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Il primo Regolamento dell'AIB (1934)


Titolo I. Composizione dell'Associazione

Art. I. - Conformemente agli art. 3 e 4 dello Statuto possono far parte dell'Associazione Italiana per le Biblioteche:
Nella Categoria A:
1) le persone che esercitano o hanno esercitato la professione di Bibliotecario;
2) gli impiegati delle Biblioteche pubbliche di qualsiasi natura che compiono o hanno compiuto funzioni tecniche, qualunque sia il loro grado (ordinatori, coadiutori, assistenti, aiutanti);
3) gli Ispettori Bibliografici onorari;
4) le persone che, avendo frequentato corsi universitari o pratici di bibliologia e di archivistica, hanno conseguito il diploma di Bibliotecario o Bibliotecario-archivista o Bibliotecario-paleografo;
5) coloro che, senza retribuzione, esercitano da almeno un anno funzioni tecniche nelle Biblioteche, di cui all'art. 3 dello Statuto.
Nella Categoria B:
6) le persone o gli Enti, che si interessano dei problemi delle Biblioteche, di bibliografia o di bibliofilia;
7) le persone stesse di cui nei paragrafi precedenti appartenenti alla Città del Vaticano, alla Repubblica di S. Marino e alle terre italiane oltre i confini del Regno, e i dirigenti di Biblioteche di Istituti italiani di cultura all'estero.

Titolo II. Costituzione del Consiglio Direttivo

Art. II. - Il Consiglio Direttivo si compone di ventuno membri. Sei di essi, cioè il Presidente, i due Vice-Presidenti, i Segretari e il Tesoriere, formano l'Ufficio di Presidenza. Tredici Consiglieri, dieci dei quali scelti nella Categoria A e tre nella Categoria B, sono designati dall'Ufficio di Presidenza, ma la loro nomina è soggetta all'approvazione del Ministro dell'Educazione Nazionale. Gli altri due Consiglieri della Categoria B sono i rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e dell'Associazione Fascista della Scuola, della quale i funzionari delle Biblioteche fanno parte, costituendone la Sezione V (Bibliotecari).

Art. III. - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. IV. - Il Presidente può incaricare uno o più soci dell'ufficio di Vice Segretario.

Titolo III. Lavoro del Consiglio Direttivo

Art. V. - Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno ed eccezionalmente quante volte le circostanze lo esigano. L'avviso di convocazione è comunicato dal Presidente almeno otto giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

Art. VI. - Il Consigliere assente per giustificato motivo può delegare il suo voto ad un altro Consigliere, dandone comunicazione scritta alla Presidenza.

Art. VII. - La seduta è valida se sono presenti almeno sette membri, oltre le deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità il voto del Presidente prevale.

Art. VIII. - In assenza del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente di grado più elevato.

Art. IX. - Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario un verbale, che sarà letto a principio della seduta successiva.

Art. X. - Il Consiglio Direttivo può deferire all'Ufficio di Presidenza ovvero a speciali Commissioni la trattazione di determinati oggetti.

Art. XI. - Gli atti ufficiali dell'Associazione saranno pubblicati a cura del Segretario nella Rivista "Accademie e Biblioteche d'Italia".

Art. XII. - Oltre la convocazione di un congresso annuale, di cui all'art. XI dello Statuto, l'Associazione potrà svolgere la sua attività o con la preparazione di pubblicazioni (cataloghi, inventari, illustrazioni di fondi di Biblioteche ecc.) o con l'organizzazione di conferenze, visite a Biblioteche, concorsi ecc.

Art. XIII. - Eventuali proposte di modificazioni allo Statuto potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo al Congresso annuale di propria iniziativa o su proposta di Soci; dovranno essere approvate da almeno due terzi dei presenti e da un terzo almeno degli iscritti; diventeranno definitive, se otterranno l'approvazione del Ministro dell'Educazione Nazionale.

Nota: Regolamento redatto probabilmente nel 1933, di cui si ignorano le circostanze di approvazione.
Tratto da: Associazione italiana per le biblioteche, Statuto, Regolamento, Elenco dei soci, Roma: Tipografia Cuggiani, 1934, p. 9-12.
Nell'Archivio storico AIB, B.I.1, è presente una copia o bozza dattiloscritta (preceduta dal testo dello Statuto), nella quale oltre a minute varianti formali si rileva la mancanza del Tesoriere nella composizione dell'Ufficio di Presidenza e l'indicazione di soli venti Consiglieri (invece di 21), compensando l'introduzione di un secondo Segretario con la riduzione a dodici dei rappresentanti della Categoria A. La composizione indicata nel testo definitivo divenne effettiva con il rinnovo del Consiglio nell'ottobre 1933.


Copyright AIB 2000-11-16, ultimo aggiornamento 2012-02-09, a cura di Alberto Petrucciani
URL: https://www.aib.it/aib/stor/regol34.htm

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