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Ipotesi di legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione


Il testo che segue è tratto dal materiale istruttorio che l'AIB ha predisposto per l'ufficio legislativo del Ministero per i Beni culturali al fine di contribuire alla stesura di una moderna legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di informazione e documentazione che colmi il vuoto di prospettiva politica e civile che resta profondo anche all'indomani delle riforme in corso (Bassanini, legge sul libro, diritto d'autore per citare solo le più rilevanti).
L'iniziativa aveva due ambizioni:
1) impostare l'orizzonte nel quale posizionare il ruolo della biblioteca salvando ciò che è ancora vitale del nostro tessuto di servizi bibliotecari e informativi per rileggerlo alla luce delle iniziative legislative a livello internazionale e collocando le nostre istituzioni nell'alveo dei princìpi e degli orientamenti delle principali organizzazioni e istituzioni internazionali in questo settore;
2) semplificare radicalmente la leggibilità del sistema da parte del pubblico con opportuni interventi sia sull'organizzazione che sulla sua "carta dei servizi".
Un intero articolo sarà dedicato alle abrogazioni esplicite di leggi e norme con l'intento di contribuire anche con questo intervento legislativo al disboscamento della superfetazione legislativa che paralizza il paese.
Come si vede, interi articoli sono appena abbozzati e molte funzioni sono ancora da posizionare e la loro mancanza o scarsa articolazione non è dovuta a dimenticanza: tra queste la conservazione e la tutela possono apparire macroscopiche ma sarebbe stato complesso prescindere dai provvedimenti legislativi che stanno concretizzandosi in questo ambito e ai quali talvolta si rimanda. Le Commissioni AIB non hanno ancora potuto esaminarla e proporre le necessarie correzioni e integrazioni, ma siamo convinti che su questo obiettivo tutti i soci abbiano qualcosa da dire. Con l'intento di dare a tutti quelli che hanno a cuore il destino dei nostri servizi e in qualche modo anche gli spazi di libertà e di autodeterminazione dei cittadini italiani procediamo quindi, d'intesa col Ministero a proporre questi materiali alla discussione allargata con la certezza che da questa discussione usciranno risultati migliori rispetto a quelli conseguiti dai lavori di dotte commissioni che di recente hanno elaborato, lontano dalla realtà viva a pulsante, i testi delle riforme in corso.


CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La Repubblica riconosce e tutela il diritto al libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura, all'informazione da parte di tutti i cittadini e promuove la realizzazione e il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi necessari alla concreta attuazione di tale diritto.
La presente legge disciplina le strutture ed i servizi che la Repubblica istituisce a presidio dell'effettivo esercizio, da parte di tutti i cittadini, dei diritti di libertà e di partecipazione intellettuale all'organizzazione politica, economica e sociale del paese in attuazione degli art. 3 e 9 della Costituzione e della legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Le strutture ed i servizi descritti all'art. 3 della presente legge concorrono alla piena attuazione delle norme per i diritti di accesso alle informazioni della P.A. di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, del D.L. 29/1993 e successive modificazioni.
Tali servizi sono da considerarsi obbligatori.
– ogni cittadino ha diritto di avere i servizi di biblioteca pubblica dal SUO comune;
– gli studenti ed i docenti hanno diritto di avere i servizi di biblioteca dalla scuola o dall'università presso la quale svolgono la loro attività;
– ogni cittadino ha diritto di avere accesso, nella sua regione, a una biblioteca centrale che documenti in maniera esauriente la cultura e la produzione editoriale della regione stessa;
– la Repubblica garantisce il diritto di tutti gli abitanti del territorio nazionale a fruire, attraverso la rete delle biblioteche e dei servizi di cui all'art. 3, dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali di cui al successivo art. 6.
I servizi, le risorse informative, i documenti di proprietà di Amministrazioni pubbliche e di Enti ed organizzazioni assimilabili sono in linea di principio disponibili per la fruizione da parte di tutti i cittadini con i soli limiti stabiliti dalle leggi vigenti.
In ogni caso si stabilisce che:
– le pubblicazioni e le altre risorse informative su qualsiasi supporto sono acquisite in funzione dell'interesse, dell'informazione e della crescita culturale di tutti i membri della comunità. Nessun documento o materiale può essere escluso in base alla provenienza, cultura o opinione di chi lo ha creato;
– le biblioteche devono acquisire materiali ed informazioni che presentino tutti i punti di vista rispetto alle visioni storiche o politiche. Nessun documento o materiale può essere rifiutato o rimosso dalle raccolte per ragioni politiche, ideologiche o religiose;
– le biblioteche non possono essere soggette ad alcuna forma di censura o limitazione rispetto al loro diritto e dovere di informare e documentare;
– le biblioteche collaborano con tutte le persone, i gruppi, le associazioni che difendono la libertà di espressione e il libero accesso alle idee;
– a nessuno può essere negato o limitato il diritto di accesso all'uso della biblioteca e degli altri servizi di informazione per ragioni etniche, per l'età, per la sua provenienza sociale o per le sue opinioni.
Per l'organizzazione e la gestione dei servizi potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle leggi vigenti.
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rimanda alle indicazioni ed alle metodologie elaborate ed aggiornate dalle organizzazioni professionali dei bibliotecari, dei documentalisti e degli operatori dei servizi di comunicazione ed informazione a livello nazionale ed internazionale.

