Raccomandazioni di voto in Commissione JURE sulla proposta di direttiva Diritto d’autore nel mercato unico digitale

Ai Componenti e ai Componenti supplenti italiani
della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo,
Onorevoli
Isabella Adinolfi
isabella.adinolfi@europarl.europa.eu
Sergio Cofferati
sergio.cofferati@europarl.europa.eu
Laura Ferrara
laura.ferrara@europarl.europa.eu
Enrico Gasbarra
enrico.gasbarra@europarl.europa.eu

Onorevoli Parlamentari,

nella mia qualità di Presidente dell’Associazione italiane biblioteche, Vi scrivo in vista del voto del 20 giugno prossimo in Commissione Giuridica sulla proposta di Direttiva Diritto d’autore nel mercato unico digitale. Se, come noi, ritenete che le biblioteche siano un’istituzione fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la democrazia, la libertà di espressione, l’uguaglianza e le pari opportunità sostanziali di accesso all’informazione, all’apprendimento, alla ricerca, Vi prego di supportare norme che riflettano i seguenti obiettivi:

Articolo 3 – text and data mining
Chiediamo una eccezione obbligatoria, corredata da tutele in modo che non sia aggirabile dalle licenze o dalle misure tecnologiche di protezione, per la riproduzione e l’estrazione di dati a beneficio di tutti coloro, persone fisiche o enti, che abbiano accesso legittimo alle opere. Per assicurare la verifica dei risultati della ricerca, è necessario consentire l’archiviazione di una copia dei dati estratti, pertanto non ne dev’essere richiesta la cancellazione.

Articolo 4 – Formazione
I nostri istituti realizzano numerosi programmi per l’information literacy e attività formative per l’apprendimento e l’autoapprendimento del pubblico e degli operatori. Chiediamo un’eccezione obbligatoria che riconosca il ruolo dei nostri istituti come produttori di opportunità di apprendimento non formale lungo l’arco di tutta la vita; tale eccezione dovrebbe chiarire che l’utilizzo a scopo didattico di opere protette legittimamente ottenute dall’ente è consentito indipendentemente dalle modalità – digitali o analogiche – in cui avviene l’utilizzazione e non può essere ostacolato dai contratti di licenza. L’eventuale compenso ai titolari dei diritti dovrebbe essere previsto solo nei casi di obiettivo pregiudizio dell’interesse economico dei titolari (in modo che non si debba pagare due volte la stessa cosa) e in ogni caso salvaguardando la libertà di insegnamento, illustrazione e critica. L’eccezione dovrebbe essere obbligatoria in tutti gli stati membri dell’UE, al fine di assicurare certezza legale nelle attività didattiche transfrontaliere.

Articolo 5 – Conservazione
Chiediamo un’eccezione obbligatoria per finalità di conservazione che abbracci anche le attività connesse alla conservazione, come la catalogazione e l’indicizzazione, svolte dai nostri istituti per assicurare tale obiettivo. L’eccezione dovrebbe favorire la cooperazione transfrontaliera tra istituzioni ed essere corredata da tutele per evitare che licenze o misure tecnologiche di protezione la impediscano. Al fine di assicurare che i nostri istituti realizzino gli obiettivi indicati dalle numerose raccomandazioni della Commissione Europea sulla conservazione e l’accesso alla memoria culturale e scientifica, tutte le opere, comunque registrate, in qualsiasi formato e indipendentemente dall’essere o meno fissate su supporto, dovrebbero essere coperte da tale eccezione. Vale a dire che essa dovrebbe applicarsi non solo alle opere presenti in via permanente nelle collezioni delle biblioteche, ma anche le opere residenti sui server degli editori e/o degli aggregatori, che costituiscono una parte sempre più consistente delle collezioni delle biblioteche.

