[AIB] AIB. Vita dell'Associazione

Statuto dell'AIB
in vigore dal 1996 al 1999

Nota. Testo dello Statuto dell'Associazione italiana biblioteche in vigore dal 28 novembre 1996 al 17 maggio 1999.
Il testo che segue contiene all'articolo 3 una modifica (indicata in neretto) approvata all'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 1998: si tratta della inclusione di un Albo professionale dei bibliotecari italiani (poi Albo professionale italiano dei bibliotecari) fra le attività svolte dall'AIB. Il testo che segue ha sostituto lo Statuto del 1981 ed è stato pubblicato anche su "AIB notizie", 1996, n. 11 (dicembre), p. 6-9; è ottenibile anche per posta elettronica dagli archivi di AIB-CUR inviando a cid+get@polito.it un mail col solo testo get aib-cur S9611E.
La modifica effettuata nel 1998 al testo del 1996 è indicata qui di seguito in neretto.

Lo Statuto vigente contiene rispetto al testo che segue alcune modifiche approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del 17 maggio 1999.


Titolo I: Sede, durata, scopi

Art. 1 Sede e durata È costituita una associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata "Associazione Italiana Biblioteche", per brevità detta anche "AIB", con sede in Roma, presso Biblioteca Nazionale Centrale, viale Castro Pretorio numero 105.
Presso la sede sociale è eletto a tutti gli effetti di legge il domicilio di chi la rappresenta.
La durata dell'AIB è illimitata.

Art. 2 Scopo sociale L'AIB, che aderisce all'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) e promuove l'affermazione dei principi contenuti nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, persegue le seguenti finalità di natura professionale, scientifica e culturale:

a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in crescente considerazione le esigenze dell'utenza;

b) svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere una migliore organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;

c) promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;

d) fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale;

e) contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria;

f) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;

g) tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.

Art. 3 Strumenti operativi Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2:

a) la tenuta di un albo professionale dei bibliotecari italiani, sulla base di un regolamento che, in adesione ai requisiti di legge, assicuri indipendenza e continuità di funzionamento alla apposita Commissione;

b) la costituzione di commissioni permanenti e di gruppi di studio;

c) l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia tradizionale che elettronico in proprio o in collaborazione con terzi;

d) la promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale;

e) la gestione e lo sviluppo di una biblioteca specialistica di settore.

Titolo II: Soci

Art. 4 Soci Possono essere soci dell'AIB:

a) le persone fisiche che operino o che abbiano operato professionalmente, in ambito pubblico o privato, senza distinzioni di titolo e livello, con compiti scientifici e tecnici nelle biblioteche, nei servizi di documentazione, nonché, per i settori di interesse dell'associazione, nelle facoltà universitarie, nelle scuole, negli istituti di istruzione e negli uffici statali, regionali e di enti locali; possono altresì essere soci dell'AIB coloro che siano in possesso di specifici e riconosciuti requisiti professionali, scientifici e tecnici, nonché gli studenti iscritti a specifici corsi di laurea e specializzazione;

b) le biblioteche italiane appartenenti a enti, istituzioni, organismi, associazioni, società e aziende, siano essi di diritto pubblico o di diritto privato, qualunque sia la loro denominazione, intese come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi supporto, utilizzate ai fini dell'informazione, della ricerca, della scuola, dell'educazione permanente e del tempo libero;

c) gli enti, le istituzioni e le società operanti in Italia, sia pubblici che privati, che svolgano la loro attività a vantaggio delle biblioteche e della professione bibliotecaria (quali scuole professionali, facoltà di biblioteconomia, case editrici, aziende di servizi, ecc.);

d) le biblioteche ed istituzioni estere, nonché gli organismi internazionali interessati allo sviluppo dei servizi bibliotecari;

e) le persone alle quali, per l'opera eccezionale prestata in favore delle biblioteche, venga attribuito il titolo di socio d'onore.

Art. 5 Modalità associative Le richieste di nuove iscrizioni possono essere presentate in qualsiasi momento alla Sezione regionale territorialmente competente, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, le rimette, corredate del proprio parere, al Comitato Esecutivo Nazionale cui spetta deliberare sull'ammissione.

