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Osservazioni formulate dall'Associazione italiana biblioteche
in merito alla bozza del 23 febbraio 2000
del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

L'Associazione italiana biblioteche, che pure, come le altre associazioni professionali e di settore, aveva accolto con una certa delusione il testo definitivo del D. l.vo n. 368/1998, istitutivo del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, ha seguito in questi mesi con grande interesse e notevoli aspettative l'iter del decreto legislativo che dovrà portare alla nuova organizzazione interna del Ministero, certa che attraverso questo importante strumento di normazione secondaria si sarebbe potuto dare attuazione ad alcuni rilevanti principi contenuti nel decreto 368 (autonomia degli istituti periferici), procedere ad una reale riorganizzazione del settore delle biblioteche pubbliche statali, definire alcuni importanti temi (rapporti fra le due Biblioteche nazionali centrali) da troppo tempo, nonostante precedenti dettati normativi, lasciati irrisolti.

Purtroppo, la lettura della bozza di regolamento predisposta in data 23 febbraio sembra deludere ancora una volta le attese di chi da decenni si impegna per una reale politica delle biblioteche e più in generale dei beni culturali in Italia, prefigurando una struttura ministeriale ancor più centralistica e burocratica di quella esistente e riducendo ancor di più quelle caratteristiche di atipicità, tecnicità, agilità che fin dalle sue origini avrebbero dovuto caratterizzare questa amministrazione, distinguendola dalle altre amministrazioni dello Stato.

Basti pensare che dei 30 articoli di cui attualmente il Regolamento risulta composto, ben 20 sono dedicati agli uffici dell'Amministrazione centrale, relegando negli ultimi 6 articoli tutte le disposizioni concernenti gli istituti periferici, fra cui le biblioteche, per i quali in sostanza nulla viene innovato rispetto alla situazione attuale.

Gli stessi principi affermati nel decreto 368 o in precedenti atti normativi (autonomia degli istituti periferici, sviluppo dei servizi bibliografici nazionali, definizione dei compiti delle due Nazionali centrali) non sembrano trovar spazio all'interno della bozza di Regolamento, apparentemente teso a definire solamente, fin nei minimi particolari (indennità pensionabili), l'assetto centrale dell'Amministrazione.

L'Associazione italiana biblioteche, nella convinzione che l'emanazione del Regolamento possa costituire una tappa significativa per la realizzazione di un moderno sistema bibliotecario nazionale, fornendo finalmente alle biblioteche pubbliche statali, agli istituti centrali ed alla direzione generale competente quegli strumenti organizzativi necessari a garantirne un efficace funzionamento, propone pertanto, anche alla luce delle osservazioni emerse in seno al Consiglio nazionale dei beni culturali, ed in accordo con quanto sostenuto dalle altre associazioni professionali e di settore, di introdurre nella bozza di Regolamento i seguenti emendamenti:

Artt. 10 e 11

L'attuale formulazione dei due articoli, dedicati a due degli organi consultivi del Ministero, oltre a comportare una sensibile riduzione nella presenza dei tecnici, prevede un forte ridimensionamento nelle competenze di questi stessi organi, il cui parere, nel caso dei Comitati tecnico-scientifici, diviene solo facoltativo, e più in generale può essere spesso espresso solo su richiesta del Ministro. Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

- art. 10
dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:
"Partecipano altresì ai lavori del Consiglio, con voto consultivo, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici disciplinati dall'articolo 11"
modificare il comma 4, ripristinando le attribuzioni di cui all'art. 3, lettere a), c), e), D.P.R. n. 805/75

- art. 11
sostituire la prima riga del comma 5 con le parole:
"I Comitati sono consultati"
modificare il comma 5, ripristinando le attribuzioni di cui all'art. 8, lettere b) ed e), D.P.R. n. 805/75.

Art. 13

Per quanto verrà esposto successivamente, in merito all'art. 19, si propone la seguente modifica:

sopprimere la lettera i) del comma 1.

