[AIB]  AIB-WEB. Materiali per la storia dei bibliotecari italiani
AIB-WEB | Materiali per la storia dei bibliotecari | Statuti AIB | Statuto vigente

Il primo Statuto della rifondazione democratica dell'AIB (Palermo 1948)


Art. 1

È costituita l'Associazione Italiana per le Biblioteche aderente alla Federazione Internazionale delle Associazioni dei Bibliotecari.
L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo:
a) Promuovere e tutelare le condizioni morali, tecniche, giuridiche ed economiche necessarie all'attuazione di un piano organico per l'istituzione, l'incremento e il migliore ordinamento di biblioteche pubbliche.
b) Vigilare perchè l'alta funzione culturale del bibliotecario venga convenientemente considerata e perché gli organici e le carriere siano ispirati alla intelligente valutazione critica degli effettivi superiori interessi degli istituti bibliografici italiani.
c) Mantenere desto l'interesse per il problema del libro ed elevare il livello di cultura professionale e tecnico di quanti si occupano della sua diffusione.
d) Promuovere e patrocinare lo sviluppo e l'organizzazione degli studi bibliografici e la collaborazione bibliografica nazionale ed internazionale.
e) Cooperare alla diffusione dell'amore per il libro e della cultura.
f) Intensificare i rapporti culturali con l'estero.
g) Rappresentare le biblioteche italiane nei congressi internazionali.

Art. 3

Sono mezzi per l'attuazione di questo programma:
a) La pubblicazione di un organo periodico della Associazione e la collaborazione ad altri giornali e periodici che trattano simili problemi.
b) L'attività sociale da realizzarsi mediante convegni generali e regionali e con i rapporti ordinari più sotto stabiliti.
c) I contatti e la collaborazione del Consiglio direttivo centrale col Ministero della P.I. e con le altre autorità centrali e periferiche aventi giurisdizione sulle pubbliche biblioteche.
d) I contatti e la collaborazione con le altre Associazioni e Iniziative a carattere nazionale e internazionale interessanti la vita e la diffusione del libro.
e) Corsi di istruzione, conferenze, concorsi a premio, visite alle biblioteche, questionari, mostre librarie, opere bibliografiche: cataloghi, inventari ecc. sia in forma di collaborazione che di diretta attuazione.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione:
a) Le biblioteche pubbliche, le biblioteche private di cui sia consentito l'uso agli studiosi e gli enti che si interessano ai problemi delle biblioteche e del libro.
La partecipazione è estesa anche agli istituti ed enti della città di Vaticano, della Repubblica di S. Marino, delle terre di lingua italiana; agli istituti culturali italiani all'estero e agli istituti culturali stranieri in Italia.
b) I funzionari e gli impiegati degli enti suddetti, nonchè tutte le persone che si occupano dei problemi delle biblioteche e del libro.

Art. 5

Le biblioteche, enti e persone di cui all'articolo precedente sono ammessi dal Consiglio Direttivo su proposta motivata dai Comitati Regionali.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione i Comitati regionali e il Consiglio Direttivo Centrale. Ogni circoscrizione di Soprintendenza Bibliografica, avente un minimo di 30 soci, costituisce una Sezione Regionale dell'Associazione ed elegge un Comitato Regionale. Una circoscrizione che non raggiunga il minimo richiesto di soci, si annette provvisoriamente ad una delle limitrofe fino al raggiungimento del numero prescritto.

Art. 7

I Comitati Regionali sono eletti dai soci della Sezione Regionale, durano in carica tre anni e decadono quando non ottengono l'approvazione di almeno due terzi dei soci. Essi sono composti di sette Consiglieri che procedono alla nomina nel loro seno del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Cassiere. I Presidenti dei Comitati Regionali costituiscono il Consiglio Direttivo Centrale, che si elegge un Presidente e due Vice Presidenti; il Presidente può anche non fare parte del Consiglio, mentre i due Vice Presidenti sono sempre scelti fra i membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio nomina inoltre un Segretario e un Tesoriere che non fanno parte del Consiglio Direttivo e che sono scelti fra i soci residenti in Roma.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente e i due Vice Presidenti decadono ove non raccolgano la fiducia di almeno due terzi dei membri del Consiglio.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo Centrale ha pieni poteri di agire in nome dell'Associazione e dirigere l'azione dei Comitati Regionali, ma le sue deliberazioni non sono valide se alla votazione non abbiano partecipato almeno due terzi dei suoi membri. Di ogni deliberazione e attività è tenuto inoltre a dare relazioni periodiche ai Comitati Regionali. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi; in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce uno dei Vice Presidenti da lui designato.

Art. 9

I Comitati regionali presiedono alle organizzazioni societarie regionali, promuovono i convegni, segnalano i problemi al Consiglio Direttivo Centrale, e svolgono le iniziative ed attività deliberate dal Consiglio Centrale; sono tramite tra questo e le singole biblioteche ed esigono le quote sociali.

Art. 10

Il capitale sociale centrale è costituito dalla metà delle quote sociali e da eventuali contributi o elargizioni di enti o persone. Quello regionale dall'altra metà.

Art. 11

Ogni anno, in data e luogo da stabilirsi dal Consiglio Centrale, i soci sono convocati a congresso. In tale riunione si discuteranno argomenti di carattere generale e tecnico e interessanti l'ordinamento delle Biblioteche, fissati dal Consiglio medesimo o proposti dai soci tramite i Comitati Regionali.
In seduta privata si sottoporrà all'esame e alla approvazione dei soci il rendiconto morale e finanziario dell'Associazione. Il Presidente ha la facoltà di convocare la riunione generale dei soci in via straordinaria su proposta del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
Il Congresso è l'unico organo competente per ogni modifica allo Statuto.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo Centrale deve provvedere alla compilazione di un Regolamento in esecuzione del presente Statuto ed eventualmente alla nomina di Commissioni per lo studio di singoli problemi.

Nota: Testo approvato il 15-16 novembre 1948 nell'Assemblea dei delegati regionali per l'approvazione dello Statuto sociale tenuta a Palermo. Nella stessa occasione fu approvata la denominazione di «Associazione italiana per le biblioteche», conforme a quella d'anteguerra, mentre nell'attività del Consiglio provvisorio (1946-1948) era stata impiegata la dizione «Associazione delle biblioteche italiane» (o «Associazione biblioteche italiane»).
Tratto da una copia dattiloscritta in Archivio storico AIB, B.I.2. Poiché sono conservate numerose copie con lievi varianti, e non si conosce una copia notarile o una pubblicazione con carattere ufficiale, il testo può essere soggetto a variazioni.
La trascrizione rispetta ortografia e maiuscole dell'originale ma ne corregge numerosi refusi.


Copyright AIB 2000-11-16, ultimo aggiornamento 2012-02-08, a cura di Alberto Petrucciani
URL: https://www.aib.it/aib/stor/statuto48.htm

AIB-WEB | Materiali per la storia dei bibliotecari | Statuti AIB | Statuto vigente