Art. 6 Diritti dei soci I soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione, a frequentarne le sedi, nonché ad usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla stessa.
I soci di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4 sono rappresentati in seno all'Associazione dal legale rappresentante che potrà designare e delegare in sua sostituzione e vece il responsabile dei settori di interesse dell'Associazione.
L'eventuale designazione dovrà avvenire al momento dell'iscrizione; successive sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Associazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 Doveri dei soci L'appartenenza all'AIB ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 Perdita dello status di socio Lo status di socio viene meno per le seguenti cause:

Titolo III: Organizzazione

Art. 9 Struttura territoriale L'AIB è un'associazione nazionale articolata su base territoriale con Sezioni regionali.
In ogni regione d'Italia può essere istituita una Sezione dell'AIB a condizione che alla stessa risultino iscritti non meno di 20 soci residenti e/o operanti nella regione stessa.
La costituzione di nuove Sezioni regionali deve essere approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Nel caso di regioni in cui non sia stata costituita la Sezione, i soci potranno chiedere di essere iscritti presso quella di una regione limitrofa.
Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l'attività sul territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 soci nella provincia.
Alle Sezioni regionali spetta una percentuale delle quote sociali versate dagli appartenenti alle Sezioni medesime.

Art. 10 Organi dell'Associazione Sono organi territoriali dell'AIB:

Sono organi nazionali dell'AIB:

Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari dell'AIB:

Sono incarichi sociali dell'AIB il Segretario ed il Tesoriere.

Capo I: Organi territoriali

Art. 11 Assemblea regionale dei soci L'insieme dei soci appartenenti alla Sezione regionale ne forma l'Assemblea.
Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea generale dei soci.
L'Assemblea regionale elegge il Comitato Esecutivo Regionale (CER), approva il programma di attività della Sezione coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea generale, formula per il tramite del Presidente Regionale proposte al Presidente Nazionale; designa, fra i soci di cui alle lettere a) ed e) dell'articolo 4, la rosa dei candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione degli organi centrali, come previsto dall'articolo 14, lett. c).

Art. 12 Comitato Esecutivo Regionale - CER Il Comitato Esecutivo Regionale è costituito da sette componenti tra i quali elegge un Presidente ed un Vice Presidente; esso nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori del suo ambito e, se necessario, può nominare anche un economo/cassiere.
Le sedute del Comitato Esecutivo Rregionale sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti.
Attua i programmi di attività fissati dall'Assemblea regionale per la realizzazione a livello locale degli scopi sociali; amministra le risorse della Sezione con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Comitato Esecutivo Nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse.

Art. 13 I Presidenti Regionali Il Presidente Regionale rappresenta la Sezione all'interno dell'Associazione: convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo Regionale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo statuto e con le direttive degli organi centrali; dà comunicazione al Presidente Nazionale delle iniziative progettate al fine di consentirne il coordinamento, e comunque in genere riferisce a quest'ultimo sulle attività da intraprendere e sull'esito di quelle svolte.
Ciascun Presidente Regionale, che rappresenta altresì l'Associazione in forza di specifica delega conferitagli dal Presidente Nazionale e nei limiti della stessa, ha la firma e la rappresentanza della Sezione regionale nei confronti dei terzi, e cura i rapporti con gli enti pubblici territoriali e le istituzioni culturali e politiche locali.
Fornisce, alle scadenze e con le modalità perentoriamente previste dal regolamento amministrativo, il rendiconto delle entrate, delle uscite e di ogni movimento finanziario, nonché i relativi giustificativi.

Capo II: Organi nazionali

A) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 14 Costituzione e convocazione dell'Assemblea L'AIB ha nell'Assemblea generale dei soci il proprio organo sovrano.
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 4 che siano in regola con il versamento della quota sociale alla data di convocazione.
Nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto solo i soci di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 4.
L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato Esecutivo Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, per:

a) approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione ed il bilancio consuntivo;

b) approvare il programma di massima delle attività future ed il bilancio preventivo;

c) eleggere ogni tre anni a scrutinio segreto il Comitato Esecutivo Nazionale, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, rispettivamente tra un elenco di candidati composto per il Comitato da tre e per gli altri organi da due rappresentanti designati da ciascuna Assemblea regionale;

