Legge Regionale n. 11 del 07.07.2014 – Provvedimenti in materia di cultura

Burc n. 31 del 7 Luglio 2014

LEGGE REGIONALE
Provvedimenti in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale.

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 25 giugno 2014

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza agli interventi regionali, con la presente legge promuove interventi in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale.

Art. 2
(Modifica alla l.r. 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009”)
1. Dopo il comma 3, dell’articolo 4 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio Bibliotecario Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo Regionale per le Politiche Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse annualmente stanziate nell’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.”

Art. 3
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agende regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore
sanità” e s.m.i.)
1. All’articolo 10 comma 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, le parole “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.
2. All’articolo 11 comma 4 della legge regionale 16 maggio 2013 n. 24, le parole “concludersi entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti “concludersi entro il 31 dicembre 2014”.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 16 maggio 2013, n. 25 “Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di
politiche della montagna”)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 25/2013 le parole: “ha validità fino al 30.06.2014” sono sostituite dalle seguenti parole: “ha validità fino al 31 dicembre 2014”.

Art. 5
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 69 “Provvedimento generale recante
norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013”)
1. All’articolo 36, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “a decorrere dal 1° ottobre 2013” sono sostituite con le parole “a decorrere dal 1° settembre 2014″;
b) il periodo ” la Giunta regionale può prevedere la proroga del termine fino al 1° gennaio 2014, prevedendo contestualmente delle penali per chi non rispetta il termine del 1° ottobre” è sostituito dal seguente “trasmettono e aggiornano entro il 15 luglio 2014 le informazioni sulle fermate, anche urbane, inclusa la georeferenziazione delle stesse”.

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge non comportano ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati per l’esercizio in corso in euro 100.000,00 si provvede mediante riduzione della disponibilità esistente all’UPB 2.2.04.08 – capitolo 22040816 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2014, che viene ridotta del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al comma 2 è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 3.2.04.04 – capitolo 2232102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
4. Dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 07/07/2014

STASI