[AIB]AIB Notizie 06/2004
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Bibliotecario di ente locale: la speranza è l’ultima a morire. A proposito del nuovo CCNL

Nerio Agostini

Il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori di ente locale è entrato in vigore a gennaio 2004, con due anni di ritardo. Quali novità per i bibliotecari?

Il 23 gennaio 2004 è entrato in vigore, con ben due anni ritardo, il nuovo CCNL del personale delle regioni e delle autonomie locali [1]. Le novità sono tante e interessanti sia sul piano economico che normativo. Tra queste vale la pena ricordare quelle che possono interessare più direttamente il bibliotecario e la sua professione:

A proposito dei profili professionali forte è stata la delusione per il mancato inserimento del “bibliotecario” tra i profili riconosciuti e da riconoscere nell’ambito del nuovo Ordinamento professionale; profilo che avrebbe dovuto essere riportato a titolo indicativo tra quelli da riconoscere negli enti locali nell’ambito dei servizi strutturati. La speranza era legata all’accordo del 5 ottobre 2001 in cui era stato assunto l’impegno, con l’apposito articolo 24 [12] che aveva recepito le pressioni e gli interventi dell’Osservatorio lavoro AIB, di trattare l’argomento in sede di rinnovo contrattuale nazionale per il periodo 2002-2005. Il nuovo contratto invece, nell’art. 12 [13], rinvia il tutto (e questo non sarebbe il male) ad una apposita Commissione paritetica nazionale che deve già farsi carico di tanti altri argomenti. La situazione di compromesso e rinvio era accettabile sennonché dalla lettura attenta del testo sono sorti forti dubbi sulle reali intenzioni sottese all’accordo nazionale, dato che l’articolo citato riportava un vago aggancio per il riconoscimento del profilo professionale riferito agli addetti alla comunicazione ed alla informazione.
È molto probabile che tale frase si riferisse come riferimento originario solo a coloro che operano negli uffici informazione e comunicazione (ad esempio, URP o Staff degli amministratori) e che di conseguenza il bibliotecario passasse nel dimenticatoio o in retrovia.
Con questa preoccupazione l’Osservatorio lavoro si è mosso per evitare tale pericolo ed operativamente si è attivato per:
Il percorso è stato completato con lettere circostanziate di richiesta di impegno e di dichiarata disponibilità alla collaborazione dell’AIB a firma della Presidente Miriam Scarabò.
Ora la Commissione è stata attivata ed ha iniziato i suoi lavori. L’Osservatorio lavoro si trova ancora una volta a svolgere un ruolo di sorveglianza, pressione e collaborazione fornendo anche riferimenti e materiali, per quanto possibile, con i componenti di parte sindacale della Commissione affinché l’occasione sia proficua.
Ai margini della tormentata vicenda va anche fatta un’altra considerazione che ci viene sempre posta all’attenzione da parte del sindacato nazionale: dal punto di vista pratico il CCNL sin dal 1.4.99 prevede la possibilità di individuare, e quindi l’autonomia all’ente locale di farlo, nell’ambito della “dotazione organica” tutti i “profili professionali necessari” per l’erogazione dei servizi a prescindere o in aggiunta a quanto riportato a titolo “esemplificativo” negli allegati del contratto nazionale.
La nostra convinta insistenza a voler ottenere l’indicazione del profilo nell’articolato del CCNL è, purtroppo, giustificato da quanto avvenuto a nostro danno in questi anni e dalla presa d’atto della dimostrata incapacità e non autonomia della Dirigenza degli enti locali a gestire le risorse umane con “atti propri del datore di lavoro”. I profili professionali non devono essere oggetto di contrattazione e tantomeno oggetto di indirizzo politico degli amministratori. Quando ciò avviene, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, gli atti conseguenti che sono accordi sindacali o deliberazioni, sono “non legittimi” e quindi “nulli”.
La norma prevede:
1) Atto dirigenziale con i poteri del privato datore di lavoro
2) Nullità di altri atti
3) Concertazione eventuale
Ciò è stato evidenziato dalle varie relazioni della Corte dei Conti al Parlamento e dall’ARAN la quale ha pubblicato i dati consuntivi, su questo argomento (vedi grafico) ed altri importanti aspetti, dell’applicazione del contratto 1998-2001 come grido di allarme rivolto agli addetti ai lavori perché si rientri nella legalità gestionale.
Analoga considerazione vale per altri istituti contrattuali (formazione, valutazione, progressioni economiche e di carriera, incentivazioni ecc.) che riguardano la nostra professione e l’erogazione del servizio di biblioteca di pubblica lettura.
L’Osservatorio lavoro Comparto Enti locali continuerà quindi a dare tutte le informazioni possibili sulle ricadute contrattuali e normative sul bibliotecario dipendente di ente locale sia attraverso risposte ai quesiti posti via e-mail sui singoli casi e singole problematiche in cui i soci si vengono a trovare sia tenendo seminari informativi che le singole Sezioni regionali AIB stanno organizzando sul territorio.

nerioago@libero.it



[1] Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 3 il biennio economico 2002-2003 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81)
[2] Art. 12 del CCNL, ibidem.
[3] Art. 1 del CCNL, ibidem.
[4] Art. 13-14 del CCNL, ibidem.
[5] Art. 10 del CCNL, ibidem.
[6] Art. 15 del CCNL, ibidem.
[7] Art. 11 del CCNL, ibidem.
[8] Art. 37 del CCNL, ibidem.
[9] Art. 8 del CCNL, ibidem.
[10] Allegato al CCNL, ibidem.
[11] Art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 richiamato nelle Dichiarazione congiunte n. 1 e 2 del CCNL, ibidem.
[12] Art. 24 - disposizione programmatica dell’accordo contrattuale nazionale siglato il 5.10.2001 per il biennio contrattuale 2000/2001
[omissis]
1. In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a) riesaminate le declaratorie di categoria;
b) individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.).
c) [omissis]
[13] Art. 12 del CCNL già citato recita: «Al fine di promuovere, nell’ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore e più efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema di classificazione che, in particolare devono:



AGOSTINI, Nerio. Bibliotecario di ente locale: la speranza è l’ultima a morire. A proposito del nuovo CCNL. «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. 10-11.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-08-12 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406agostini.htm

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