«Bibliotime», anno XVI, numero 3 (novembre 2013)

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Simonetta Vezzoso

Il Trattato di Marrakesh per favorire l'accesso alle opere da parte di persone con difficoltà di lettura: aspetti applicativi



Abstract

The WIPO 'Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled' 6, concluded on June 27, 2013 , specifically aims at addressing the paucity of available works in accessible format copies ('book famine'). The Treaty is also an absolute première on the international stage, being the first multilateral, binding legal instrument primarily devoted to the establishment of limitations and exceptions in copyright law. The core elements of the new binding international instrument are the mandatory, domestic exceptions and limitations, the rules regarding the cross-border exchange of accessible format copies, the provision concerning the circumvention of technological measures, and the parties' obligations under the three step test.

1. Introduzione

A livello internazionale, la preoccupazione che il diritto d'autore potesse porre ostacoli alla realizzazione e allo scambio transfrontaliero di opere nei formati richiesti da persone affette da disabilità veniva manifestata già a partire dagli anni settanta del secolo scorso [1]. Nel giugno di quest'anno, a distanza di quarant'anni, la comunità internazionale, così come rappresentata in seno all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), ha approvato la conclusione del Trattato di Marrakesh per facilitare l'accesso alle opere pubblicate delle persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura dei testi a stampa [2].

Secondo uno studio pubblicato dal Royal Institute of the Blind e riguardante i libri pubblicati nel Regno Unito nel periodo 2004-2010, solo il 7 per cento di tali opere erano accessibili a persone cieche o con disabilità visive. [3] Le percentuali di opere in formato accessibile risultano ancora più basse nei paesi in via di sviluppo, dove vive la maggioranza della popolazione affetta da tali disabilità. [4]

Le negoziazioni che hanno condotto all'adozione del Trattato di Marrakesh sono state lunghe e complesse, anche per l'obiettiva novità dello strumento richiesto al fine di affrontare, attraverso una modifica del diritto d'autore, il grave problema della "carestia dei libri". Il nuovo Trattato dell'OMPI è infatti il primo strumento internazionale, multilaterale e legalmente vincolante, primariamente dedicato all'affermazione di limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore. Come tale, si pone in netta controtendenza rispetto al continuo rafforzamento a livello internazionale della posizione giuridica dei titolari dei diritti, che ha caratterizzato almeno tutto il secolo scorso, e non solo l'ambito del diritto d'autore. [5]

Gli avanzamenti tecnologici degli ultimi anni hanno notevolmente agevolato ed ampliato le modalità di fruizione delle opere coperte dal diritto d'autore, ed hanno offerto più efficaci possibilità di accesso ai testi da parte di persone affette da disabilità, come ad esempio testimoniato dall'accresciuta disponibilità di audiolibri in formato digitale. D'altra parte, proprio i progressi tecnologici, e le potenzialità in termini di accessibilità che essi esprimono, hanno reso forse maggiormente evidenti, e meno facilmente giustificabili, le inadeguatezze del quadro giuridico di riferimento nella larga maggioranza degli ordinamenti. A questo proposito, uno Studio OMPI del 2007 ha evidenziato come solo 57 Stati membri su 184 prevedessero delle limitazioni o eccezioni al diritto d'autore a favore di persone con disabilità visive. [6]

Dal 2008 il tema delle limitazioni ed eccezioni del diritto d'autore si è ritrovato stabilmente all'ordine del giorno dei lavori del Comitato Permanente per il Diritto d'Autore ed i Diritti Connessi dell'OMPI, al quale nel maggio 2009 Brasile, Ecuador e Paraguay ufficialmente presentavano la proposta di Trattato elaborata dell'Unione Mondiale dei Ciechi [7]. Due anni di complesse negoziazioni sono stati poi necessari per far emergere, nel giugno del 2011, una proposta comune di strumento internazionale in merito a limitazioni ed eccezioni per persone con difficoltà di lettura dei testi a stampa (print disabilities) [8], e ancora due anni per giungere alla finalizzazione del testo approvato a Marrakesh.