Art. 2
I principi per l'organizzazione dei servizi di cui all'art. 1 sono enunciati nel Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche del 1994, il cui testo si allega in appendice quale parte integrante e sostanziale della presente legge (Appendice 1).
Gli enti responsabili dei servizi di cui al successivo art. 3 dovranno porre particolare attenzione nella promozione dell'accesso e dell'utilizzo consapevole da parte delle componenti più deboli della popolazione, a partire dai bambini e dagli adolescenti, curando la piena attuazione sul loro territorio dei principi di cui agli art. 13 e 17 della Convenzione per i diritti dell'infanzia ratificata, con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Dovranno inoltre incentivare e garantire l'accesso con idonee iniziative ed in collaborazione con le organizzazioni del volontariato e della società civile, con le istituzioni scolastiche per tutti coloro che tendono a rimanere esclusi dalla partecipazione alla vita culturale e sociale per ragioni economiche o per impedimenti temporanei o permanenti (portatori di handicap, immigrati, detenuti).


CAPO II
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI


Art. 3
Le strutture che concorrono all'esercizio dei diritti di cui all'art. 1 sono:
– le biblioteche pubbliche gestite dai Comuni singoli ed associati, dalle Province e dalle Regioni. Esse svolgono la funzione di unità di base, punto fondamentale di accesso al servizio bibliotecario e di informazione da parte del cittadino. Ogni Comune deve garantire ai suoi cittadini il servizio di biblioteca.
Attraverso la rete delle biblioteche pubbliche i cittadini potranno accedere alle risorse informative ed ai servizi delle biblioteche e dei centri di informazione e documentazione specializzata in qualunque modo e con qualsivoglia tecnologia organizzati ed in particolare:
– le biblioteche delle università e delle istituzioni di ricerca;
– le biblioteche scolastiche del territorio;
– la Biblioteca Nazionale Italiana di cui al successivo art. 6;
– le mediateche e gli archivi di documenti su supporto elettronico, magnetico o ottico istituiti da enti pubblici e privati convenzionati;
– tutte le biblioteche ed i servizi di informazione e documentazione appartenenti ad Enti ed organizzazioni private o religiose che sulla base di apposite convenzioni con gli enti che gestiscono le biblioteche pubbliche intendano mettere a disposizione dei cittadini i loro servizi;
– le biblioteche, centri di documentazione e servizi informativi dei musei, degli archivi delle altre istituzioni culturali.
Concorrono altres“ agli obiettivi di cui all'art.1:
– gli Uffici per le relazioni col Pubblico dei Comuni, previsti dall'art. 12 del D.L. 29/1993.
– gli URP delle varie articolazioni della Pubblica Amministrazione operanti sul territorio;
– la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione;
– Le Reti Civiche ed in generale tutti i servizi di accesso all'informazione basati sull'uso di tecnologie telematiche e multimediali, in particolare quelli finalizzati all'accesso alle procedure della Pubblica Amministrazione;
– i servizi di informazione e documentazione individualizzata finalizzati al miglioramento delle opportunità di fruizione delle risorse informative da parte dei cittadini, tra i quali si annoverano: i centri Informagiovani, i centri di informazione ambientale, i centri di informazione sulle politiche dell'Unione Europea, gli sportelli informativi delle Aziende USL ed in genere tutte le strutture ed i servizi aventi analoghe finalità.
Le Amministrazioni responsabili delle strutture di cui al presente articolo sono tenute a perseguire il massimo livello di integrazione e cooperazione attraverso le soluzioni tecnologiche ed organizzative di tempo in tempo disponibili.
Il Ministero della Pubblica Istruzione dovrà emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto delegato recante norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche scolastiche. Il decreto dovrà prevedere:
– l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico;
– l'assegnazione ai Comuni dei compiti di supporto tecnico e gestionale alle biblioteche scolastiche;
– l'integrazione delle biblioteche scolastiche nella rete delle biblioteche pubbliche di cui al primo comma del presente articolo;
– gli standard di riferimento per gli aspetti non contemplati dall' Appendice 2 con particolare riguardo all'obbligo di prevedere gli spazi e le infrastruttre tecnologiche per la biblioteca in ogni nuovo edificio scolastico.
Le Università dovranno garantire a loro volta il servizio di biblioteca ai loro studenti nelle forme adeguate ad un regolare svolgimento delle attività di studio e di ricerca nonché i servizi per l'accesso alle risorse remote.
Non potranno essere autorizzati decentramenti di corsi o Facoltà o l'istituzione di nuove sedi universitarie se il progetto non prevederà la contestuale realizzazione di servizi di biblioteca organizzati secondo gli standard di cui all'Appendice 2.

