Direttiva 2012/28/UE “su taluni utilizzi consentiti di opere orfane”

Pubblicata sulla GUCE di sabato 27 ottobre 2012, pag. 5 ss., la Direttiva 2012/28/UE “su taluni utilizzi consentiti di opere orfane”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:FULL:IT:PDF

La direttiva dovrebbe facilitare la digitalizzazione non a scopo di lucro effettuata da biblioteche e altri istituti culturali di opere fuori commercio i cui titolari non siano stati identificati o rintracciati (“opere orfane”).

Principali punti critici dal punto di vista delle biblioteche:

  • Considerando n. 6, ove si fa riferimento alla direttiva 2001/29/CE ma solo per richiamare i diritti esclusivi di digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico di cui agli artt. 2 e 3 che impongono il preventivo consenso dei titolari, ignorando che la medesima direttiva 2001/29 pone (all’art. 5) un’eccezione a favore degli atti di riproduzione effettuati dalle biblioteche per i loro servizi e della comunicazione al pubblico su terminali dedicati nei locali delle biblioteche. In questo modo, si rischia un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva delle preesistenti eccezioni;
  • art. 3 che impone una “Ricerca diligente” quale precondizione della digitalizzazione e non (come invece chiedeva l’AIB) successivamente alla digitalizzazione e comunicazione al pubblico, per la sola attribuzione dei compensi. D’altra parte, il vizio d’origine è proprio il fatto di avere circoscritto il raggio d’azione della direttiva alle sole opere orfane, rinviando a un blando Memorandum d’intesa tra le associazioni degli editori e delle biblioteche, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf (il secondo dal 2008) la regolamentazione dei diritti sulle opere fuori commercio;
  • art. 1 comma 4, in base al quale la ricerca diligente va fatta anche sulle opere incorporate, quali ad esempio le foto all’interno di un libro;
  • art. 6 comma 5, ove è previsto un “equo compenso” al titolare dei diritti ricomparso, per le utilizzazioni effettuate sulla sua opera durante il periodo in cui non era stato individuato o rintracciato, compenso che non era previsto nella versione iniziale della proposta di direttiva e che ne vanifica in gran parte l’utilità.

Tra gli aspetti positivi:

  • un’opera riconosciuta orfana in uno stato membro secondo i criteri stabiliti dalla direttiva sarà considerata orfana in tutti gli altri stati membri (art. 4). A tale scopo, il comma 6 dell’art. 3 impone agli stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché queste informazioni siano reperibili in una banca dati pubblicamente accessibile istituita e gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, cui dovranno essere inviate le informazioni sugli esiti delle ricerche diligenti effettuate.
  • il comma 5 dell’art. 1 chiarisce che la direttiva non interferisce con le modalità di gestione dei diritti a livello nazionale, precisazione questa che permetterà alle biblioteche del Nord-Europa, ove vige il sistema delle licenze collettive estese, di continuare ad applicare tale sistema.
  • l’art. 1 comma 3 chiarisce che possono essere digitalizzati e comunicati al pubblico anche gli inediti posseduti dalle biblioteche e da altri istituti culturali quando è ragionevole supporre che i titolari dei diritti non si opporrebbero alla comunicazione al pubblico delle loro opere.

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