Il nuovo Trattato OMPI si compone di 22 articoli, preceduti da un ampio Preambolo. Le limitazioni ed eccezioni obbligatoriamente previste a favore di persone print disabled sono contenute agli articoli 4-6 del Trattato, mentre gli articoli 1 e 11 affrontano il delicato tema della relazione del nuovo strumento con le altre convenzioni e gli altri trattati in materia di diritto d'autore e diritti connessi, ed in particolare del rapporto con il cosiddetto three-step test, originariamente formulato nella Convenzione di Berna per le sole eccezioni al diritto di riproduzione, e gradualmente assurto a griglia di valutazione e liceità di tutte le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. La questione se fosse necessario prevedere nel Trattato di Marrakesh un ulteriore, autonomo three-step test, vivacemente dibattuta nel corso delle negoziazioni, è stata risposta in senso sostanzialmente negativo, segnando forse una prima battuta d'arresto nell'altrimenti rimarchevole "carriera" di questo test a livello internazionale. [9]

Nelle parti che seguono ci si soffermerà su alcuni elementi del Trattato rilevanti soprattutto dal punto di vista applicativo, in particolare l'individuazione delle persone beneficiarie (2), la definizione di opere e di esemplari in formato accessibile (3), il ruolo e le pratiche delle entità autorizzate (4), i contorni dell'esenzione domestica (5), il meccanismo della trasmissione transfrontaliera delle opere (6), e le obbligazioni riguardanti le misure tecnologiche di protezione (8).

2. Persone beneficiarie

I beneficiari delle eccezioni e limitazioni previste dal nuovo strumento internazionale richiamati dal titolo stesso del Trattato ("persone cieche, con disabilità visive, od altre difficoltà di lettura dei testi a stampa") sono definiti in modo ampio all'articolo 3 del Trattato. Il testo non contiene una definizione dell'espressione "difficoltà di lettura dei testi a stampa" ("print disability"), ma all'articolo 3 si indicano i beneficiari del Trattato nelle persone cieche, quelle che soffrono di una disabilità della visione o della percezione, o di difficoltà di lettura che non possono venire ridotte in modo tale da consentire un grado di visione sostanzialmente equivalente a quella di una persona senza tale tipo di disabilità o difficoltà.

Si precisa a questo proposito in una "Dichiarazione comune" che l'espressione "non possono venire ridotte" non richiede che vengano impiegati tutti i metodi diagnostici e tutti i trattamenti medici possibili. Le persone affette da tali disabilità o difficoltà non sono in grado di leggere opere a stampa in una misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona non affetta da tale disabilità oppure difficoltà. Beneficiarie dell'esenzione sono anche le persone che, a causa di una disabilità fisica, sono incapaci di tenere o di manipolare un libro, oppure di fissare gli occhi o di muoverli in modo normalmente considerato appropriato alla lettura. Beneficiari sono dunque soggetti con difficoltà di lettura dei testi a stampa dovute a disabilità o difficoltà della visione, della percezione (ad esempio, le persone dislessiche), nonché soggetti con disabilità fisiche che implicano l'incapacità di tenere o manipolare un libro, come ad esempio i malati di sclerosi multipla o di artrite cronica.

Esclusi dal campo di applicazione del Trattato sono invece i soggetti con disabilità o difficoltà che di per sé non pregiudicano la capacità di accesso a testi stampati, come ad esempio le persone sorde, nonché le persone con malattie mentali o con lacune nell'apprendimento tali da necessitare una modifica e/o semplificazione delle opere al fine di renderle effettivamente comprensibili.

L'articolo 5, para 3 b) della Direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione permette che gli Stati membri dispongano eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico "a favore di portatori di handicap", senza specificare il tipo di disabilità, e dunque dalla portata applicativa potenzialmente ben più ampia del Trattato di Marrakesh.

Il legislatore italiano, all'art. 71-bis della legge sul diritto d'autore, dispone che le categorie di portatori di handicap e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari vengano determinati attraverso decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis, emanato con Decreto ministeriale del 14 novembre 2007, n. 239 [10], si riferisce alla categoria di "disabilità sensoriale", dunque difficoltà connesse al funzionamento di organi sensoriali, quali vista ed udito, la cui sussistenza sia stata accertata ai sensi della "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", del 5 febbraio 1992, n. 104. L'articolo 3 dell'ultima normativa citata definisce handicappata la persona "che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

La categoria di beneficiari di cui all'Articolo 3 del Trattato di Marrakesh appare dunque da una parte più limitata rispetto a quella individuata dal Decreto ministeriale sopra richiamato, nella misura in cui, come si è detto, le eccezioni e limitazioni non si applicano a persone affette da disabilità uditive. D'altra parte, il Trattato, a differenza del Decreto, si applica anche a soggetti con disabilità non solo sensoriali in senso stretto, ma anche percettive e fisiche, nella misura in cui esse pregiudichino la capacità di accesso a testi a stampa. Di conseguenza, la ratifica del Trattato da parte dell'Italia sembrerebbe implicare la necessità di modifica del suddetto Decreto, al fine di estenderlo alle altre disabilità ostacolanti la lettura prese in considerazione dal nuovo strumento internazionale.