Art. 4
Le Regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione ed allo sviluppo del servizio sulla base di quanto disposto dalla legislazione vigente.
Le forme di organizzazione e gestione del servizio bibliotecario nei singoli territori sono definite dalle apposite leggi regionali emanate ai sensi dell'art 117 della Costituzione, del d.p.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e del d.p.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le leggi regionali in materia di biblioteche pubbliche dovranno attenersi ai principi di cui al Capo I della presente legge ed in particolare:
– dovrà essere garantita a tutti i cittadini della Repubblica la disponibilità di servizi nella misura e nelle forme di cui ai requisiti minimi descritti nell' Appendice 2.
Dovrà essere in particolare garantita la gratuità dei servizi di consultazione delle pubblicazioni e dei documenti posseduti su ogni tipo di supporto, dell'uso delle postazioni multimediali collegate alle reti di telecomunicazione, della posta elettronica, del prestito delle pubblicazioni;
– dovranno essere identificate le dimensioni territoriali e demografiche più adeguate alla migliore gestione del servizio, incentivando le forme di cooperazione e di gestione associata previste dalla legge;
– dovrà essere incentivata la cooperazione con le Amministrazioni statali interessate nelle forme previste dall'ordinamento per la promozione dei servizi bibliotecari scolastici e per la risposta alle esigenze dell'utenza universitaria;
– dovrà essere posta particolare attenzione nella costituzione delle raccolte e nell'organizzazione dei servizi ai problemi posti dalla presenza sul territorio nazionale di comunità etniche e di realtà linguistico-culturali diverse da quella italiana;
– le leggi regionali potranno affidare alle biblioteche pubbliche dei centri minori le funzioni di conservazione e messa disposizione degli studiosi dei documenti degli archivi storici comunali.
Le Regioni e le Province autonome, procederanno entro .... mesi dalla promulgazione della presente legge ad adeguare i loro strumenti legislativi per gli aspetti riservati alla loro autonoma potestà legislativa. Potranno inoltre destinare risorse alle spese di investimento ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi o al loro incremento sul piano qualitativo anche oltre gli standard minimi di cui alla Appendice 2.
In caso di inerzia dell'Amministrazione Regionale i Comuni, le Province, le Università, le scuole dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le altre ammnistrazioni autonome potranno comunque procedere alla realizzazione o all'adeguamento dei servizi di cui alla presente legge in base agli standard di cui alla Appendice 2.
(Prevedere anche intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Amministrazioni titolari dei compiti di cui alla presente legge . Le risorse saranno individuate attraverso una riduzione dei trasferimenti ai quali dette Amministrazioni avrebbero diritto).
Sulla base dei principi contenuti nella presente legge ed in applicazione della legislazione vigente in materia di ordinamento dei servizi pubblici e di ordinamento delle autonomie locali i Comuni singoli e associati sono chiamati a garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere ad un livello minimo di servizi di cui all'art. 1 sulla base dei parametri minimi di cui all'Appendice 2.
Ai fini della trasparenza nell'applicazione della presente legge i servizi rispondenti ai requisiti minimi dovranno esibire uno speciale contrassegno cos“ come descritto all'Appendice 3 la cui presenza segnali al cittadino la qualità e la tipologia delle prestazioni alle quali ha diritto.
I Comuni, le Province e le Regioni possono elevare i parametri minimi con risorse proprie o con il concorso di privati, Fondazioni, Associazioni.
Le Province singole o associate possono organizzare e gestire servizi tecnici di supporto all'attività delle strutture di base.