d) approvare eventuali regolamenti attuativi dello Statuto;

e) discutere e deliberare su qualunque argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria discute e delibera:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 Modalità di convocazione dell'Assemblea Il Presidente provvede alla convocazione mediante lettera, indirizzata a tutti i soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, con un preavviso di almeno 30 giorni; alla comunicazione per lettera potrà far luogo la pubblicazione sul notiziario periodico dell'Associazione inviato a tutti i soci; in casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Art. 16 Delibere dell'Assemblea L'Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti; quella straordinaria si considera validamente costituita con la presenza di almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente del Collegio Sindacale e, in mancanza di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente sceglie tra i presenti un segretario che provvede alla redazione del verbale.
Nelle assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto con l'assistenza di un notaio, il quale fungerà da segretario; il Presidente, ove lo ritenga necessario, può inoltre richiedere l'assistenza del notaio anche per le Assemblee ordinarie.
In occasione di votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà preliminarmente a nominare i componenti del seggio elettorale, che opererà secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; nel caso di elezioni degli organi dell'Associazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei votanti.
Sugli argomenti di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 14, è ammessa anche la votazione presso le Sezioni regionali ed il voto postale, con le modalità che verranno previste nello specifico regolamento.

B) COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE - PRESIDENZA NAZIONALE

Art. 17 Comitato Esecutivo Nazionale È costituito da sette componenti eletti dall'Assemblea generale secondo le norme stabilite all'articolo 14, lett. c).
Al suo interno elegge, nella prima riunione che deve avere luogo entro 30 giorni dalle votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente; nomina un Segretario nazionale ed un Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori dello stesso purché residenti nella provincia di Roma ed iscritti all'AIB.
Quale organo esecutivo dell'Associazione esso ha il compito di:

a) curare tutte le attività dell'Associazione ponendo in essere quanto necessario o solo opportuno per il conseguimento degli scopi sociali, dando attuazione ad ogni delibera dell'Assemblea;

b) deliberare su qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;

c) deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci ed attribuire il titolo di socio d'onore;

d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;

e) decidere la costituzione di commissioni permanenti, la cui attività viene disciplinata dall'apposito regolamento, e di gruppi di studio.

Esso inoltre delibera sull'impiego dei mezzi di cui all'articolo 24, attuando i programmi di attività fissati dall'Assemblea generale; esamina le proposte del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, richiedendone se del caso il parere; fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea generale dei soci; è depositario del patrimonio dell'AIB ed è responsabile della gestione economica della stessa; delibera in merito alla percentuale delle quote associative, comunque non inferiore al 30%, da destinare alle Sezioni regionali; predispone coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
È convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta tre componenti.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'AIB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale, rappresenta l' AIB nei rapporti con enti ed istituzioni nazionali ed esteri.
Esso più in particolare può effettuare tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali con facoltà di delegare il compimento di tali operazioni al Segretario ed al Tesoriere, i quali agiranno con firma congiunta.
In caso di assoluta necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale nella prima riunione utile.
In caso di inadempienze dei soci sottopone la questione ai Probiviri rendendone operative le decisioni.
Convoca il Comitato Esecutivo Nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 5.
Convoca l'Assemblea generale dei soci e il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali secondo le modalità previste negli articoli 15 e 19.
Nei 30 giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; l'Assemblea dovrà aver luogo nei 90 giorni successivi alla data di scadenza del mandato; durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale.

C) ORGANI CONSULTIVI, DI CONTROLLO E DISCIPLINARI

Art. 19 Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali - CNPR È costituito dai Presidenti Regionali e dal Presidente dell'AIB, che lo presiede.
È convocato dal Presidente dell'AIB almeno una volta l'anno o comunque ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque dei suoi componenti.
È l'organo consultivo e propositivo dell'Associazione in tema di coordinamento dell'attività territoriale e delle politiche regionali ed all'uopo può formulare proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale, che ne puà acquisire, qualora lo ritenga opportuno, il parere su questioni di carattere generale.
In ogni caso il parere del Consiglio dovrà essere richiesto sulla programmazione annuale, sulle tematiche congressuali, sulle modalità di attuazione del programma di attività annuale fissato dall'Assemblea generale dei soci, sulle proposte di modifiche statutarie, sulla percentuale di quote sociali da destinare alle Sezioni regionali, sulla costituzione e composizione delle Commissioni.

