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Il primo Statuto dell'AIB (1930)

(modificato nel 1932)


I. - È costituita l'Associazione dei Bibliotecari Italiani, aderente alla Federazione Internazionale delle Associazioni dei Bibliotecari.
L'Associazione ha la sua sede in Roma.

II. - L'Associazione ha per iscopo di tutelare gli interessi delle Biblioteche e di promuoverne l'incremento, di cooperare alla diffusione fra gli Italiani dell'amore al libro, alla divulgazione del sapere ed alla intensificazione dei rapporti culturali con l'estero.
L'Associazione dei Bibliotecari italiani non ha fini di carattere sindacale-corporativo.

III. - Fanno parte dell'Associazione:
A) i Bibliotecari, ex-Bibliotecari e funzionari tecnici delle seguenti Biblioteche:

  1. Biblioteche dello Stato, del Senato e della Camera dei Deputati.
  2. Biblioteche dei Ministeri e degli Istituti dipendenti dallo Stato.
  3. Biblioteche Comunali e Provinciali.
  4. Biblioteche di Enti parastatali e di Opere Pie.
  5. Biblioteche ecclesiastiche (Capitolari, di Seminari, ecc.).
  6. Biblioteche private, di cui sia consentito l'uso al pubblico.
  7. Biblioteche di Istituzioni Nazionali di cultura.
  8. Biblioteche dei Fasci, degli Enti di cultura Fascista, dei Dopolavoro e di Istituzioni analoghe.
  9. Biblioteche Popolari, di Università popolari e di Istituzioni di cultura popolare.
  10. Biblioteche di Istituti di istruzione media o professionale, quando ad essi [!] sia preposto un apposito personale.
B) le persone e gli Enti che s'interessano dei problemi delle Biblioteche e del libro, la cui ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo.

IV. - Possono far parte dell'Associazione i cittadini della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e delle terre di lingua italiana oltre i confini politici del Regno, che appartengono alle categorie, di cui nell'articolo precedente, nonchè i dirigenti di Biblioteche di Istituti italiani di cultura all'estero.

V. - L'Associazione ha un Consiglio Direttivo composto di un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario, un Tesoriere e quindici Consiglieri. Dei Consiglieri dieci sono scelti nella Categoria A e tre nella Categoria B, di cui all'articolo III; gli altri due sono rispettivamente i rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e dell'Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego.

VI. - Il Presidente, i due Vice-Presidenti e il Segretario sono nominati dal Ministro dell'Educazione Nazionale; il Tesoriere e i quindici Consiglieri sono designati dall'Ufficio di Presidenza e la loro nomina deve ottenere l'approvazione del Ministro.

VII. - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i singoli membri di esso possono essere riconfermati. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi; in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce uno dei vice-presidenti da lui designato.

VIII. - Il capitale sociale è costituito dalle quote dei soci e da eventuali contributi o elargizioni di enti o persone.
La quota sociale annua è di L. 25. - Per i Soci che già fanno parte dell'Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego la quota viene ridotta a L. 6. - La quota sociale dev'essere versata in una sola rata non oltre il 31 marzo dell'anno in corso.
Sono nominati Soci perpetui coloro che versano una somma non inferiore a L. 1000.

IX. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni non sono valide, se alla seduta non abbiano partecipato almeno sette membri del Consiglio.

X. - Il Consiglio Direttivo è convocato per le riunioni periodiche, che sono fissate dal regolamento. Il Presidente ha facoltà di convocarlo ogni qualvolta ritenga che l'interesse dell'Associazione lo richieda. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri per agire in nome dell'Associazione.

XI. - Ogni anno in data e luogo da stabilirsi dal Consiglio Direttivo i Soci sono convocati a Congresso. In tale riunione si discuteranno argomenti di cultura generale e tecnica fissati dal Consiglio Direttivo o proposti dai Soci. In seduta privata si sottoporrà all'esame e all'approvazione dei Soci il rendiconto morale e finanziario dell'Associazione.
Il Presidente ha la facoltà di convocare la riunione generale dei Soci in via straordinaria su proposta del Consiglio.

XII. - Il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione di un Regolamento in esecuzione del presente Statuto.

Note: Approvato il 21-22 maggio 1930, registrato con atto notarile dell'11 giugno 1930 e ratificato dal Ministro dell'educazione nazionale il 17 dello stesso mese.
Tratto da: Associazione dei bibliotecari italiani, Roma: Stabilimento A. Staderini, 1930, p. [9]-[11]. La trascrizione rispetta ortografia e maiuscole dell'originale.

Con atto notarile dell'8 luglio 1932 (su delega deliberata dall'Assemblea plenaria dei soci tenuta a Firenze il 14 giugno 1932 e previa approvazione del Ministro dell'educazione nazionale Balbino Giuliano, in data 7 luglio) la denominazione venne mutata in Associazione italiana per le biblioteche, apportando le variazioni conseguenti agli art. I e II e sostituendo, negli art. V e VIII, la menzione dell'Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego con l'Associazione Nazionale Fascista della Scuola (Sezione Bibliotecari).

Nell'edizione del 1934 risultano altre due varianti, non comprese nell'atto del 1932 ma operative almeno dal rinnovo delle cariche avvenuto nel 1933: all'art. V (ma non anche all'art. VI) si parla di «due Segretari», mentre al termine dell'art. XII è aggiunto «e nominerà due Vice Segretari che dureranno in carica fino alla rinnovazione del Consiglio». Cfr. Associazione italiana per le biblioteche, Statuto, Regolamento, Elenco dei soci, Roma: Tipografia Cuggiani, 1934, p. 3-8.


Copyright AIB 2000-10-23, ultimo aggiornamento 2012-02-08, a cura di Alberto Petrucciani
URL: https://www.aib.it/aib/stor/statuto30.htm

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