[AIB-WEB] Associazione italiana biblioteche. 51. Congresso
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51. Congresso nazionale AIB

AIB2004

Venerdì 29 ottobre 2004
ore 10,30-13,00
Roma EUR, Palazzo dei congressi
Sala Campidoglio


Lo staff multietnico in biblioteca


Nerio Agostini

Professionista multiculturale o multiculturalità nella professione? Forme di inserimento e/o collaborazione in biblioteca

Garantire un diritto significa renderlo leggibile e fruibile: appare evidente che il procedere verso una società multietnica, multiculturale e multireligiosa debba necessariamente produrre dei cambiamenti nel tradizionale rapporto informativo delle istituzioni verso tutti i soggetti che insistono in un determinato territorio.
Di ciò si sono fatte carico soprattutto le biblioteche che si rapportano con situazioni caratterizzate da forti presenze di migranti comunitari ed extracomunitari. Biblioteche che hanno elaborato e sperimentato approcci alla interculturalità, alla integrazione e a tutti i fenomeni annessi e connessi in sintonia con il "manifesto" del 2002 Per la biblioteca multiculturale [1].
Oggi, stante l'evoluzione e lo sviluppo che sta avendo il fenomeno migrazione, si può sostenere che tutte le biblioteche si devono attualizzare per garantire accoglienza, amichevolezza e fruibilità anche agli stranieri presenti nel proprio territorio e quindi devono:

Il bibliotecario, in quanto professionista dell'informazione, sia pure nella sua lotta per la sopravvivenza di una specie in via di estinzione, sta mettendo a dura prova le proprie capacità evolutive darwiniane. Egli ha fatto di necessità virtù e si è attivato, come sempre, per essere protagonista positivo nell'affrontare i mutamenti sociali ed essere in grado di garantire il diritto all'informazione e alla lettura a tutti, senza discriminazione alcuna e in pieno rispetto dei principi deontologici della professione [2], del Manifesto dell'Unesco [3] e delle Linee guida IFLA [4].
Le esperienze e le sperimentazioni attivate in questo ultimo decennio, con le loro luci ed ombre, hanno comunque fatto emergere l'esigenza di professionalità nuove e diverse in biblioteca rispetto a quelle tradizionali: si apre di conseguenza uno scenario nuovo nella ricerca del personale, nel suo aggiornamento specialistico e dinamico di fronte ad una realtà sociale e culturale che muta in tempi rapidi e varia a seconda della comunità di riferimento.
L'approccio e la risposta a questa esigenza è stato alquanto diversificato e variegato.
Di fatto per chi già opera nelle biblioteche si è reso e si rende necessario un adeguamento ed un sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle attitudini professionali e relazionali per far fronte alle diverse sfaccettature del fenomeno immigrazione così come oggettivamente si presenta: interculturalità, integrazione, accoglienza, solidarietà, convivenza, contaminazione, tolleranza, emarginazione, sfruttamento, rifiuto, xenofobia, razzismo, ecc.
Si deve pertanto attivare un "aggiornamento professionale specifico e mirato" del bibliotecario. Questo spesso avviene attraverso la modalità del fai da te e della fantasia operativa in mancanza di altre possibilità od opportunità. Meglio sarebbe una formazione attraverso dei corsi [5] che possono essere programmati, nell'ambito del piano di formazione annuale e triennale oggi obbligatorio per legge [6], per diritto contrattuale [7], per Direttiva ministeriale [8] e in coerenza al punto 7.3. delle Linee guida per i servizi multiculturali. I momenti formativi possono avvenire: presso la biblioteca, presso l'ente di appartenenza assieme ad altri operatori di vari settori; presso agenzie a ciò preposte; in cooperazione con altre biblioteche o altri enti del territorio. I contenuti dei corsi dovrebbero derivare dall'analisi dei bisogni formativi identificati e quantificati da apposita rilevazione individuale e collettiva rivolta agli operatori a cui sono rivolti i corsi.
Dopo i corsi sarebbero utili anche delle azioni di scambio, benchmarking, follow up e di monitoraggio esperenziale tra le diverse esperienze sviluppatesi dopo i corsi ed il loro trasferimento od esportazione informativa nei vari seminari o convegni.