In considerazione del carattere tecnico del Ministero, si propone inoltre, in accordo con quanto già richiesto dal Consiglio nazionale, la seguente modifica:

dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2 bis:
"Per i settori delle arti, per gli archivi e per le biblioteche, i direttori generali di nuova nomina sono designati, con decreto del Ministro, tra i dirigenti del Ministero provenienti dalle professionalità tecnico-scientifiche del settore".

Art. 19

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera c), del D. l.vo n. 368/98, che fra le funzioni esercitate dal Ministero individua lo "sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali", appare necessario indicare con chiarezza fra i compiti della Direzione generale per le biblioteche, le istituzioni culturali e per la promozione del libro e della lettura quelli relativi a tale rilevante ambito.
Alla luce dell'evoluzione in senso multimediale dei servizi delle biblioteche, dell'attività svolta dalla Discoteca di Stato in materia di documenti sonori, del recente dibattito sviluppatosi, in concomitanza con la discussione del d.d.l. n. 4953 bis (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), sul tema diritto d'autore e servizi delle biblioteche, delle problematiche connesse alla circolazione dell'informazione in rete ed all'editoria elettronica, appare inoltre necessaria una maggior integrazione fra competenze su biblioteche, promozione del libro e istituti culturali e diritto d'autore e proprietà letteraria.
Il Regolamento, nella sua attuale formulazione, prevede infatti due distinte direzioni generali, limitandosi per di più a confermare a quella per il Diritto d'autore e la proprietà letteraria le competenze precedentemente svolte presso la Presidenza del consiglio, senza minimamente considerare il nuovo e diverso contesto in cui verrebbe adesso ad inserirsi, né prevedere alcuna sinergia con la Direzione generale per le biblioteche.
Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

inserire nel comma 1, dopo le parole "compiti in materia":
"servizi bibliografici e bibliotecari nazionali",
e dopo le parole "istituzioni culturali":
"di diritto d'autore e di proprietà letteraria"

dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2 bis:
"Per quanto concerne la competenza in materia di diritto d'autore e proprietà, la Direzione svolge i compiti e le funzioni già svolte dal Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e trasferiti al Ministero, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed esercita la vigilanza sulla SIAE - Società italiana autori ed editori, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Art. 22

Per quanto sopra esposto, l'articolo deve intendersi abrogato.

Art. 23 bis

Al fine di consentire un'effettiva e tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del D. l.vo n. 368/98 ed in accordo con quanto proposto dai Comitati di settore, si richiede l'inserimento del seguente articolo:

"Art. 23 bis. Autonomia amministrativo-finanziaria e culturale-scientifica.
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 agli istituti centrali e periferici nonché ai complessi museali verrà conferita, con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativo-contabile, oppure la sola autonomia amministrativo-contabile con esclusione delle spese per il personale secondo i criteri di seguito riportati.
  2. L'autonomia organizzativo-finanziaria include, nei limiti che saranno precisati con i decreti del Ministro di cui al comma 1:
    - l'organizzazione e gestione dell'Istituto e dei relativi servizi;
    - la programmazione dell'attività scientifica, nel quadro della programmazione nazionale e comunitaria;
    - le attività didattiche, espositive, editoriali;
    - la stipula di convenzioni con altre amministrazioni e l'attività di consulenza verso l'esterno;
    - contratti e appalti per forniture di beni, attrezzature e servizi;
    - la promozione dei corsi di formazione e aggiornamento del personale.
  3. Tale autonomia è conferita, su parere del Comitato tecnico-scientifico competente, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto:
    - della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti;
    - della rilevanza dei compiti e delle funzioni;
    - del bacino d'utenza e dell'ambito delle competenze territoriali;
    - dell'organico.
    Per il rilevamento periodico e la verifica del funzionamento degli istituti ai quali è conferita l'autonomia, è istituito un Osservatorio presso il Segretariato generale con compiti di monitoraggio.
  4. L'autonomia organizzativo-finanziaria e amministrativo-contabile si attua mediante l'istituzione di comitati di gestione composti dal Direttore dell'istituto, dal capo dell'Ufficio amministrativo e da una componente elettiva di funzionari tecnico-scientifici a seconda delle dimensioni. Il comitato decide i criteri di gestione dell'istituto e i relativi programmi operativi, approva il bilancio preventivo e consuntivo e si riunisce periodicamente. Il controllo contabile è effettuato da un collegio di revisori.
  5. Nel caso degli istituti cui è conferita la sola autonomia amministrativo-contabile, essa consiste nella gestione di un unico capitolo di bilancio su cui affluiscono l'assegnazione ordinaria e le eventuali entrate derivanti da attività dell'Istituto. Il funzionamento amministrativo-contabile e il servizio di cassa sono disciplinati con i provvedimenti di cui all'art. 11 del D. l.vo n. 368/98. Gli atti posti in essere sono sottoposti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.
  6. Al fine di sperimentare l'attuazione dell'autonomia di cui al presente articolo, con decreto del Ministro da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, è conferita autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativo-contabile alle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze [e agli altri istituti individuati per il settore delle arti e degli archivi]. Con lo stesso provvedimento viene altresì conferita la sola autonomia amministrativo-contabile a[una delle biblioteche nazionali a scelta fra Torino, Milano e Venezia e ad altri istituti individuati per il settore delle arti e degli archivi].

