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Norme relative al deposito legale dei documenti
d'interesse culturale destinati all'uso pubblico:
disegno di legge sul deposito legale
(Atto Camera 3610)

Art. 1
(Oggetto)
.
  1. I documenti multipli su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.
  2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.
  3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito eclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
  4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 5 e 6, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.


Art. 2
(Finalità).

  1. Il deposito legale è finalizzato:

    a)alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
    b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
    c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
    d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Art. 3
(Categorie di documenti destinati al deposito legale).
  1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

    a) libri;
    b) opuscoli;
    c) pubblicazioni periodiche;
    d) carte geografiche e topografiche;
    e) atlanti;
    f) grafica d'arte;
    g) video d'artista;
    h) manifesti;
    i) cartoline illustrate;
    l) musica a stampa;
    m) microforme;
    n) fotografie e ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico;
    o) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
    p)documenti multimediali;
    q) incisioni e registrazioni sonore;
    r) videoregistrazioni;
    s) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
    t) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n.1213;
    u) programmi radio e teletrasmessi.


  2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
  3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.
  4. Nell'ambito delle categorie elencate nel comma 1, la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 9 stabilisce i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della Commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.
Art. 4
(Soggetti obbligati)
.
  1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

    a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
    b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione;
    c) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari realizzati nel territorio nazionale;
    d) il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano;
    e) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) e f).


  2. I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.
Art. 5
(Copie e destinatari).
  1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati
  2. :

    a) tre copie di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, cartoline illustrate, musica a stampa, microforme, banche di dati non in linea sono consegnate rispettivamente:

    1. una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
    2. una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
    3. una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    b) due copie delle fotografie e di ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico sono consegnate rispettivamente:

    1. una all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
    2. una all'Istituto nazionale per la grafica;

    c) tre copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

    1. una all'Istituto nazionale per la grafica;
    2. una ad una biblioteca, museo o istituzioneculturale a livello regionale, da identificare nel regolamento attuativo della presente legge;
    3. una all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;


    d) due copie dei documenti multimediali, delle incisioni e delle registrazioni sonore e delle videoregistrazioni sono consegnate alla Discoteca di Stato;

    e) una copia dei film di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), è consegnata alla Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale di cinematografia, con le seguenti modalità:

    1. una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
    2. una copia negativa, ovvero una copia positiva nuova, dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;
    3. una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n.153, a cura del produttore dei film; l'obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;
    4. una copia negativa dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 citato, a cura del produttore dei film;


    f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

    g) per i programmi radio e teletrasmessi, la Commissione di cui all'articolo 9 definisce i criteri di scelta che le emittenti dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione;

    h) una copia dei beni artistici è consegnata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Art.6
(Pubblicazioni ufficiali.
Altre pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo)
.
  1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal regolamento attuativo della presente legge, delle quali siano editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
  3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 9.
Art. 7
(Altre fattispecie di deposito)
.
  1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito di cui all'articolo 4 sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 3, anche in forma cumulativa, dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli stessi documenti inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali.
Art. 8
(Sanzioni)
.
  1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di tre milioni di lire.
  2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.
  3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.
  4. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre che della eventuale relativa riduzione, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.
Art. 9
(Commissione per il deposito legale).
  1. E' istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali una Commissione per il deposito legale.
  2. La Commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.
  3. La Commissione è composta da:

    a) il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali, che la presiede;
    b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
    c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
    d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
    e) il direttore della Discoteca diStato;
    f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
    g) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
    h) il direttore della Cineteca nazionale;
    i) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;
    l)il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;
    m) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
    n) il direttore della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia;
    o) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
    p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari, uno dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
    q) un rappresentante degli autori;
    r) due rappresentanti delle emittenti radio e televisive.


  4. La Commissione esercita i compiti individuati negli articoli 3, comma 4; 5, comma 1, lettera g), e 6, comma 3, e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e delle tipologie dei documenti. La Commissione ha altresì compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e può promuovere convenzioni e accordi.
  5. I comitati tecnici eventualmente istituiti ai sensi del comma 4 determinano quali documenti debbano essere conservati permanentemente. A tal fine, essi operano con stretta periodicità
  6. La Commissione è convocata di diritto una volta all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  7. Ai componenti della Commissione e dei comitati tecnici non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La Commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.
Art. 10
(Regolamento attuativo).
  1. Il regolamento attuativo della presente legge sarà emanato, d'intesa con le regioni per quanto di competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400.
  2. Il regolamento stabilisce:

    a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;
    b) gli elementi identificativi da apporre sul documento;
    c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime;
    d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;
    e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
    f) i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 11
(Abrogazioni).
  1. La legge 2 febbraio 1939, n.374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660, il regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n.2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n.82, sono abrogati.

A questo testo l'AIB aveva proposto una serie di
emendamenti a Settembre 1997.

Il testo del disegno di legge è stato poi approvato dalla VII Commissione permante del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) il 17 aprile 1997. È visibile al seguente url:
http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk4000/articola/3610.htm


Copyright AIB 1997-10-02, ultimo aggiornamento 1999-11-08 a cura di Ilaria Brancatisano
URL: https://www.aib.it/aib/cen/dl3610.htm

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