Art. 5
Le biblioteche pubbliche aventi funzione di servizio di base ed in generale tutti i servizi e le istituzioni contemplate nell'art. 3 della presente legge dovranno essere dotate di postazioni per l'accesso alle reti telematiche ed ai prodotti editoriali su supporto multimediale in numero proporzionale agli utenti potenziali di cui ai requisiti minimi come descritto nell'Appendice 2.
Esse costituiranno tra l'altro i terminali di accesso da parte dei cittadini alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, alla rete delle biblioteche e dei servizi di informazione e documentazione, ai servizi degli enti locali organizzati su supporto tecnologico, ai servizi di rete civica.
Per queste ragioni tale servizio è equiparato agli URP ed è assolutamente gratuito.
Ogni cittadino potrà avere a disposizione una casella personale di posta elettronica che potrà utilizzare dalle proprie apparecchiature domestiche o dalle postazioni pubbliche di cui al primo comma del presente articolo.
Con apposito decreto del Ministro delle Comunicazioni verranno fissate le tariffe speciali per i collegamenti su linea commutata e per le connessioni permanenti su linea dedicata messe a disposizione dei servizi e delle strutture di cui all'art 3. In ogni caso tali servizi avranno diritto comunque a fruire dei servizi postali e di telecomunicazione alle tariffe più favorevoli.
Art. 6
Per la gestione dei Servizi Bibliografici Nazionali è istituita la Biblioteca Nazionale Italiana, con la natura giuridica di......(Agenzia, Ente, Azienda.......)
Di essa fanno parte le biblioteche Nazionali Centali di Roma e Firenze, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, la Discoteca di Stato.
Ne fanno altres“ parte le altre biblioteche statali di cui al d.p.R. 5 luglio 1995, n. 517 che non vengano trasferite alle Regioni o alle Università in base ai Decreti di attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in ogni caso fino all'attuazione di tale provvedimento.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio nomina il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Italiana.
La Biblioteca Nazionale Italiana garantisce a tutte le biblioteche ed alle strutture di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con altri soggetti pubblici e privati, i seguenti servizi:
– la raccolta, la catalogazione, la documentazione, la fruizione e la conservazione della produzione nazionale italiana retrospettiva e corrente e delle pubblicazioni a stampa e su qualsiasi altro supporto;
– la diffusione tempestiva e gratuita di informazioni bibliografiche sulle nuove pubblicazioni;
– il prestito interbibliotecario e/o la riproduzione fra le biblioteche italiane e con le biblioteche estere e il supporto alle attività di deposito e scarto svolte dalle altre biblioteche italiane;
– ogni altro servizio che in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le Università si ritenga opportuno gestire a scala nazionale e comunque con il concorso determinante della Biblioteca Nazionale Italiana.
Criteri per l'erogazione dei servizi

        
CAPO III
LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 7
La Cassa Depositi e prestiti è autorizzata alla concessione di finanziamenti al tasso speciale del 2% a tutti i Comuni ed agli altri Enti pubblici che procederanno alla realizzazione o all'adeguamento dei servizi di cui all'art. 3 attraverso la costruzione di immobili o il loro recupero ed adattamento, alla dotazione di attrezzature e di impianti tecnologici, di dotazioni librarie e documentarie, sulla base dei parametri di cui all'Appendice 2.
Il CIPE inserirà gli investimenti in questo settore tra quelli aventi priorità rispetto alle politiche di sviluppo economico e sociale, nei programmi straordinari di recupero delle aree a declino industriale, nelle aree degradate, nei piani di recupero del degrado ambientale, nei programmi di impiego dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea.
La legge finanziaria destinerà ogni anno e per 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge un fondo di 1000 miliardi a copertura del 50% del costo degli investimenti realizzati dai Comuni e dagli altri Enti pubblici per questi servizi, a condizione che vengano rispettati i parametri di cui all'Appendice 2.
I piani paesistici, gli atti programmatori delle Province ex art. 15 legge 142/1990 ed i piani regolatori dei Comuni dovranno contenere apposite norme e riserve per la realizzazione dei servizi laddove non esistano o per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 8
I contributi, le erogazioni liberali, i lasciti e le eredità a beneficio delle biblioteche e di tutte le istituzioni ed i servizi che concorrono all'attuazione della presente legge possono essere portati in detrazione rispetto alle imposte sul reddito in misura illimitata.
Le cessioni in uso almeno ventennale di immobili, attrezzature, impianti e beni patrimoniali in genere potranno comportare l'esenzione da ogni imposta connessa alla proprietà del bene e la detrazione di imposta sul reddito pari al valore d'uso del bene sulla base delle stime dell'UTE competente per territorio.
Le Fondazioni bancarie di cui alla legge............. devono destinare almeno il 10% delle loro risorse alle biblioteche pubbliche gestite dai Comuni finalizzando il contributo all'incremento delle collezioni di documenti a stampa e su supporto tecnologico nonché alle attrezzature per la loro fruizione.


