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Lo Statuto dell'AIB del 1953


Art. 1

È costituita l'Associazione Italiana per le Biblioteche aderente alla Federazione Internazionale delle Associazioni di Bibliotecari.
L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo:
a) promuovere e tutelare le condizioni morali, tecniche, giuridiche ed economiche necessarie all'attuazione di un piano organico per l'istituzione, l'incremento e il migliore ordinamento delle biblioteche italiane;
b) vigilare perchè l'alta funzione culturale del bibliotecario venga convenientemente valutata e perchè ai superiori interessi degli istituti bibliografici corrispondano adeguatamente gli organici e le carriere del personale;
c) mantenere desto l'interesse per il libro ed elevare il livello di cultura professionale e tecnica di quanti si occupano della sua diffusione;
d) promuovere e patrocinare lo sviluppo e l'organizzazione degli studi bibliografici e la collaborazione bibliografica nazionale ed internazionale;
e) cooperare alla diffusione dell'amore per il libro come strumento di cultura;
f) intensificare i rapporti culturali con l'estero;
g) rappresentare le biblioteche italiane nei congressi internazionali.

Art. 3

Sono mezzi per l'attuazione di questo programma:
a) la pubblicazione di un organo periodico e la collaborazione ad altri periodici e giornali in ordine ai problemi del libro e delle biblioteche;
b) convegni nazionali e regionali;
c) intese e collaborazione del Consiglio direttivo col Ministero della Pubblica Istruzione, con le varie Autorità centrali e periferiche e con le altre associazioni e iniziative a carattere nazionale e internazionale interessate alla vita e alla diffusione del libro;
d) corsi d'istruzione, conferenze, concorsi a premio, visite alle biblioteche, questionari, mostre librarie, opere bibliografiche (cataloghi, inventari, ecc.) sia in forma di collaborazione che di diretta attuazione.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione:
a) le biblioteche pubbliche governative;
b) le biblioteche pubbliche comunali, provinciali, consorziali, di opere pie e di enti morali;
c) le biblioteche di accademie, di istituti ed enti universitari, scientifici ed ecclesiastici, le biblioteche private di cui sia consentito uso agli studiosi, gli enti che si interessano alle biblioteche ed al libro;
d) i funzionari e gl'impiegati delle biblioteche suddette nonchè tutte le persone che si occupano delle biblioteche e del libro.
La partecipazione è estesa anche agli istituti ed enti della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, delle terre di lingua italiana, agli istituti culturali italiani all'estero e agl'istituti culturali stranieri in Italia.
Possono essere nominati soci d'onore.

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea plenaria dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) i Comitati regionali.

Art. 6

L'Assemblea plenaria dei soci ordinari è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo e in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
L'Assemblea:
a) approva il rendiconto morale e finanziario dell'anno decorso;
b) stabilisce l'indirizzo generale dell'Associazione e il programma di lavoro da attuare a mezzo del Consiglio direttivo;
c) elegge a scrutinio segreto ogni triennio il Consiglio direttivo;
d) delibera sulla riforma dello statuto e del regolamento;
e) determina l'ammontare delle quote sociali.
Nelle riunioni dell'Assemblea le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
I soci impediti ad intervenire possono partecipare alla votazione mediante regolare delega.

Art. 7

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea plenaria dei soci ordinari.
Nel Consiglio direttivo, composto di nove membri, saranno proporzionalmente rappresentati i gruppi di cui all'art. 4.
Il Consiglio direttivo sceglie nel proprio seno un Presidente e due Vicepresidenti che costituiscono il Consiglio di Presidenza.
È in facoltà del Consiglio direttivo scegliere un decimo membro tra le personalità più rappresentative della cultura italiana da eleggere come Presidente.
Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Compete altresì al Consiglio direttivo la nomina di un Segretario e di un Tesoriere tra i Soci residenti a Roma che siedono nel Consiglio con voto consultivo.
Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio e si riunisce non meno di due volte all'anno.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi; in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce uno dei Vicepresidenti da lui designato.

Art. 8

Ogni circoscrizione di Soprintendenza bibliografica avente un minimo di trenta soci costituisce una Sezione regionale dell'Associazione ed elegge un Comitato regionale. Una circoscrizione nella quale non si raggiunge il minimo richiesto di soci si annette provvisoriamente ad una delle limitrofe fino al raggiungimento del numero prescritto.
I Comitati regionali presiedono all'organizzazione regionale, promuovono convegni, segnalano problemi al Consiglio direttivo, svolgono le iniziative e le attività deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio, esigono le quote sociali.
I Comitati regionali sono eletti dai soci della Sezione e durano in carica tre anni. Essi sono composti di sette membri, che procedono alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Cassiere.

Art. 9

Ogni anno in data e luogo da stabilirsi dal Consiglio direttivo i soci sono convocati a congresso. In tale riunione si discuteranno argomenti di carattere generale e tecnico e interessanti l'ordinamento delle biblioteche fissati dal Consiglio medesimo o proposti dai soci tramite i Comitati regionali. In occasione del Congresso verrà tenuta anche l'Assemblea dei soci.

Art. 10

Il capitale dell'Associazione è costituito dalla metà delle quote sociali e da eventuali contributi o elargizioni di enti o persone.
Le Sezioni regionali trattengono la metà delle quote riscosse.

Art. 11

Il Consiglio direttivo provvederà alla compilazione del regolamento di esecuzione del presente statuto, ed eventualmente alla nomina di commissioni per lo studio di singoli problemi.

Norma transitoria

L'attuale Consiglio direttivo resterà in carica fino alla prima assemblea successiva a quella dell'approvazione del presente Statuto, tenuta il 31 marzo 1953.

Nota: Testo approvato il 31 marzo 1953 nell'Assemblea dei soci di Cagliari.
Tratto da: Associazione italiana per le biblioteche, Statuto, Roma: Fratelli Palombi, 1953. La trascrizione rispetta ortografia e maiuscole dell'originale.


Copyright AIB 2000-11-11, ultimo aggiornamento 2012-02-08, a cura di Alberto Petrucciani
URL: https://www.aib.it/aib/stor/statuto53.htm

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