3. Opere ed esemplari in formato accessibile

L'articolo 2(a) dispone che il Trattato si applica alle opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2(1) della Convenzione di Berna, nella forma di testo, notazione o di illustrazioni relative, sia pubblicate che messe a disposizione del pubblico su qualsiasi sopporto. Il Trattato copre dunque in particolare la forma testuale, e le relative illustrazioni, mentre escluse sono le opere audiovisive, quali film e programmi radiotelevisivi. Una Dichiarazione comune riguardante l'articolo 2(a) chiarisce che, ai fini del Trattato di Marrakesh, la definizione di opera copre quelle in formato audio quali gli audiolibri. Se le opere audiovisive in quanto tali sono escluse dalla definizione delle opere coperte dal Trattato, esse tuttavia vi rientrano nella misura in cui, ad esempio, integrano un e-book didattico con la funzione di illustrare dei concetti in esso trattati. Inoltre, anche opere in forma di testo ricomprese in opere audiovisive, dovrebbero risultare coperte dal Trattato. [11]

La definizione di "esemplare in formato accessibile" è indicata all'articolo 2(b). Con esso si intende la copia di un'opera in una maniera o forma alternativa che permette alle persone beneficiarie di accedere ad un'opera in modo altrettanto praticabile e comodo che per le persone senza disabilità visive od altre difficoltà di accesso al testo a stampa. In particolare, il formato non deve essere "speciale", nel senso di utilizzabile solo da persone difficoltà di lettura dei testi a stampa, come ad esempio il formato braille. Non vi sono dunque preclusioni in merito ai formati utilizzabili, che verosimilmente saranno molto spesso elettronici, come ad esempio il formato sviluppato dal consorzio DAISY al fine di standardizzare il formato degli audiolibri in formato digitale.

Il secondo periodo dello stesso articolo aggiunge che gli esemplari in formato accessibile sono utilizzabili solo dalle persone beneficiarie e devono rispettare l'integrità dell'opera originale, tenendo conto delle modifiche necessarie per rendere l'opera accessibile nel formato alternativo e dei bisogni in materia di accessibilità delle persone beneficiarie. In altri termini, consentite sono solo le modifiche richieste al fine di rendere l'opera effettivamente accessibile.

La ratifica del Trattato di Marrakesh da parte dell'Italia sembrerebbe imporre un'ulteriore modifica del Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge sul diritto d'autore, precedentemente menzionato. Il Decreto ministeriale, per quello che qui rileva, considera i formati alternativi della registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere, quelli derivanti dall'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti (es., braille), nonché i formati elettronici accessibili con le tecnologie assistive, dunque gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. [12] Come si è visto sopra, il Trattato di Marrakesh è invece esplicito nell'intento di non limitare i formati alternativi utilizzabili, nella misura in cui consentano alle persone beneficiarie di accedere ad un'opera in modo altrettanto praticabile e comodo che per le persone senza disabilità visive od altre difficoltà di accesso al testo a stampa.

4. Il ruolo e le pratiche delle entità autorizzate

Nell'architettura del Trattato, le entità autorizzate svolgono un ruolo centrale al fine di garantire l'accesso alle opere da parte delle persone con difficoltà di lettura dei testi a stampa. L'articolo 2(c) le definisce come quelle entità autorizzate o riconosciute dal governo per offrire alle persone beneficiarie, a titolo non lucrativo, dei servizi in materia di insegnamento, formazione pedagogica, di lettura assistita o di accesso all'informazione, nonché istituzioni pubbliche ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno fra le loro attività principali oppure fra i loro obblighi istituzionali la fornitura dei medesimi servizi alle persone beneficiarie. Dunque non solo entità ufficialmente designate od autorizzate dallo Stato, ma anche altre organizzazioni senza scopo di lucro votate all'assistenza delle persone beneficiarie ai sensi del Trattato.