CAPO IV
LE RISORSE UMANE

Art. 9
I servizi di cui alla presente legge devono essere svolti da personale qualificato e dotato di adeguata preparazione ed esperienza.
La responsabilità della progettazione, organizzazione e gestione dei servizi deve essere posta in capo a dirigenti e funzionari direttivi in possesso di titolo di studio specifico non inferiore alla laurea.
Requisito preferenziale per tutti gli addetti sarà in ogni caso l'appartenenza ad albi o elenchi di professionisti gestiti dalle Associazioni professionali ai sensi delle direttive CEE.
I contratti collettivi di lavoro dovranno garantire inquadramenti equivalenti per tutti coloro che esercitano la professione, indipendentemente dalla dimensione dell'ente di appartenenza del servizio o dalla sua localizzazione geografica.
In deroga alle norme di inquadramento per comparti tutto il personale operante nei servizi di cui alla presente legge in ogni qualifica o area contrattuale potrà attivare trasferimenti su domanda presso qualsivoglia Amministrazione che gestisca tali servizi e per operare presso gli stessi. Sono altres“ consentiti tutti i trasferimenti ritenuti opportuni per il miglioramento della qualità dei servizi sulla base di accordi tra le singole Amministrazioni coinvolte.
Sulla base degli accordi vigenti con i paesi dell'Unione Europea in materia di circolazione delle professioni verranno favorite esperienze di scambio professionale nonché le assunzioni di operatori provenienti da tali paesi, in regime di reciprocità.


CAPO IV
COMPITI DEL GOVERNO

Art. 10
Esercizio delle funzioni di tutela.
Emanare disposizioni che incentivino la cooperazione tra tutti i soggetti che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi della presente legge.
Emanare disposizioni che favoriscano la partecipazione delle strutture di cui alla presente legge alle attività di cooperazione e scambio professionale a livello internazionale.
Garantire le condizioni più favorevoli dal punto di vista fiscale, tariffario, normativo per l'esercizio delle attività connesse alla fruizione dei servizi di cui alla presente legge.


CAPO V
RAPPORTI CON L'EDITORIA
E CON L'INDUSTRIA
DELL'INFORMAZIONE

Art. 11
La Commissione del Libro istituita con ....................... si avvale della rete delle biblioteche e dei servizi di cui all'art. 3 per le sue iniziative di promozione del libro e della lettura su tutto il territorio nazionale e presso le comunità italiane residenti all'estero.
Le biblioteche e gli altri servizi di cui all'art. 3 svolgono la loro attività nel rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali riguardanti la tutela del diritto d'autore.
La legislazione dovrà comunque salvaguardare la possibilità di usi liberi e gratuiti, della riproduzione per usi personali e per servizio dei documenti esistenti presso le biblioteche ed i servizi di cui all'art. 3.
In linea di principio le risorse destinate al sostegno dell'editoria dovranno, in via preferenziale essere assegnate alle biblioteche ed ai servizi di cui all'art. 3 per essere vincolate all'acquisizione di libri, pubblicazioni, servizi editoriali aggiuntivi rispetto alle normali dotazioni di cui ai requisiti minimi stabiliti dagli standard di cui all'Appendice 2.


CAPO VI
ABROGAZIONI

Art. 12
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate............................

(i testi delle appendici sono disponibili presso la Segreteria Nazionale dell'AIB)

Ipotesi di legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. «AIB Notizie», 10 (1998), n. 4, p. 4-7.
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Copyright AIB, ultimo aggiornamento 1999-05-13 a cura di Gabriele Mazzitelli