Art. 24

Occorre rendere meno tassativa la prescrizione relativa alle scuole di alta formazione e di studio, prevedendo la possibilità di ampliarne in futuro il numero.
A tale scopo si propone il seguente emendamento:

inserire alla fine del comma 1 la seguente frase:
"Altre scuole potranno essere istituite con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del D. l.vo n. 368/98".

Art. 26

Si ritiene necessaria una più chiara definizione dei compiti della Soprintendenza regionale, evidenziandone il ruolo di coordinamento intersettoriale e di raccordo con le Regioni.
In accordo con quanto proposto dalle altre associazioni professionali, si propone pertanto il seguente emendamento:

Nel comma 1 sostituire le parole da "esse" a "regione" con:
"Esse coordinano i progetti, le attività ed i servizi a carattere intersettoriale che interessano il territorio regionale ed assicurano il raccordo con gli uffici competenti per i beni culturali della regione".

Art. 29

Appare necessario prevedere una diversa formulazione dell'articolo dedicato alle biblioteche, che tenga conto, coerentemente con quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 417/95, oltre che dei compiti di conservazione e tutela, anche di quelli connessi all'erogazione dei servizi ed alla fornitura di informazioni agli utenti, del tutto assenti nell'attuale formulazione.
Si propone inoltre l'introduzione, in questo stesso articolo di un comma aggiuntivo, relativo ai compiti ed alle funzioni delle due Nazionali centrali, in analogia con quanto disposto per l'Archivio centrale dall'art. 24, ultimo comma, ed in attuazione di quanto disposto dall'art.15, ultimo comma, del D.P.R. n. 805/75, prevedendo anche un termine entro il quale, con decreto del ministro, vengano regolamentati i compiti di ciascuna Biblioteca nazionale centrale.
Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

inserire al comma 1, dopo le parole "direzione generale" la seguente frase:
"hanno il compito di erogare servizi a carattere generale e specialistico"

inserire al comma 2, dopo la lettera b).
"c) fornire informazioni e servizi agli utenti locali e remoti, utilizzando, oltre le proprie raccolte, le risorse disponibili all'esterno, mediante il ricorso alle tecnologie dell'informazione"

inserire dopo il comma 2 il seguente comma:
"2 bis. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nell'ambito dell'attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti assicurano la tutela, la gestione e la disponibilità della produzione editoriale italiana su qualsiasi supporto raccolta per deposito legale, al fine di costituire la collezione nazionale. Con con decreto del Ministro da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, vengono regolamentati i compiti di ciascuna Biblioteca nazionale centrale".


Copyright AIB 2000-04-17, ultimo aggiornamento 2000-04-17 a cura di Vittorio Ponzani
URL: https://www.aib.it/aib/cen/oss_mbac.htm

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