Protocollo d’intesa MiBACT-SIAE sulla recitazione di opere letterarie all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici

Il 12 maggio 2014 è stato firmato presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore il Protocollo d’intesa tra MIBACT e SIAE per l’attuazione dell’art. 4 comma 1 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, che ha modificato l’art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, aggiungendo il seguente comma: “2-bis. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Sintesi dei contenuti principali

Il protocollo definisce l’ambito soggettivo e oggettivo di operatività della norma e le modalità procedurali per la fruizione dell’esenzione dal pagamento del cosiddetto “Piccolo diritto letterario”.

Vengono identificati quali istituti pubblici beneficiari esclusivamente le biblioteche, gli archivi e i musei appartenenti a Stato, enti territoriali ed enti pubblici non economici, ivi comprese le università statali e le aziende del Servizio sanitario nazionale.

Le letture e recitazioni devono svolgersi esclusivamente nei locali dei suddetti istituti e senza alcuno scopo di lucro “diretto o indiretto”. In particolare, l’accesso alle sale ove avviene la recitazione dev’essere gratuito e a tale scopo dovrà essere previsto un accesso separato se l’istituto è normalmente accessibile a pagamento. Inoltre, sono vietate le sponsorizzazioni e le pubblicità che non siano strettamente attinenti all’attività di promozione delle opere letterarie, sia all’interno dei locali ove avviene la recitazione, sia in occasione degli annunci relativi alla recitazione stessa.

Vi è inoltre l’obbligo da parte degli enti promotori di pubblicizzare sul sito istituzionale le iniziative di promozione organizzate.

I responsabili degli istituti che organizzano o intendono organizzare le recitazioni hanno l’onere di inviare una comunicazione una tantum alla SIAE, compilando lo schema di autocertificazione allegato al Protocollo. Tale comunicazione non riguarda singoli eventi, ma è finalizzata a far sapere una volta per tutte alla SIAE che l’istituto li organizza o li organizzerà in futuro conformemente alle indicazioni di cui al Protocollo.

Commento

Questo protocollo è frutto della paziente e complessa opera di mediazione del MiBACT-Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore (DGBID), volta a raggiungere un’accettabile sintesi tra le opposte interpretazioni dell’AIB e della SIAE circa le finalità stesse della norma – promozione del libro e della lettura per l’AIB, promozione/pubblicità della specifica opera letteraria oggetto della recitazione per la SIAE – e, conseguentemente, degli elementi che il protocollo doveva o non doveva regolare, e come.

Nel corso degli incontri al tavolo appositamente convocato dalla DGBID con SIAE, ANCI, AIB, AIE ed altri, l’AIB ha insistito affinché:

–          il protocollo servisse unicamente a chiarire l’ambito di operatività della norma di legge, senza introdurre indebite restrizioni o appesantimenti procedurali rispetto ad essa;

–          l’individuazione delle biblioteche, degli archivi e dei musei “pubblici” beneficiari dell’esenzione introdotta dal primo comma dell’art. 4 L. 633/2013 si basasse sull’art. 101 del Decreto Legislativo Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che al secondo comma, lettere a), b), c), fornisce una precisa definizione di musei, archivi e biblioteche quali istituti culturali permanenti preposti alla raccolta, catalogazione e messa a disposizione del pubblico di reperti, documenti, libri e altri materiali per finalità di ricerca, educazione, studio, promozione culturale, e che, ai commi 3 e 4, chiarisce che quelli di appartenenza pubblica devono essere aperti al pubblico, mentre quelli appartenenti a privati, se aperti al pubblico, espletano un servizio di utilità sociale. In altri termini, ai fini dell’ammissione all’esenzione, l’AIB chiedeva di considerare non la natura pubblica o privata dell’ente di appartenenza, ma piuttosto il requisito dell’accessibilità al pubblico della biblioteca, dell’archivio o del museo così come qualificati dal Codice dei beni culturali;

–          le finalità di promozione culturale e valorizzazione delle opere fossero considerate connaturate alla funzione stessa degli istituti beneficiari, come definiti dallo stesso art. 101 D.Lgs. 42/2004, e non dovessero essere appurate caso per caso, né fatte oggetto di ricognizione ad hoc ai fini dell’esenzione dal “Piccolo diritto letterario”.

