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Regolamento di disciplina:
bozza

Art. 1
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato, secondo le modalità indicate negli artt. successivi, a pronunciarsi:
A) sui provvedimenti disciplinari;
B) sulle controversie tra gli organi sociali, tra i soci, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività sociali;
C) sull'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso.
La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 2
Fatti sanzionabili

Si procede disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che:
A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
B) tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale;
C) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione.

Art. 3
Procedimento disciplinare

L'azione disciplinare è promossa dal Presidente dell'Associazione, qualora se ne ravvisino i presupposti, sentito il parere del CEN, sia d'ufficio che su segnalazione di qualunque socio.
Qualora l'azione disciplinare interessi membri degli organi sociali, il parere del CEN assume valore vincolante.
Il Presidente dell'Associazione, anche prima che il procedimento disciplinare abbia avuto inizio, può disporre provvedimenti cautelari, compresa la sospensione provvisoria da ogni attività sociale. In caso di inadempienze amministrative da parte di una sezione regionale, può decidere l'invio d'ispezioni per l'acquisizione di elementi e/o nominare un commissario che provvederà alla gestione ordinaria e alle opportune verifiche.
Ispettori e commissario potranno essere scelti anche tra professionisti esterni all'Associazione; tutti i soci devono prestare loro la necessaria collaborazione.
L'atto di deferimento al Collegio dei Probiviri, oltre che alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa, l'indicazione di eventuali mezzi di prova, gli accertamenti e i provvedimenti cautelari già disposti.

Art. 4
Istruttoria

Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi.
Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contradditorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, ma non porre anticipatamente termine all'ispezione o al commissariamento.

Art. 5
Decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata che prevede il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
1) censura;
2) sospensione a tempo determinato;
3) radiazione.

Art. 6
Controversie interne

Qualunque controversia insorta tra gli organi sociali, tra i soci o tra i primi e i secondi, deve essere sottoposta dagli interessati al CEN che, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente e sempre che ne ravvisi la fondatezza, la sottopone al Collegio dei Probiviri.
Solo nel caso in cui lo stesso CEN sia parte della controversia il Collegio dei Probiviri potrà essere investito dagli interessati in via diretta.
Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. 7
Interpretazione dello Statuto

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, il CEN, d'ufficio o su segnalazione di qualunque socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere al Collegio dei Probiviri l'interpretazione.
L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 8
Norme comuni a tutti i procedimenti

Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione.
Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.
In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si provvederà alla sostituzione con il primo dei membri supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Bozza elaborata dai legali dell'Associazione e diffusa dal Comitato esecutivo nazionale il 26 settembre 1997. È possibile consultare anche la versione definitiva di questo documento.


Copyright AIB 1997-10-08, ultimo aggiornamento 1998-12-10 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: https://www.aib.it/aib/cen/disreg1.htm

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