[AIB]AIB Notizie 06/2004
AIB-WEB | AIB Notizie | Sommario fascicolo 06/2004


Quattro domande sul deposito legale


1) Il testo della nuova legge sul deposito legale enuncia alcuni principi di carattere generale, ma i contenuti effettivi, in termini di criteri e modalità del deposito, sono demandati al futuro regolamento di esecuzione. Come valuta questa impostazione?

2) Il testo elaborato dall’AIB, poi confluito nel disegno di legge presentato dall’opposizione, prevedeva una Commissione per il deposito legale della quale avrebbero fatto parte anche i direttori delle due biblioteche nazionali centrali. La Commissione avrebbe assicurato alla legge quella flessibilità necessaria per rispondere ad eventuali esigenze di aggiornamento (ad esempio in merito a tipologie specifiche di documenti), e avrebbe costituito un momento d’incontro di tutti i soggetti interessati, con ciò favorendone l’effettiva applicazione. Ritiene che si possa in qualche modo, attraverso il regolamento, reintrodurre o compensare la funzione che avrebbe avuto la Commissione?

3) L’enunciato della legge, secondo cui il deposito legale è «diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale», introduce una potenziale innovazione di grande rilievo rispetto al meccanismo rappresentato finora dalla cosiddetta “terza copia”. Potrebbe essere questa l’occasione per ricondurre ad una prospettiva di integrazione e di cooperazione un sistema bibliotecario che finora, nonostante un elevato grado di articolazione sul territorio, non ha affrontato in modo equilibrato la funzione di archivio? E c’è spazio a Suo parere per intervenire in proposito anche attraverso il regolamento?

4) In sede di elaborazione della legge, sembra che una delle preoccupazioni maggiori sia stata quella di non dar luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ma le biblioteche nazionali e gli altri istituti depositari che dovranno essere individuati con il regolamento potranno disporre di risorse adeguate a svolgere efficacemente la funzione di archivio, nonché a fornire qualificati servizi bibliografici?


Rispondono i direttori delle Biblioteche nazionali centrali

Osvaldo Avallone, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma

1. La pratica di scindere l’efficacia di una disposizione normativa in due distinti momenti, la legge istitutiva ed il regolamento di attuazione, pur essendo consolidata da tempo, ha ricevuto negli ultimi anni un impulso notevole e capita sempre più di rado di imbattersi in provvedimenti di per sé completi ed immediatamente efficaci. Non si può non considerare che tale prassi dilata di molto i tempi di attuazione delle disposizioni, anche se presenta il vantaggio di una maggiore precisione e completezza nell’individuazione delle prescrizioni da attuare. Devo dire che personalmente, pur nel sostanziale equilibrio tra vantaggi e svantaggi, ho sempre visto con insofferenza il meccanismo regolamentare ed i rinvii che esso comporta. Nel caso specifico invece devo ammettere che il meccanismo si rivela quanto mai opportuno, vista la delicatezza della materia, l’annosa sofferenza che ne è derivata e la suscettibilità “politica” della parti in causa.

2. Confermo quanto ho detto in merito alla domanda precedente: demandare ad un futuro regolamento l’attuazione di una legge, ha senso solo se si rispetta la coerenza logica del meccanismo iniziale, che è quella di garantire una specificità e precisione dell’articolato impossibile da raggiungere in tempi brevi con il semplice provvedimento base. Ritengo quindi non solo opportuno, ma doveroso che il futuro regolamento preveda l’istituzione di una Commissione in cui sia adeguatamente garantita la rappresentatività di tutte le parti coinvolte. In tal modo, evitando se possibile le adunanze pletoriche all’insegna del “presenzialismo dovuto”, sarà possibile “mirare” il futuro regolamento sulle esigenze reali e non sugli interessi di parte. Ulteriore vantaggio sarà rappresentato dalla esaustività dell’articolato regolamentare, che risulterà privo, si spera, di tutte quelle commistioni e confusioni puntualmente presenti quando le norme di esecuzione vengono elaborate o da non addetti ai lavori o da specialisti troppo “settoriali”.

