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Convenzione sull'eliminazione
di tutte le forme di discriminazione
nei confronti della donna

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Visto lo statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli stati firmatari dei patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni unite e degli istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'organizzazione delle Nazioni unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna vìola i prìncipi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola la partecipazione della donna alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il paese e l'umanità tutta nella misura della loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neocolonialismo, d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perchè uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei prìncipi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo in tutti i campi,

Tenendo presente l'importanza del contributo delledonne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo speciale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevole che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i prìncipi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

Convengono quanto segue

Prima parte

Art.1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Art.2

Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il prìncipio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e a garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto prìncipio;
b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Art. 3

Gli stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso alle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 4

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.

Art. 5

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:

a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno e dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Art. 6

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.


Seconda parte

Art. 7

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i refendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Art. 8

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Art. 9

1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Terza parte

Art. 10


Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

a) le medesime condizioni di orientamento professionale, d'accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione professionale;
b) l'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tempo possibile la differenza di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
f) la riduzione del tasso d' abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;
h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Art. 11


1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:

a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi critesi in materia di selezione nel campo dell'impiego;
c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego e a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale e all'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualità del lavoro;
e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:

a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinchè i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenza scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità.

Art. 12


1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Art. 13


Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:

a) il diritto agli assegni familiari;
b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports e a tutte le forme di vita culturale.

Art. 14


1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne delle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale e ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:

a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di potere beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonomo;
f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;
g) d'avere accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

Quarta parte

Art.15


1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Art. 16


1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:

a) lo stesso diritto di contrarre matrimoni;
b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei fgli sarà la considerazione preminente;
e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti e i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Quinta parte

Art. 17


1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell'entrata in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la presente Convenzione, eletti dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del prìncipio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presente e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a sorte dal presidente del Comitato.
7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.
9. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materaili necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione.

Art. 18


1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:

a) durante l'anno segunete all'entrata in vigore della Conveznione nello Stato interessato;
b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato;

2. i rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 19


1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.

Art. 20


1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni annno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente Convenzione.

2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle Nazioni unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
Art. 21


1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni unite, attraverso il Comitato economico e sociale delle Nazioni unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del comitato, accompagnati, se nel caso, dalle osservazioni degli Stati parte.

2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione delle condizione della donna.

Art. 22


Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli isrtituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.

Quinta parte
Art. 23


Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenuti:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) in ogni altra convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato

Art. 24


Gli stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 25


1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

2. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite è designato come depositario della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

4. La presente Convenzione saraà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

Art. 26


1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

... omissis


Copyright AIB 1998-02-22, ultimo aggiornamento 1998-12-10 a cura di Ilaria Brancatisano
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