AIB-logoAssociazione italiana biblioteche. AIB Notizie 1/97

Eblida informa

La carta sulla posizione dell'Eblida sui nuovi trattati proposti nel campo del diritto d'autore in discussione al Wipo

EBLIDA funge da associazione ombrello per le associazioni che si occupano di biblioteche, informazione e documentazione e per tutti i tipi di biblioteche in tutta Europa. L'organizzazione fu fondata nel 1992 e si è collocata come legame vitale tra le istituzioni europee e i professionisti delle biblioteche e dell'informazione. Attualmente l'EBLIDA rappresenta oltre 70.000 biblioteche in tutta Europa. Per conto della comunità delle biblioteche europee, l'EBLIDA vorrebbe dare il seguente contributo.

EBLIDA coglie l'occasione per rispondere alle proposte contenute nei documenti WIPO che saranno discussi nella prossima Conferenza diplomatica sul diritto d'autore certo e le questioni dei diritti attinenti. I nostri commenti si limitano solo al documento CRNR/DC/4. Allegati ai nostri commenti c'è la Carta di posizione sui diritti dell'utente nelle pubblicazioni elettroniche della European Copyright User's Platform, che è Azione concertata coordinata dall'EBLIDA.

Punti generali

Senza eccezioni, noi siamo fortemente a favore della protezione della proprietà intellettuale. Nell'era digitale è essenziale l'armonizzazione delle leggi sulla proprietà intellettuale. Tuttavia, questa armonizzazione dovrebbe anche mirare ad assicurare a tutti l'accesso all'informazione e alla conoscenza. Mentre si riconosce l'importanza di trovare soluzioni ai problemi che la tecnologia digitale può causare ai proprietari del diritto d'autore, la comunità delle biblioteche e dell'informazione crede che molte proposte siano premature.

Le proposte riguardanti il Diritto di riproduzione e il Diritto di comunicazione sono state presentate soltanto negli ultimi mesi. In particolare le implicazioni per il pubblico non sono state dibattute a sufficienza n‚ nel Comitato di esperti del WIPO n‚ in sede nazionale. I punti di vista degli utenti non sono stati presi in considerazione o dibattuti in profondità.

Ci preoccupa specialmente il fatto che l'equilibrio tra la protezione dei proprietari dei diritti e il pubblico interesse possano essere sconvolti dalle proposte recenti. La comunità europea delle biblioteche e dell'informazione è profondamente preoccupata che le proposte minacceranno la libertà di accesso all'informazione. Noi pertanto chiediamo che sia data particolare attenzione alle nostre opinioni concernenti l'importanza del bisogno di eccezioni e limitazioni. Nella società dell'informazione le biblioteche hanno il ruolo cruciale di porte di accesso alle risorse informative sulle superstrade globali. Le nostre società dipendono da un accesso democratico all'informazione. E' pertanto essenziale che siano previste norme per eccezioni applicabili alle biblioteche di tutti i paesi per consentire la copia in particolare da parte dei bibliotecari ed utenti per certi scopi.

Proposta di revisione alla bozza delle proposte al trattato WIPO

PREAMBOLO

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

Le parti contraenti,

desiderando sviluppare e mantenere la protezione dei diritti degli autori delle opere letterarie e artistiche nella maniera più efficace ed uniforme possibile,

riconoscendo il bisogno di introdurre nuove regole internazionali e chiarire l'interpretazione di talune regole esistenti al fine di fornire adeguate soluzioni alle questioni sollevate dai nuovi sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici,

riconoscendo il profondo impatto dello sviluppo e della convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla creazione ed uso delle opere artistiche e letterarie,

2) Proposta di revisione di Eblida

Le parti contraenti,

desiderando sviluppare e mantenere la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere artistiche e letterarie nella maniera più efficace ed uniforme possibile,

riconoscendo il bisogno di equilibrare tale protezione con altri importanti valori nella società, quali gli interessi dell'istruzione, ricerca scientifica, ed il bisogno del pubblico in genere all'accesso all'informazione,

riconoscendo...... (vedi sopra)

riconoscendo...... (vedi sopra)

3) Giustificazione

(L'espressione) "Importanti valori nelle società", menzionata nella nota 12.9 merita un posto di maggior rilievo in questo trattato ed è quindi inclusa nel preambolo. Gli autori, in qualità di creatori, hanno bisogno di avere accesso alle opere di altri autori per capire e su di esse costruire. Se ai creatori in qualche modo si rende difficile l'accesso, sia perché‚ esse non sono più disponibili nelle biblioteche o il pagamento per l'accesso è proibitivo, allora la creatività è compromessa.

ARTICOLO 7: AMBITO DEL DIRITTO DI RIPRODUZIONE

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

1) Il diritto esclusivo accordato agli autori di opere artistiche e letterarie di cui all'art. 9(1) della Convenzione di Berna di autorizzare la riproduzione delle loro opere dovrà comprendere la riproduzione diretta ed indiretta delle loro opere in ogni maniera o forma, sia permanente che temporanea.