Inoltre, la Dichiarazione concordata riguardante questa disposizione aggiunge che fra le entità riconosciute dal governo possono rientrare anche quelle che ricevono un sostegno finanziario dal governo allo scopo di fornire servizi alle persone beneficiarie. Fra le entità autorizzate rientrano dunque sia biblioteche specializzate nella fornitura di materiale alle persone con disabilità di lettura, che biblioteche generaliste aventi un programma mirato alla promozione dell'accessibilità.

L'articolo 2(c) prosegue specificando che le entità autorizzate stabiliscono e seguono le loro proprie pratiche con riguardo al corretto svolgimento delle varie attività coperte dal Trattato, così nello stabilire che le persone cui rivolgono i loro servizi siano in effetti delle persone beneficiarie ai sensi del Trattato, nel limitare la distribuzione e la messa a disposizione degli esemplari in formato accessibile alle persone beneficiarie oppure alle entità autorizzate, nello scoraggiare la produzione, distribuzione e messa a disposizione di esemplari non autorizzati, nel gestire in modo diligente gli esemplari delle opere e nel tenere un registro di tale gestione, rispettando la vita privata delle persone beneficiarie.

L'articolo 2 del già menzionato Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis consente espressamente alle associazioni e alle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, sulla base di appositi accordi stipulati con i titolari. Va notato a questo proposito che le categorie di entità autorizzate ai sensi della disposizione di attuazione dell'art.71-bis appena considerata sono dunque molto più ridotte di quelle autorizzate dal Trattato.

5. L'esenzione domestica

L'articolo 4(1) del Trattato obbliga le parti contraenti a prevedere nel loro diritto nazionale un'eccezione al diritto di riproduzione, distribuzione, e di messa a disposizione del pubblico al fine di agevolare la disponibilità di opere in formato accessibile a favore delle persone beneficiarie. Le parti contraenti possono adempiere ad una tale obbligazione conformandosi all'eccezione "modello" prevista all'articolo 4(2) del Trattato, oppure prevedendo altre limitazioni o eccezioni nei loro rispettivi diritti nazionali.

Con riguardo all'eccezione modello, al punto (b) si dispone che la persona beneficiaria stessa, oppure altra persona agente per suo conto, possa realizzare un esemplare in formato accessibile per il suo uso personale, a condizione che la persona beneficiaria abbia legittimo accesso all'opera oppure ad una sua copia. Il più volte menzionato Regolamento attuativo dell'articolo 71-bis della legge italiana sul diritto d'autore, prevede all'articolo 1 un'eccezione sostanzialmente equivalente a favore delle persone con disabilità sensoriale, senza menzionare la possibilità, tuttavia, che l'esemplare accessibile venga realizzato da persona terza per conto del beneficiario.

Sulla base dell'articolo 4(2)(a) del Trattato, l'altra parte dell'eccezione modello, l'entità autorizzata può realizzare un esemplare in formato accessibile, oppure ottenere un esemplare accessibile da un'altra entità autorizzata, e fornirlo ad una persona beneficiaria attraverso tutti i mezzi disponibili, compreso il prestito non commerciale o mediante la comunicazione elettronica su filo o senza filo. La suddetta attività è assoggettata a quattro condizioni: (i) l'entità autorizzata che desira intraprenderla ha lecito accesso all'opera o ad un suo esemplare; (ii) l'opera è convertita in un esemplare in formato accessibile, che può comprendere tutti i mezzi necessari per navigare le informazioni nel formato accessibile ma che non introduce cambiamenti diversi rispetto a quelli necessari per rendere l'opera accessibile alla persona beneficiaria; (iii) gli esemplari in formato accessibile dell'opera sono forniti esclusivamente per l'utilizzo da parte delle persone beneficiarie; (iv) l'attività è intrapresa a fini non lucrativi.

