[aiblogo3a] AIB. Vita dell'Associazione

Statuto dell'AIB
in vigore dal 1981 al 1996

Nota. Testo dello Statuto dell'Associazione italiana biblioteche in vigore dal 1 febbraio 1981 al 28 novembre 1996, quando è stato sostituito da un nuovo Statuto rimasto in vigore fino a maggio del 1999: lo Statuto vigente è in vigore dal 17 maggio 1999.
Il testo che segue è ottenibile anche per posta elettronica dagli archivi di AIB-CUR inviando a cid+get@polito.it un mail col solo testo get aib-cur S81A.

Art. 1

È costituita l'Associazione Italiana Biblioteche - AIB - con sede sociale in Roma. Presso la sede sociale è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio di chi la rappresenta.

La sua durata è illimitata.

Art. 2

L'Associazione italiana biblioteche che aderisce all'lFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) si propone il raggiungimento delle seguenti finalità di natura esclusivamente culturale, scientifica e professionale:

a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo delle biblioteche e del servizio bibliotecario in Italia;

b) studiare e intervenire in tutte le questioni di ordine scientifico, tecnico, giuridico, legislativo concernenti le biblioteche e i loro operatori, anche attraverso

rapporti con le componenti sociali del mondo del lavoro e della cultura, nonché promuovere le iniziative atte ad assicurare la preparazione e l'aggiornamento professionale degli stessi;

c) mantenere rapporti con le istituzioni culturali italiane, di altri paesi e internazionali e rappresentare nell'ambito di essi le biblioteche italiane.

Art. 3

Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. precedente:

a) riunioni, conferenze, congressi, giornate e viaggi di studio;

b) corsi di formazione professionale (anche in collaborazione con enti pubblici e privati);

c) la costituzione di commissioni e gruppi di studio temporanei e permanenti;

d) la pubblicazione di un notiziario periodico;

e) pubblicazioni, mostre e altre manifestazioni similari (promosse in proprio, dai gruppi di studio e anche in collaborazione o per conto di terzi);

f) la costituzione, la gestione e l'aggiornamento di una biblioteca professionale con sede a Roma.

Art. 4

I soci dell'Associazione italiana biblioteche si dividono in due categorie:

1) soci effettivi:

a) le biblioteche italiane, qualunque sia la loro denominazione, intese come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni altro documento, utilizzato ai fini dell'informazione, della ricerca, dell'educazione permanente o del tempo libero;

b) le istituzioni italiane che affiancano le biblioteche (quali centri biblioteconomici e di documentazione, soprintendenze, scuole e facoltà di biblioteconomia, ecc.);

c) le persone che operano o abbiano operato nei settori di cui ai punti a) e b) senza distinzione di mansioni e livelli;

2) soci aggregati:

a) le biblioteche e le istituzioni estere nonché gli organismi internazionali sia che abbiano o no sede stabile in Italia e le persone in esse operanti;

b) le associazioni culturali e professionali interessate ai problemi bibliotecari e le persone in esse operanti;

c) tutte le persone e gli enti italiani ed esteri interessati allo sviluppo delle biblioteche.

L'ammissione all'Associazione italiana biblioteche dei soci aggregati è subordinata alla ratifica del Comitato esecutivo nazionale, su eventuale parere dei Comitati regionali.

Art. 5

Tutti i soci sono tenuti a versare entro il 31 marzo di ogni anno presso la sede sociale una quota associativa annuale fissata dal Comitato esecutivo nazionale

anche sulla base delle distinzioni di cui all'art. 4.

Le richieste di nuove iscrizioni possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno alla Sezione regionale competente, la quale esaminata e vagliata la domanda la rimette corredata del proprio parere al Comitato esecutivo nazionale, cui spetta la ratifica.A coloro i quali, in Italia o all'estero, si siano distinti per l'opera eccezionale prestata a favore delle biblioteche, il Comitato esecutivo nazionale potrà conferire il titolo di socio d'onore, con l'esonero a vita dal pagamento della quota sociale annuale.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione italiana biblioteche:

1) Assemblea generale dei soci

2) Assemblee regionali dei soci

3) Consiglio nazionale dei presidenti regionali

4) Comitato esecutivo nazionale

5) Comitati esecutivi regionali

6) Collegio sindacale

7) Collegio dei probiviri

8) Presidente dell'Associazione italiana biblioteche

Art. 7

(Assemblea generale dei soci)

È costituita da tutti i soci di cui all'art. 4 sub. 1 che siano in regola con il versamento della quota sociale alla data di cui all'art. 5 comma I, nonché dai soci di cui all'art. 5 comma II e III.

In seno all'Assemblea generale hanno diritto al voto, purché risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea generale, le persone fisiche di cui all'art. 4 sub. 1 lettera c), i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 sub. 1 lettera a) e lettera b) che siano stati all'uopo delegati, e i soci d'onore. I soci di cui all'art. 4 sub. 2 possono partecipare personalmente o attraverso i loro rappresentanti all'Assemblea generale senza diritto di voto. Si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Comitato esecutivo nazionale o ne venga avanzata motivata richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei soci di cui all'art. 4 sub. 1. In entrambi i casi delibera in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci, e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma.