3. Il sistema bibliotecario nazionale è un sistema spontaneo che nasce senza regole, all’insegna della libera iniziativa culturale e dell’autonomia di tutti i soggetti che, anche a loro stessa insaputa, ne fanno parte. Prevedere nelle finalità di legge la costituzione di un archivio nazionale e regionale della produzione editoriale significa intanto aggiungere un valore istituzionale, sostitutivo dell’improvvisazione, e poi corredare lo spirito del provvedimento di quella dignità scientifica, culturale e sociale rimasta in ombra nelle logiche censorie del passato. E’ giusto che le realtà territoriali, oggi più che mai presenti ed attive, ricevano una considerazione maggiore che in passato, nel rispetto dello spirito delle norme costituzionali e degli orientamenti univoci dell’UE. L’occasione offerta dalla legge è pertanto da cogliere e sfruttare in tutte le sue possibili implicazioni e sono dell’avviso che si debba intervenire proprio attraverso il regolamento, visto che la norma base fissa solo dei criteri d’ordine generale.

4. La domanda è complessa e reclama un minimo di complessità anche nella risposta. Distinguiamo innanzitutto le varie questioni tra loro. Il famoso “costo zero” è diventato ormai il tormentone che assilla ogni iniziativa, più o meno innovativa, introdotta nella pubblica amministrazione. Questa specie di incubo però, se da un lato risponde alle preoccupazioni finanziarie a tutti ben note, dall’altro finisce col costituire una pregiudiziale che viene riservata solo a certi settori che godono (si fa per dire) di un trattamento di particolare sfavore. È di assoluta ed innegabile evidenza che le innovazioni legislative, che comportino modifiche organizzative di notevole impegno, non possono esser a costo zero ed in effetti non lo sono, checché se ne dica, in quanto il loro costo viene comunque compensato o assorbito dalle strutture interessate, che vi devono far fronte limando risorse su altri versanti. Delle due l’una: o, com’è consuetudine, si dà per assodato che gli operatori delle biblioteche finora non hanno fatto altro che scansare fatica, sottoutilizzati perché sovradimensionati per numero, e quindi ora andranno a compensare i vuoti precedenti con la “dovuta” produttività, oppure, e penso che sia proprio questo il caso, per rispondere all’imperativo istituzionale, come è sempre necessario fare, ci si troverà costretti a spostare le risorse all’interno di un sistema chiuso per cui, in base al famoso principio della coperta corta, o si sguarniranno altre linee di attività o si abbasseranno gli standard di tutte le attività previste. In altri termini si spalmerà in orizzontale il deficit delle risorse disponibili, tamponando così il sopravvenuto aggravio di un’ulteriore linea di attività in più: il tutto ad un livello medio certamente più basso almeno sotto l’aspetto quantitativo. Se mi si chiede quindi adesso se le biblioteche potranno disporre di risorse adeguate ai nuovi compiti, non posso che essere pessimista e rispondere di no. D’altra parte le proiezioni che stiamo effettuando per valutare nel tempo la futura disponibilità di risorse umane, considerato il trend in atto da 10 anni a questa parte, ci dicono chiaramente che, se non cambia radicalmente l’intera logica sulle risorse della pubblica amministrazione, nell’arco di un quinquennio il decremento medio degli organici arriverà al 40% e nell’arco di 10 anni supererà il 60%, provocando la chiusura degli istituti o una intollerabile contrazione dei servizi erogabili e delle finalità istituzionali perseguibili. La possibilità quindi che le finalità della legge possano essere raggiunte in tutte le loro implicazioni, compresa quella di fornire qualificati servizi bibliografici, è affidata in buona parte ad una valutazione non demagogica del panorama attuale e futuro, fermo restando, e desidero sottolinearlo con forza, che i servizi resi attualmente dagli istituti bibliotecari in ogni ambito sono altamente qualificati sotto l’aspetto scientifico e professionale, anche a livello internazionale, tanto più se messi in rapporto con le modeste attenzioni dedicate al settore ed all’umiliante paragone con gli altri Paesi europei, al cui confronto, una volta tanto, vista la ricorrente ed ingiustificata iattanza in tutti gli altri campi, riusciamo a sfigurare su tutto tranne che per professionalità e passione. In conclusione desidero rivolgere il mio apprezzamento e ringraziare l’AIB che tiene vivo il dibattito su questo argomento e su altri simili, anche molto più scomodi. Il silenzio delle nostre biblioteche è stato sempre il motivo più forte per ignorarle.