Di conseguenza, il Trattato di Marrakesh introduce delle vere eccezioni a favore delle persone beneficiarie, che non dovranno passare attraverso la ricerca di un spesso difficile consenso con i titolari dei diritti, neppure quando le attività consentite non vengono svolte dai beneficiari stessi, ma da entità autorizzate quali ad esempio biblioteche ed istituti di formazione autorizzati o riconosciuti dal governo. Diversamente, secondo il diritto nazionale, l'art. 71-bis al primo comma menziona unicamente la realizzazione di "copie personali" da parte degli stessi portatori di particolari handicap, ed il già menzionato Regolamento dispone che le associazioni e le federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari devono agire sulla base di appositi accordi con i titolari dei diritti stipulati ai sensi dell'articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il Trattato dispone inoltre che una parte contraente può limitare il campo di applicazione delle eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 4 ad opere che non possono essere ottenute commercialmente nel particolare formato accessibile a condizioni ragionevoli per i beneficiari in tale mercato. Non si tratta comunque di un'obbligazione da parte dello parte contraente, ma di una possibilità, e comunque limitata alla disponibilità in commercio dell'esemplare nel formato accessibile richiesto dal beneficiario ed a condizioni per quest'ultimo ragionevoli. Un'ulteriore flessibilità di cui le parti contraenti possono fare uso riguarda la possibilità di assoggettare a remunerazione le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 4.

6. La trasmissione transfrontaliera delle opere

Lo Studio OMPI del 2007, precedentemente menzionato, [13] considerava che vi sarebbero stati significativi risparmi di spesa, grazie in particolare ad economie di scala, se si fosse permessa la realizzazione di più esemplari in formato accessibile a favore di persone beneficiarie di paesi diversi, ma segnalava anche gli ostacoli giuridici frapposti al raggiungimento di un tale obiettivo, in assenza di specifiche regole a livello internazionale.

Le disposizioni in merito alla trasmissione transfrontaliera delle opere introdotte dal Trattato di Marrakesh costituiscono probabilmente il contributo più efficace e concreto alla risoluzione del problema della carestia dei libri sopra menzionato. Ai sensi dell'articolo 5(1) del Trattato, la legge nazionale di una parte contraente deve permettere ad un'entità autorizzata di esportare (distribuire) un esemplare in formato accessibile, realizzato sulla base di un'eccezione ,ad una persona beneficiaria oppure ad un'entità autorizzata in un'altra parte contraente.

Così come per l'eccezione domestica vista precedentemente, le parti contraenti possono adempiere a questa specifica obbligazione prevista dal Trattato attraverso la previsione nel proprio ordinamento di una eccezione modello, specificata all'articolo 5(2). In particolare, la disposizione nazionale deve prevedere che l'entità all'origine della distribuzione o della messa a disposizione transfrontaliera dell'esemplare all'entità autorizzata oppure alla persona beneficiaria, prima di procedere alle stesse, non sa o non ha ragionevoli motivi di credere che l'esemplare in formato accessibile verrebbe utilizzato da persone diverse rispetto ai beneficiari.

Si aggiunge nella Dichiarazione concordata riguardante tale disposizione che può essere appropriato, da parte di un'entità autorizzata, prendere misure aggiuntive al fine di stabilire che la persona alla quale lei direttamente distribuisce o mette a disposizione esemplari in formato accessibile è una persona beneficiaria, e stabilire sue proprie pratiche in merito. Non vi è tuttavia alcuna obbligazione per sé di adottare tali misure aggiuntive.

Con riguardo poi all'importazione di esemplari in formati accessibili destinati alle persone beneficiarie da parte di entità nazionali e delle persone beneficiarie stesse senza il permesso del titolare dei diritti, l'articolo 6 obbliga i paesi contraenti a permetterla nella misura in cui la propria legge nazionale permetta ad un'entità autorizzata oppure ad una persona beneficiaria di realizzare un esemplare di un'opera in formato accessibile. La Dichiarazione concordata aggiunge che le parti contraenti, nell'adempiere alle obbligazioni in materia di importazione previste dal Trattato, godono delle stesse flessibilità viste sopra con riguardo all'esenzione domestica, dunque la possibilità di prevedere una remunerazione, nonché condizionare l'applicabilità dell'eccezione alla non disponibilità di un'offerta commerciale.

7. Obbligazioni riguardanti le misure tecnologiche di protezione

L'articolo 7 del Trattato stabilisce che le parti contraenti adotteranno le misure appropriate che siano necessarie a garantire che, quando esse stabiliscono una protezione giuridica adeguata e delle sanzioni giuridiche efficaci contro l'elusione di misure tecniche efficaci, tale protezione giuridica non impedisca alle persone beneficiarie di godere delle limitazioni ed eccezioni previste dal Trattato stesso.