Articolo 6 – (Misure tecnologiche di protezione)
Supportiamo gli emendamenti 673 e 675, mentre chiediamo di non approvare tutti gli altri emendamenti all’art. 6 (IMCO 56, AM 672, and AM 674), che sono particolarmente dannosi per biblioteche e archivi, poiché riducono l’efficacia delle eccezioni ai diritti esclusivi, rischiando di renderle non applicabili di fatto, a tutto scapito dell’esigenza di riequilibrio tra interessi dei titolari e interesse del pubblico.

Articoli da 7 a 9 – Opere fuori commercio
Chiediamo un’eccezione a favore dei nostri istituti che consenta il riutilizzo delle opere fuori commercio quando non esistono licenze sul mercato. Essa dovrebbe applicarsi sia alle opere che sono state in commercio, sia a quelle che non sono mai state in commercio. Dovrebbero essere incluse nell’eccezione anche le opere provenienti datati extra-UE, dal momento che in certi casi è difficile individuare la nazionalità dei titolari. Per assicurare certezza legale, la facoltà dei titolari di esercitare l’opt-out dovrebbe essere esercitata entro un certo termine dall’avere avuto notizia dell’intento dell’istituto di riutilizzarla; dopo che un istituto abbia investito risorse nella digitalizzazione e valorizzazione dell’opera, i titolari che intendano esercitare l’opt-out dovrebbero corrispondere un compenso all’istituto per la valorizzazione effettuata.

Articolo 11 – Diritti connessi degli editori di quotidiani
La creazione di un nuovo “diritto connesso” in capo agli editori ci sembra da un lato non necessaria, dal momento che finora essi hanno potuto esercitare un diritto derivato da quello originario degli autori e da esso dipendente, dall’altro rischiosa sia per i diritti degli autori (in ogni caso dovrebbero essere introdotte previsioni a loro tutela nel diritto EU facendo in modo che, dopo un certo termine, possano rientrare nella piena titolarità dei loro diritti sugli articoli; ciò avviene nella legislazione italiana sul contratto di edizione, che da questo punto di vista dovrebbe costituire un modello per il diritto comunitario), sia per la libera circolazione del pensiero e il confronto delle idee. Ricordiamo inoltre che i fatti non sono soggetti a copyright e le news in quanto tali dovrebbero poter circolare liberamente. Paventiamo infine le ripercussioni negative che avrebbe il “diritto connesso” in questione sulla letteratura scientifica, che è in massima parte finanziata da organismi pubblici e per la quale non a caso la stessa Commissione europea raccomanda l’adozione di leggi che ne assicurino l’accesso aperto.

Articolo 13 – Filtering
Siamo generalmente contrari al filtraggio preventivo, che è come imporre il braccialetto elettronico obbligatorio a tutti i cittadini: la maggioranza delle persone rispetta le leggi e ha diritto a essere rispettata nella sua privacy senza intromissioni ingiustificate; riteniamo che non spetti ai privati fornitori di servizi svolgere attività di polizia postale e che la nostra civiltà giuridica abbia da tempo approntato altri rimedi di carattere pubblicistico, a garanzia dei diritti delle persone (titolari dei diritti d’autore compresi). In ogni caso, accogliamo con favore gli emendamenti che escludono espressamente dall’ambito applicativo dell’art. 13 i repository di documentazione scientifica e didattica.

E-Lending
Ci sembra un’opportunità mancata l’assenza, nella proposta di direttiva, di un’eccezione a favore del prestito digitale (o accesso a distanza di utenti registrati), del document delivery (scambio interbibliotecario di copie di opere o parti di opere) e dell’interlibrary loan (scambio interbibliotecario di opere per una durata limitata nel tempo).

Allego l’elenco degli emendamenti che saranno oggetto della votazione del 20 giugno con il parere elaborato in ambito IFLA, EBLIDA e C4C.
Sono a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Con I migliori saluti,

Il Presidente AIB Rosa Maiello

Roma, 19 giugno 2018
Prot. n. 113/2018