Antonia Ida Fontana, Direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. Considerata la lentezza del Parlamento Italiano nell’aggiornare le leggi, ritengo positivo che la L.106/2004 enunci di fatto solo i principi generali: deposito di tutti i documenti ad uso pubblico e finalità culturali del diritto di stampa.
Naturalmente il Regolamento, da emanare entro 6 mesi, dovrà riempire la legge dei contenuti effettivi e poiché si tratta di materia estremamente tecnica, si auspica che venga accolta la proposta della Direzione Generale per i Beni Librari e le norme possano essere formulate dai soggetti coinvolti, eventualmente con la collaborazione di giuristi. Per soggetti coinvolti intendo i rappresentanti non solo degli istituti depositari, ma anche dei produttori e degli utenti (al fine di tener conto delle opposte esigenze), nonché degli enti locali con l’obiettivo di individuare congiuntamente la Biblioteca destinataria della terza copia e le modalità di creazione dell’archivio regionale.
Una problematica particolarmente interessante è posta dai documenti digitali, prodotti on-line. Per dissipare i dubbi e le polemiche e per rispondere a quanti chiedono chiarimenti o hanno già inviato per e-mail o CD i loro siti, desidero sottolineare la scelta di civiltà compiuta, prevedendo il deposito dei formati digitali, che stanno sempre più diventando il supporto della nostra cultura. Allineando la legislazione italiana a quella dei Paesi più avanzati, è stata sottolineata, sovvertendo in qualche modo la profezia di Mc Luhan, l’importanza del contenuto rispetto al mezzo: papiro, pergamena, carta o bit, indifferentemente, debbono essere conservati quali memoria ed identità del Paese; la missione della Biblioteca Nazionale di trasmettere le testimonianze culturali alle generazioni future non muta solo perché è mutato il supporto, ma diventa ancora più cogente quanto più è volatile il supporto stesso. Si stima che nel nostro Paese ogni anno scompaia senza lasciare traccia il 20% dei siti Web: si può trattare di blog o di siti commerciali oppure di documenti di studiosi e di associazioni, ma rappresentano comunque un patrimonio intellettuale o quanto meno una testimonianza sociale, che non possiamo disperdere (anche se saremo costretti a farne una rigida selezione) per non privare i ricercatori futuri di materiale prezioso per lo studio della nostra epoca.
Quanto alle difficoltà di raccolta, selezione, indicizzazione e conservazione nel tempo dei siti Web e delle altre pubblicazioni digitali, desidero ricordare che da molti anni la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze studia le soluzioni più idonee, in collaborazione con le principali biblioteche internazionali. In particolare si ritiene che la raccolta dei siti direttamente raggiungibili debba avvenire automaticamente attraverso un crawler, senza alcun intervento del produttore; in questo caso la legge autorizza semplicemente la raccolta. Chi invece realizza siti non direttamente raggiungibili (ad esempio protetti da password) dovrà rendere possibile la raccolta o inviare copia in formato standard.
Molti sono anche i problemi giuridici connessi alle nuove tecnologie: dalla fruizione alla privacy, dall’autenticità alla protezione del diritto d’autore e del copyright, di tutti dovrà tener conto il regolamento che, in quanto atto amministrativo, potrà più facilmente di una legge essere aggiornato, seguendo da presso le evoluzioni tecnologiche o giuridiche.

2. Proprio per le ragioni cui accennavo prima (continua evoluzione nei materiali, nelle tecniche e quindi anche nei diritti connessi), occorre un osservatorio permanente, del quale facciano parte i soggetti interessati ed in particolare i rappresentanti delle Biblioteche depositarie. Il Regolamento dovrebbe istituire la Commissione che era stata proposta dall’AIB e che pare essere l’unica garanzia contro l’obsolescenza di una legge in un contesto in continuo mutamento.
La nuova legge, attraverso il Regolamento o la Commissione permanente, potrebbe offrire l’occasione per organizzare un efficace sistema bibliotecario nazionale, sia a livello centrale che regionale.
In particolare potrebbe essere l’occasione, attesa da più di un secolo, di differenziare i compiti delle due Biblioteche Nazionali Centrali: recependo un documento della Direzione Generale per i Beni Librari di qualche anno fa, potrebbe essere stabilito che finalità prioritarie della Biblioteca di Roma sono la fruizione ed il prestito, mentre la Biblioteca di Firenze si occupa prioritariamente di conservazione e della produzione della Bibliografia Nazionale Italiana, attività quest’ultima attualmente non prevista da alcune normativa, poiché il Regolamento delle biblioteche pubbliche srtatali (d.P.R. n. 417/1995) ha eliminato l’elenco dei compiti dei diversi Istituti.