Nel caso di nuovi inserimentia tempo indeterminato, laddove sono ancora possibili stanti le continue restrizioni finanziarie, vanno curate le modalità di selezione dando maggior peso possibile alla seconda lingua e alla verifica delle attitudini relazionali, oltreché della conoscenza e sensibilità al fenomeno della migrazione, delle problematiche connesse e della normativa relativa.
Il mercato del lavoro offre delle opportunità, ma il rapporto di pubblico impiego con le sue legittime rigidità limita le soluzioni. Spesso è lo stesso bibliotecario che non conosce l'esistenza di alcune forme di lavoro possibili per le quali anche dei particolari percorsi selettivi sono praticabili.
Negli enti locali, per esempio, tra i rapporti di lavoro flessibili previsti dal CCNL [9] possono essere utilizzati il rapporto a tempo parziale, a tempo determinato, di formazione lavoro e interinale [10].

Può essere di particolare interesse anche l'utilizzo delle borse di studio e degli stage collegati ai corsi di laurea o master attraverso semplici convenzioni.
Può trovare corretta collocazione il servizio civile volontario [11] mediante adeguati "progetti" sulla interculturalità e con conseguente valutazione dei curricula dei partecipanti.
La Legge Delega 30/2003 [12] ha introdotto poi altre forme di lavoro che per ora, però, non sono applicabili negli enti pubblici come ribadito dal Decreto applicativo [13] della medesima legge.

Probabilmente, come le esperienze fatte sia in biblioteca che anche in altri campi (sociale, sanitario, scolastico) stanno dimostrando, è opportuno anzi necessario se non indispensabile, ricorrere alla presenza e al contributo qualificato della figura professionale del mediatore interculturale o linguistico-culturale (MLC).
In questi anni si è sentito parlare di mediazione culturale, interculturale, socioculturale, linguistico-culturale, di mediazione linguistica oppure di interpretario o segretariato sociale ed altro ancora: definizioni a volte sinonime, a volte diverse nei contenuti e per modalità di approccio o di ambito di riferimento, a volte uguali nella sostanza.
L'esperienza italiana di mediazione è recente così come, tutto sommato, recente è l'esperienza come paese di immigrazione: all'utilizzo dei mediatori si fa cenno solo con la Legge 40/98 [14] e nel d.p.r. 286/98 [15], Testo unico sull'immigrazione, che prevede: "la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi".

Il mediatore interculturale è una nuova figura di professionista, non ancora ben delineata a livello istituzionale, quasi sempre un immigrato con un buon livello culturale, a volte anche un laureato italiano. Egli facilita l'inserimento dei cittadini stranieri nel contesto sociale italiano, esercitando la funzione di tramite tra i bisogni dei migranti e le risposte offerte dai servizi pubblici, biblioteca compresa. È un professionista che opera nel rispetto della neutralità e dell'equidistanza tra istituzione e utente. Quando provengono dagli stessi paesi di origine dei migranti, i mediatori assicurano interventi non solo di interpretariato linguistico, ma anche di orientamento culturale. Per stabilire un vero dialogo fra utenti stranieri e operatori dei servizi, oltre alla traduzione delle parole, è necessaria una decodifica delle idee e dei comportamenti. Ogni lingua infatti veicola messaggi, valori e credenze che sono elementi costitutivi della comunicazione: la loro corretta interpretazione è alla base di un efficace dialogo [16].
Diversi sono i centri di formazione di questi professionisti stranieri, così come vi sono anche esperienze formative rivolte ai laureati italiani [17].

Ma come è possibile attivare una presenza di questa importante figura professionale in biblioteca? Anche in questo caso bisogna affidarsi alle opportunità offerte dal mercato, utilizzando le possibilità che la normativa permette.
Si deve cercare le professionalità esistenti nel territorio affidandosi alle informazioni fornibili dalle organizzazioni, spesso del privato sociale, che operano nel settore migrazione e che si fanno carico anche di formare e selezionare i mediatori culturali.
Il rapporto di prestazione professionale all'interno del servizio biblioteca può avvenire attraverso la forma amministrativa della convenzione, della esternalizzazione, della collaborazione.

La convenzione con l'organizzazione fornitrice del mediatore può essere attivata:

L'esternalizzazione avviene attraverso le modalità di appalto (licitazione o trattativa privata) di una prestazione secondo quanto previsto per ogni altro tipo di attività o servizio della biblioteca che viene affidato all'esterno.
Attraverso queste forme è il soggetto fornitore a garantire la "continuità del servizio" anche in caso di cambiamento dei soggetti operativi.