I punti maggiormente controversi hanno riguardato l’individuazione degli istituti beneficiari, le modalità procedurali per la loro ricognizione e l’ammissibilità o meno delle sponsorizzazioni per finanziare l’organizzazione dell’evento.

Sul primo punto, se l’AIB sosteneva l’opportunità di considerare la destinazione d’uso (accessibilità al pubblico), e non la natura pubblica o privata dell’ente di appartenenza, dall’altro lato del tavolo prevaleva una visione talmente restrittiva da escludere inizialmente persino le biblioteche, gli archivi e i musei appartenenti a università statali e a qualsiasi altro ente pubblico diverso da Stato, Regioni, Province e Comuni. Su questo aspetto, una mediazione si è raggiunta prevedendo l’inclusione di tutti gli enti pubblici non economici: un’interpretazione quantomeno letterale della legge, sebbene a nostro avviso ne restringa le finalità.

In ogni caso, riteniamo che le biblioteche appartenenti a consorzi, associazioni e fondazioni di enti pubblici siano inequivocabilmente incluse nella previsione di legge e pertanto possano fruire dell’esenzione inviando l’apposita autocertificazione prevista dal protocollo.

Quanto invece alle biblioteche accessibili al pubblico appartenenti ad associazioni e fondazioni private, raccomandiamo di inviare al sindaco e all’assessore alla cultura del comune sede dell’ente, nonché alla rispettiva Direzione regionale per beni librari, richieste di chiarimenti, osservazioni sulle conseguenze negative dell’esclusione e sollecitazioni affinché l’ANCI e la Conferenza Stato-Regioni si facciano carico della risoluzione del problema.

Riguardo alla concreta ricognizione degli istituti ammessi al beneficio, la SIAE, rivendicando i suoi poteri ispettivi, chiedeva che il MiBACT ne fornisse appositi elenchi dettagliati: un’impresa inutile e onerosa, dal momento che esistono molteplici elenchi di enti pubblici, a cominciare da quello pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale, senza contare i repertori riguardanti specificamente gli archivi, i musei e le biblioteche e per queste ultime in particolare l’anagrafe ICCU, nonché gli elenchi che la SIAE possiede già per la riscossione dei diritti di riprografia. Su questo aspetto, la soluzione individuata dalla DGBID – autocertificazione da inviare una tantum a firma del responsabile dell’istituto e pubblicità sul sito istituzionale dell’evento – ci sembra la migliore possibile.

Riguardo alle sponsorizzazioni e alla possibilità di vendita di libri in margine all’evento organizzato, l’AIB e l’Associazione italiana editori sostenevano che queste attività favoriscono tutta la filiera e non interferiscono minimamente con la gratuità e lo scopo non di lucro dell’evento, tanto più se sono finalizzate a finanziare l’organizzazione dell’evento; invece la SIAE intendeva vietare qualsiasi forma di sponsorizzazione che non sia strettamente finalizzata alla promozione delle opere letterarie oggetto della recitazione. La formulazione finale adottata dal protocollo consente la sponsorizzazione nei limiti in cui questa sia “strettamente attinente all’attività di promozione delle opere letterarie” (quindi non solo quella/e specificamente oggetto della recitazione). A nostro avviso, la clausola resta ambigua, ma – tenuto conto delle finalità della norma di legge da cui il protocollo deriva -, può essere interpretata nel senso che la sponsorizzazione deve servire unicamente all’organizzazione dell’evento e a realizzarne le finalità di promozione della lettura e delle opere letterarie.

Sebbene dal nostro punto di vista la limitazione ai soli istituti di appartenenza pubblica rappresenti un limite che in futuro sarà opportuno superare con apposite modifiche alla legge, ci sembra che la soluzione procedurale indicata dal protocollo (autocertificazione da compilare e inviare una tantum) contribuirà a facilitare l’organizzazione di iniziative di promozione del libro e della lettura da parte di biblioteche, archivi e musei pubblici. Qualche problema interpretativo o applicativo potrà sorgere con riferimento alle sponsorizzazioni ammesse: in sede di revisione triennale del protocollo, alla luce dell’esperienza pratica e delle criticità che saranno state riscontrate, sarà opportuno rivedere questo punto.