3. Le due novità principali della legge sono l’estensione del deposito a tutti i tipi di documenti, ivi compresi quelli digitali, e l’istituzione dell’archivio regionale della produzione editoriale. La costituzione di istituti che testimonino l’identità e la storia delle nostre comunità è in linea non solo con il decentramento politico, ma anche con il comune sentire che cerca nella dimensione locale le origini ed i valori etnici, culturali, religiosi, economici, ecc.
Allo scopo di razionalizzare le risorse e migliorare i servizi offerti, è necessaria anche in questo campo la collaborazione fra le diverse biblioteche, chiamate ciascuna a rispondere più efficacemente alle esigenze degli utenti di riferimento. Ritengo quindi che sarà opportuno coordinarsi anche nel campo della conservazione e della produzione della bibliografia. Molti materiali che in una Biblioteca Nazionale vengono trattati per gruppi (penso ad esempio ai bollettini parrocchiali od alla produzione delle Pro-loco, ecc.), potranno trovare nelle Biblioteche Regionali la migliore valorizzazione, sia attraverso una puntuale ed eventualmente la pubblicazione (anche digitale) di bibliografie locali, sia attraverso mostre.
Il Regolamento dovrebbe, anche in questo caso, indicare i compiti di ogni tipologia di istituto al fine di evitare sovrapposizioni o lacune.

4. “Fare le nozze coi fichi secchi”, specie in campo culturale, è un lunga tradizione, che avremmo voluto vedere interrompere, almeno in omaggio al buon senso.
Per le Biblioteche Nazionali il legislatore può aver pensato che la nostra legge non introduce grandi mutamenti e che quindi i finanziamenti ordinari siano sufficienti. In realtà conosciamo bene non solo l’inadeguatezza dei fondi nell’attuale situazione, ma ancor più ci preoccupa la mancanza di finanziamenti per il nuovo compito rappresentato dal deposito digitale, la cui continua evoluzione fa inoltre prevedere che neppure una cospicua dotazione iniziale potrà essere sufficiente, ma dovrà essere mantenuta per garantire la leggibilità nel tempo dei documenti.
Ammesso anche che l’Amministrazione dei Beni Librari trovi nei suoi attuali capitoli di bilancio, trasferendole da altri obiettivi, le risorse necessarie alle Biblioteche Nazionali, gravissima mi pare la situazione delle altre Biblioteche.
Ho detto quanto trovo importante e stimolante l’istituzione della Biblioteca Regionale, non posso però nascondermi le difficoltà per tutto il sistema.
Concentrare su un solo istituto il diritto di stampa di tutta una regione crea problemi sia alla biblioteca che lo dovrà ricevere sia a quelle delle diverse province che non lo riceveranno più. Queste ultime saranno private di pubblicazioni importanti per la loro comunità e dovranno far fronte all’interruzione di fondi e di periodici. La Biblioteca Regionale dovrà modificare non solo organizzazione e servizi ma soprattutto la gestione e la conservazione. Pur dovendo valutare caso per caso, in termini quantitativi, la produzione editoriale (e ricordiamo qui, fra le innovazioni della legge, che correttamente l’obbligo spetta ora all’editore e non più al tipografo), l’istituto depositario della terza copia necessiterà di un maggior numero di catalogatori e soprattutto di magazzini adeguati.
Potrebbe essere il momento per tralasciare le appartenenze (Stato, Regioni, Comuni, Università, ecc.) e lavorare tutti insieme per costruire un vero sistema bibliotecario nazionale, articolato ed integrato. Personalmente credo che i bibliotecari siano pronti, dubito invece che ci siano le risorse economiche e soprattutto la volontà da parte dei diversi enti, chiamati a cooperare ad un servizio che non solo si identifica con la civiltà di un Paese ma che anche sta diventando, almeno in alcune Regioni, fra i più richiesti dai cittadini.


Quattro domande sul deposito legale: rispondono i direttori delle biblioteche nazionali centrali. «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. VI-VIII.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-08-12 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406domande.htm

AIB-WEB | AIB Notizie | Sommario fascicolo 06/2004