La collaborazione coordinata continuativa permette invece il rapporto diretto dell'ente, anche associato con altri, con il mediatore culturale individuato. Il contratto è a termine ed è possibile solo a due condizioni indispensabili: la presentazione di un progetto specifico da parte dell'ente e la scelta su "curricula" (quindi non una figura generica) dell'operatore con cui attivare il rapporto di collaborazione, come previsto dal Testo unico sul rapporto del pubblico impiego [18]. In questo caso è molto importante far coincidere i tempi dell'incarico con i tempi del permesso di soggiorno dell'incaricato sia a tutela del soggetto sia a garanzia di continuità concordata della prestazione e quindi del servizio.

Circa la possibilità di assunzione in "dotazione organica" degli stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia, vi sono interpretazioni contrastanti della normativa vigente.
Il tema riveste un grande interesse e coinvolge le molte amministrazioni che si sono trovate a doverlo affrontare in presenza di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che non sempre ha offerto elementi chiarificatori. Le soluzioni individuate dagli enti sono le più diverse, poiché a fronte di molte posizioni di chiusura si contrappongono altre di completa apertura, laddove alcuni regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi [19] hanno espressamente previsto la possibilità che i cittadini comunitari siano assunti in condizioni di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.
La questione è indubbiamente complessa, poiché concerne profili attinenti la correttezza dei canoni interpretativi fra norme speciali e generali, oltreché i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea e l'ordinamento comunitario.
In sintesi, oggi si può però affermare che:

Tutta la riflessione sulle assunzioni degli stranieri parte dalla formulazione dell'art. 51 della Costituzione su cui si innesta il d.p.r. 3/57 [25] che nell'art. 2 indica tra i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi pubblici quello del "possesso della cittadinanza italiana".

[1] https://www.aib.it/aib/commiss/mc/missione.htm
[2] https://www.aib.it/aib/cen/deocod.htm
[3] https://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm
[4] Linee guida per i servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche / IFLA, edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell'AIB, Roma, AIB, 2003; Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell'AIB, Roma, AIB, 2002.
[5] In coerenza con l'Art. 42, comma 1 e), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
Ad esempio il corso per "bibliotecari multiculturali" appena realizzato, ottobre 2004) a Prato c/o la biblioteca comunale Lazzerini; i corsi della Provincia di Milano del novembre 2003; i corsi del Comune di Torino del primo semestre 2002.
[6] Art. 4 della legge 3/2003 che introduce l'art. 7 bis al D. Lgs 165/2001 in cui è previsto l'obbligo del piano di formazione annuale entro il 31 gennaio.
[7] I CCNL di Comparto prevedono l'obbligo, per l'ente, di prevedere e destinare un fondo, nel proprio bilancio annuale, pari "almeno" all'1% della spesa lorda complessiva del personale.
[8] Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 13.12.2001.
[9] Accordo contrattuale nazionale del 14 settembre 2000.
[10] Sull'argomento vedere articolo di Nerio Agostini su "Biblioteche Oggi" di novembre 2004.
[11] Legge 6 marzo 2001 n. 64 - Istituzione del servizio civile nazionale; Regolamento relativo D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
[12] Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
[13] D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro", di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 - Suppl. Ord.).
[14] Legge 6 marzo 1998, n. 40 - "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
[15] Art. 42, comma 1 d), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
[16] Descrizione professionale derivata dai documenti del CIES - Roma.
[17] Esempio Master all'Università di Verona e di Roma Tre.
[18] Art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 che recita: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Vedi anche Circolare 26 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica (G.U. 30 agosto 2004 n. 203).
[19] Si veda tra gli altri il regolamento della Provincia di Firenze.
[20] Art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
[21] D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 - "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche".
[22] Legge (Bossi-Fini) del 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
[23] Consiglio di Stato, Sez. II, parere 2592 del 31.3.2004; TAR Toscana, n. 28 del 2003 e TAR Veneto, n. 782 del 2004.
[24] Parere 28 settembre 2004, n. 96 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni.
[25] Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.


Copyright AIB 2005-02, ultimo aggiornamento 2005-02-15 a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: https://www.aib.it/aib/congr/c51/agostiniint.htm

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