Art. 20 Collegio Sindacale È costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale secondo le norme di cui all'articolo 14, lett. c).
Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Gli ultimi due eletti assumono la veste di supplenti.
Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale.
È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

Art. 21 Collegio dei Probiviri Rappresenta l'organo di disciplina dell'Associazione.
È costituito da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea generale secondo le norme di cui all'articolo 14, lett. c).
Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
Al Collegio dei Probiviri vengono demandate dal Comitato Esecutivo Nazionale le controversie tra gli organi sociali, tra i soci, o tra i primi ed i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto.

D) INCARICHI SOCIALI

Art. 22 Segretario Viene nominato nella prima riunione del Comitato Esecutivo Nazionale, anche al di fuori di esso, purché sia residente nella provincia di Roma ed iscritto all'AIB.
Coordina gli uffici della segreteria, seguendo gli aspetti organizzativi e tenendo i rapporti con il personale, sovrintende all'archivio ed alla gestione amministrativa, cura la necessaria corrispondenza con le Sezioni regionali.
Su mandato del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l'AIB nei rapporti con collaboratori esterni e fornitori.
Esercita le funzioni di segretario per tutto quanto riguarda l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute e ne conserva i registri relativi.
Provvede affinché venga tenuto aggiornato l'elenco generale dei soci e siano comunicati entro il 30 giugno di ogni anno al Segretario di ciascuna Sezione regionale i nominativi dei soci appartenenti alla stessa in regola con l'iscrizione, disponendo inoltre il versamento della quota parte ad esse spettante ai sensi dell'articolo 17, quarto comma.

Art. 23 Tesoriere Viene nominato nella prima riunione del Comitato Esecutivo Nazionale, anche al di fuori di esso, purché sia residente nella provincia di Roma ed iscritto all'AIB.
Cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili.

Titolo IV: Finanze e patrimonio

Art. 24 Patrimonio sociale Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

Art. 25 Quote associative annuali Con l'eccezione di quelli d'onore, tutti i soci sono tenuti a versare entro il 15 marzo di ogni anno la quota associativa fissata dal Comitato Esecutivo Nazionale che determinerà altresì le modalità di pagamento.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
Le quote associative sono dovute per l'intero anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi soci.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Titolo V: Norme finali e generali

Art. 26 Durata organi sociali Le cariche elettive non sono retribuite; il Segretario, il Tesoriere e i segretari regionali possono essere retribuiti con un compenso stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo Nazionale e dai CER, qualora non appartenenti agli stessi.
Tutti gli organi sociali, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni; un socio non può essere eletto più di due volte consecutivamente.
Le cariche di componente del Comitato Esecutivo Nazionale, dei Comitati Esecutivi Regionali, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.
Il socio che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente di un organo, si procederà, se necessario, prima alla reintegrazione dell'organo, e poi alla rielezione.
In caso di contemporanea cessazione della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale, tutti gli organi, centrali e periferici, dell'Associazione automaticamente decadono.
In tal caso l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e la rappresentanza legale della stessa vengono assunte ad interim dal Presidente del Collegio Sindacale il quale dovrà indire entro 60 giorni l'Assemblea generale per la rielezione degli organi sociali.
In caso di contemporanea cessazione della maggioranza dei membri di un Comitato Esecutivo Regionale, il Presidente, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale, provvederà alla nomina di un Commissario, che amministrerà e rappresenterà la Sezione sino alla scadenza del triennio.

Art. 27 Regolamenti La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Comitato Esecutivo Nazionale all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad enti con finalità affini od analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità.

Art. 29 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore alla data del 28 novembre 1996.
Potrà essere modificato dall'Assemblea generale dei soci in sede straordinaria con una maggioranza dei due terzi dei votanti.
L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto, delega il Comitato Esecutivo Nazionale ad apportarvi le modifiche, eventualmente richieste dalle autorità competenti, necessarie per il riconoscimento dell'Associazione.

Art. 30 Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.


Copyright AIB, ultimo aggiornamento 1999-07-13 a cura di Riccardo Ridi e Ilaria Brancatisano
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