L'Assemblea generale:

a) fissa le norme di massima del programma di attività a cui il Comitato esecutivo nazionale dovrà attenersi nell'espletamento del proprio mandato;

b) elegge ogni tre anni a scrutinio segreto il Comitato esecutivo nazionale, il Collegio sindacale e il Collegio dei probiviri rispettivamente tra un elenco di candidati composto, per ognuno di questi organi, da due rappresentanti designati da ciascuna Assemblea regionale;

c) approva la relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione;

d) discute e delibera sul bilancio preventivo e su quello consuntivo dell'Associazione;

e) delibera ed eventualmente propone modifiche allo Statuto e approva gli eventuali regolamenti di attuazione;

f) discute e delibera su tutti gli altri argomenti purché iscritti nell'ordine del giorno di convocazione;

g) in occasione di ciascuna sessione nomina un Presidente che, assistito da un Segretario di sua fiducia, dovrà garantire l'ordinato svolgimento dei lavori stessi;

h) in occasione di votazioni a scrutinio segreto nomina i componenti della Commissione per la verifica dei poteri e del seggio elettorale. Sugli argomenti di cui alle lettere b) ed e) è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali.

Art. 8

(Sezioni regionali e assemblea regionale dei soci)

Sono istituite Sezioni regionali presso ogni regione d'ltalia che abbia un numero di iscritti all'Associazione italiana biblioteche di almeno 25 soci. Nel caso di regioni che non raggiungono il limite di cui sopra queste potranno aggregarsi ad altra regione.Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l'attività sul territorio, possono articolarsi in delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 25 soci nella provincia.

Il gruppo di soci appartenenti alla Sezione regionale forma l'Assemblea regionale dei soci. Per la parteci-pazione all'Assemblea regionale dei soci e le conse-guenti deliberazioni valgono le stesse norme previste dall'art. 7.L'Assemblea regionale dei soci elegge nel suo ambito un Comitato esecutivo regionale e predispone le liste dei candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione del Comitato esecutivo nazionale secondo il numero fissato dall'art. 7 lettera b); stabilisce le norme di massima del programma di attività regionale in esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Alle Sezioni regionali spetta a titolo di contributo il 25% dell'ammontare delle quote sociali relative ai soci appartenenti alle Sezioni medesime.

Art. 9

(Consiglio nazionale dei presidenti regionali)

È costituito da:

1) i Presidenti di tutti i Comitati esecutivi regionali eletti con le modalità dell'art. precedente;

2) il Presidente del Comitato esecutivo nazionale.È convocato dal Comitato esecutivo nazionale almeno una volta l'anno o su richiesta scritta e motivata di almeno cinque dei suoi membri.È organo consultivo dell'Associazione italiana biblioteche e, tra l'altro, coordina

gli orientamenti delle politiche regionali; dà pareri e avanza proposte riguardo ai punti indicati all'art. 3; predispone l'ordine del giorno per l'Assemblea generale.

Art. 10

(Comitato esecutivo nazionale)

È costituito da cinque membri, eletti dall'Assemblea generale secondo le norme stabilite all'art. 7.Al suo interno elegge, nella prima riunione che deve avere luogo entro 30 giorni dalle votazioni, un Presidente e un Vice presidente, nomina un Segretario nazionale e un Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori del Comitato esecutivo nazionale, purché siano residenti a Roma e iscritti all'Associazione italiana biblioteche. Delibera sull'impiego dei mezzi di cui all'art. 3, attuando programmi di attività fissati dall'Assemblea generale secondo le proposte del Consiglio nazionale dei presidenti regionali; tramite il Presidente rappresenta l'Associazione italiana biblioteche per quanto attiene al punto c) dell'art. 2; fissa l'o.d.g., l'indicazione del luogo e della data della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea generale, che devono essere comunicate a tutti i soci almeno 30 giorni dalla data stabilita e sottopone all'Assemblea generale le eventuali modifiche di Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei soci; convoca il Comitato nazionale dei presidenti regionali.

È depositario del patrimonio dell'Associazione italiana biblioteche ed è responsabile della gestione economica della stessa.Le sedute sono valide quando sono presenti almeno tre membri; le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È convocato dal Presidente, che ne fissa l'o.d.g., almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta due componenti. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti una volta sola consecutivamente.

Art. 11

(Comitato esecutivo regionale)

È costituito da sette membri, tra i quali elegge un Presidente, un Vice presidente e nomina un Segretario. In caso di necessità può nominare anche un Economo/cassiere. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti.

Attua i programmi di attività fissati dall'Assemblea regionale e mantiene i rapporti con le altre Sezioni e con gli organi nazionali. Dura in carica fino allo scadere del mandato del Comitato esecutivo nazionale; i membri possono essere rieletti per una sola volta consecutivamente.

