ricordato, anche nellart. 87, comma 9, p.dl. Lo.), la individuazione di standard scientifici, organizzativi e di fruizione e soprattutto "lautonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi" (art. 208, comma 3, p.dl. E.-R.).

Da quanto accennato risulta chiaramente che rimarrebbe senzaltro deluso chi si aspettasse dalla legislazione regionale di attuazione del d.lgs. 112 la soluzione dei problemi presentati dal settore delle biblioteche pubbliche. A ben vedere, per, non era questa presumibilmente loccasione pi favorevole, per la molteplicit dei temi che i legislatori regionali hanno dovuto affrontare, per di pi in tempi certamente (e forse eccessivamente) contenuti.

Tuttavia non va sottaciuto che il decreto e la legislazione regionale attuativa sono la premessa per il possibile superamento di due questioni aperte, non secondarie.

Lart. 154 del decreto prevede in ogni Regione a statuto ordinario la costituzione di una "commissione per i beni e le attivit culturali", con lobiettivo di "armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati" (art. 155). Detta previsione fa sperare che possano essere avviate iniziative di promozione e supporto da parte dello Stato, con il concorso del sistema delle autonomie, anche nel campo delle biblioteche locali, iniziative la cui mancanza, unitamente a quella di una normativa statale di principio al riguardo, sia detto per inciso, lo schema di disegno di legge elaborato dallAIB nellaprile 1998 pu costituire un importante stimolo- particolarmente avvertita.

Daltro lato, lindividuazione di livelli ottimali di esercizio delle funzioni da conferire ai Comuni di minore consistenza demografica costituisce loccasione per definire la dimensione dellente locale pi adeguata alla gestione autonoma di un servizio bibliotecario, che il concetto moderno di biblioteca pubblica, anche sulla scorta di esperienze di altri Paesi, lega indissolubilmente allautonomia locale.

Si tratta, come si vede, di due punti di intervento che, seppure parziali, non vanno trascurati per le potenzialit che essi racchiudono. 


Copyright AIB 1999-05-22 a cura di Susanna Giaccai

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