In particolare, le parti contraenti sono dunque tenute a prevedere dei meccanismi che permettano la realizzazione di esemplari in formato accessibile. Sempre con riguardo alle misure tecnologiche, la Dichiarazione concordata aggiunge che è inteso che le parti autorizzate, in diverse circostanze, scelgano di applicarle alla realizzazione, distribuzione e messa a disposizione di esemplari in formato accessibile, non prevedendo tuttavia alcun obbligo in questo senso.

8. Osservazioni conclusive

L'articolo 18 del Trattato stabilisce che l'entrata in vigore del testo negoziato a Marrakesh avvenga a seguito della ratifica di almeno venti paesi contraenti. Immediatamente dopo la conclusione del Trattato, alcuni Stati hanno iniziato a ragionare in merito al possibile impatto della ratifica del Trattato sul proprio ordinamento. Ai sensi dell'articolo 10, le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per assicurare l'applicazione del Trattato.

Si aggiunge al paragrafo 3 che le parti contraenti possono fare valere i loro diritti, ed adempiere alle loro obbligazioni, previsti dal Trattato mediante limitazioni ed eccezioni specifiche a favore dei beneficiari, altre limitazioni o eccezioni, o una combinazione di entrambe, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con le pratiche giuridiche nazionali. Queste possono comprendere atti giudiziari, amministrativi o regolamentari a favore delle persone beneficiarie, attinenti a pratiche, trattamenti e usi leali ("fair practices, dealings or uses") per rispondere ai loro bisogni.

Durante i cinque anni di intensa negoziazione conclusasi il 27 giugno 2013 in Marocco, la Commissione Europea si è contraddistinta per la forte opposizione nei confronti dell'approvazione di un Trattato che stabilisse eccezioni e limitazioni al diritto d'autore a favore delle persone print disabled, anche in evidente disaccordo con alcuni dei suoi stessi Stati membri. La Danimarca, Cipro, il Lussemburgo ed il Regno Unito hanno già autonomamente sottoscritto il Trattato, assieme ad una cinquantina di altri paesi, fra i quali gli Stati Uniti. [14] Non sono tuttavia ancora noti i tempi e la modalità della ratifica concreta da parte degli Stati membri dell'Unione Europea.

Simonetta Vezzoso, Università degli Studi di Trento, e-mail: simonetta.vezzoso@unitn.it


Note

[1] V. Application of the Berne Convention and the Universal Copyright Convention to Material Intended Especially for the Blind, B/EC/XIV/13, IGC(1971)/III/16, <http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000359/035960eb.pdf, p. 23>.

[2] In inglese, Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf>.

[3] Cfr. Helen Greenwood - Sonya White - Claire Creaser, Availability of accessible publications, 2011 Update, Report to RNIB, LISU, 2011.

[4] Cfr. World Health Organization, Visual impairment and blindness, Fact Sheet N°282, June 2012 .

[5] Cfr. Annette Kur - Henning Grosse Kuse-Khan, Enough is Enough. The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection, in Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System, edited by Annette Kur and Marianne Levin, 2011, 359 ss., p. 361

[6] Judith Sullivan, WIPO Study on Copyright Limitations and Exceptions for the Visually Impaired, WIPO SCCR 15/7, February 2007, p. 28.

[7] SCCR/18/5, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_18/sccr_18_5.pdf>.

[8] Proposal on an International Instrument on Limitations and Exceptions for Persons with Print Disabilities, SCCR/22/15 Rev. 1

[9] In merito all'evoluzione del test a livello internazionale, mi permetto di rimandare le lettrici ed i lettori al mio E-Learning e sistema delle eccezioni al diritto d'autore, Trento, 2009, p. 104 ss., <http://eprints.biblio.unitn.it/1761/1/Vezzoso_E-Learning_Eprints_final.pdf>.

[10] GU n.295 del 20-12-2007.

[11] Cfr. Jonathan Band, A User Guide to the Marrakesh Treaty, p. 4, <http://www.librarycopyrightalliance.org/bm~doc/user-guide-marrakesh-treaty-1013final.pdf>.

[12] V. articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

[13] V. Sopra n. , p. 17.

[14] V. Contracting Parties: Marrakesh VIP Treaty, <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843>, visitato il 3 novembre 2013.




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