Il Presidente del Comitato ha la firma e la rappresentanza della Sezione regionale nei confronti degli organi nazionali e di terzi e ne fissa la sede.Nell'ambito del Comitato esecutivo regionale il Presidente quale delegato del Comitato esecutivo nazionale mantiene i contatti con il Comitato esecutivo nazionale per tutto quanto attiene all'amministrazione e alla gestione dei fondi regionali, con espressa facoltà concessagli dal Comitato esecutivo nazionale di volta in volta di ricevere erogazioni, in genere per l'impiego ai fini del-l'attività dell'Associazione italiana biblioteche nell'ambito regionale.

Art. 12

(Collegio sindacale)

È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale secondo le norme di cui all'art. 7.

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Gli ultimi due eletti assumono la veste di supplenti.Il Collegio sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. Partecipa, nella persona del Presidente, alle riunioni del Comitato esecutivo nazionale senza diritto di voto. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 13

(Collegio dei probiviri)

È costituito da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea generale secondo le norme di cui all'art. 7.Il Probiviro anziano per età assume la carica di Presidente. Al Collegio dei probiviri vengono demandate dal Comitato esecutivo nazionale le controversie tra gli organi sociali o tra i soci sorte nell'ambito dell'attività dell'Associazione, nonché le controversie che possono sorgere nell'applicazione dello Statuto.

Il Collegio dei probiviri, in conformità del giudizio emesso, emana le relative decisioni.Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 14

(Presidente e Vice presidente)

Ha rappresentanza legale dell'Associazione italiana biblioteche; in caso di assenza o di impedimento deve essere sostituito dal Vice presidente. Il Presidente con firma disgiunta può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di effettuare le operazioni finanziarie, mantenere rapporti con le banche, accendere ed estinguere conti correnti bancari e postali, nonché operare prelievi dai suddetti conti ed effettuare tutte le operazioni in denaro nei confronti di terzi. Al solo scopo di rendere agevole l'attività dell'Associazione italiana biblioteche tutte le operazioni sopra menzionate possono essere compiute su delega generale o speciale del Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere che agiranno con firma congiunta.In caso di assoluta urgenza il Presidente nelle sue specifiche funzioni delibera al posto del Comitato esecutivo nazionale, e sottopone il provvedimento adottato alla ratifica del Comitato esecutivo nazionale nella prima riunione utile.

Convoca il Comitato esecutivo nazionale ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due componenti.

Art. 15

(Segretario)

Sovrintende alla segreteria, all'archivio e all'amministrazione.

Inoltre esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Comitato esecutivo nazionale e del Consiglio nazionale dei presidenti regionali, redige e firma, dopo il Presidente, i verbali delle sedute (del Comitato esecutivo nazionale) e ne conserva i registri relativi.Tiene aggiornato l'elenco generale dei soci e provvede a comunicare entro il 30 giugno di ogni anno al Segretario di ciascuna Sezione regionale i nominativi dei soci appartenenti alla Sezione in regola con l'iscrizione disponendo inoltre il versamento alle singole Sezioni della quota parte ad esse spettante ai sensi dell'art. 8, comma I.Può essere delegato dal Presidente con firma congiunta al Tesoriere per tutte le operazioni descritte all'art. 14, I comma.

Art. 16

(Tesoriere)

Cura la tenuta dei libri contabili e collabora con il Comitato esecutivo nazionale per la compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

È responsabile della regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili; può essere delegato, dal Presidente con firma congiunta al Segretario, per tutte le operazioni previste dall'art. 14, I comma.

Art. 17

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato il Comitato esecutivo nazionale deve convocare l'Assemblea generale per procedere alle elezioni delle cariche sociali.

L'Assemblea generale nomina un'apposita Commissione per la verifica dei poteri, composta da tre membri, scelti tra i soci di cui all'art. 4 sub. 1, alla quale spetta il compito di verificare anche la validità del titolo di delega dei soci di cui all'art. 4 sub. 1 lettere a) e b).Per i casi in cui è contemplata la votazione anche presso le Sezioni regionali (art. 7 ultimo comma) il Comitato esecutivo nazionale fisserà di volta in volta le modalità che saranno comunicate ai soci insieme alla convocazione dell'Assemblea generale.

Art. 18

Il mandato delle cariche sociali ha la durata di tre anni;

-- un socio non può essere eletto più di due volte consecutivamente;

-- le cariche di membro del Comitato esecutivo nazionale, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri sono incompatibili fra di loro;

-- il socio che rinuncia a coprire una carica o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito da quello che lo segue immediatamente nello scrutinio;

-- le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale deciderà sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 20

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore alla data del 1 febbraio 1981.Potrà essere modificato dall'Assemblea generale con una maggioranza dei due terzi dei votanti.


Copyright AIB, ultimo aggiornamento 1999-07-13, a cura di Riccardo Ridi
HomePage AIB-WEB | Fonti normative | Statuti precedenti