2) In base alle norme dell'art. 9(2) della Convenzione di Berna, le parti contraenti potranno decidere con legge di limitare la riproduzione ai casi in cui la riproduzione temporanea ha il solo scopo di rendere il lavoro percettibile o in cui la riproduzione sia di natura transitoria o incidentale, purché‚ tale riproduzione abbia luogo nel corso dell'uso dell'opera che sia autorizzato dall'autore o permesso dalla legge.

2) Proposta di revisione di EBLIDA

Alternativa A: eliminare completamente l'articolo

Alternativa B:

Articolo 7(1). Il diritto esclusivo concesso agli autori di opere artistiche e letterarie dall'art. 9(1) della Convenzione di Berna di autorizzare la riproduzione delle loro opere comprende la riproduzione diretta e indiretta delle loro opere in ogni modo o forma, sia permanete che temporanea.

Articolo 7(2). Senza pregiudizio per l'art. 12 e soggetto alle norme dell'art. 9(2), le parti contraenti potranno decidere con legge di limitare il diritto di riproduzione nei casi in cui la riproduzione abbia il solo scopo di rendere percettibile il lavoro o in cui la riproduzione abbia natura transitoria o incidentale, purché‚ tali riproduzioni avvengano in corso d'uso dell'opera autorizzato dall'autore o permesso dalla legge.

3) Giustificazione

L'art. 7 è stato incluso nel Trattato come chiarificazione dell'art. 9 della Convenzione di Berna. La comunità europea delle biblioteche e dell'informazione crede che l'art.7 sia prematuro e potrebbe anzi causare confusione. Si ritiene che nell'art. 9 della Convenzione di Berna l'ambito del diritto di riproduzione sia già abbastanza ampio e che le nuove tecnologie e i suoi servizi non richiedano una consistente revisione della legge del diritto d'autore in questo momento. Si raccomanda pertanto di eliminare completamente l'art. 7.

Nel caso ciò non fosse possibile, si dovrebbero tener presenti le seguenti considerazioni: il diritto di riproduzione dovrebbe essere limitato alla nozione legale di riproduzione, e non dovrebbe essere esteso alla nozione tecnica di riproduzione. Il diritto di riproduzione diverrebbe altrimenti un diritto di trasmissione di informazione. Il diritto di riproduzione non dovrebbe comprendere tutti i tipi di immagazzinamento intermedio e temporaneo. Ogni atto d'uso di un computer implica un immagazzinamento intermedio. Quando un messaggio di posta elettronica, o qualsiasi materiale sotto diritto d'autore, viene inviato su una rete digitale, esso sarà immagazzinato ed inoltrato molte volte prima di raggiungere la propria destinazione. Lo stesso si applica ad un utente che naviga in Internet e guarda le pagine WEB e quindi evidenzia sullo schermo parti di opere protette. Nel mondo analogico, leggere un libro non è un atto soggetto a restrizioni, ma nel mondo digitale i proprietari dei diritti sarebbero in grado di proibire atti d'uso individuali.

La comunità europea delle biblioteche e dell'informazione è pertanto molto preoccupata dalla definizione estesa del diritto di riproduzione che comprenda la riproduzione indiretta (7.1) causata dalla digitalizzazione incidentale di un'opera, specialmente se le limitazioni saranno lasciate nelle mani dei governi nazionali.

Sembrerebbe che la limitazione dovrebbe ancora essere autorizzata o consentita in base alla legge nazionale. Poiché‚ non si può garantire che tutte le nazioni implementeranno un'eccezione per autorizzare la riproduzione temporanea in ambiente digitale, sembra esserci una contraddizione allo scopo che sta dietro le note di accompagnamento 7.14 e 7.15, che tentano di giustificare l'articolo 7 ragionando che l'interpretazione del diritto di riproduzione dovrebbe essere "in giusta e ragionevole armonia in tutto il mondo". E' più probabile che avvenga l'opposto.

Dover chiedere ogni volta il permesso di disseminare o usare un'opera protetta, o dover pagare ogni singola informazione protetta sarebbe frustrante per la società e soffocherebbe in modo permanente la cultura e il sapere del mondo. Se si richiederà un pagamento ogni volta che si accede a un'opera (cioè, viene vista su un monitor di computer) il ruolo della biblioteca di essere raccoglitrice e disseminatrice di conoscenza sarà distrutto.

C'è confusione che solo all'articolo 9(2) e non anche all'articolo 12 faccia riferimento l'articolo 7(2). La connessione tra l'articolo 7 ed il 12 dovrebbe essere resa più chiara con un riferimento incrociato.

ARTICOLO 8: DIRITTO DI DISTRIBUZIONE, ALTERNATIVA "B"

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

1) Gli autori di opere letterarie e artistiche goderanno del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione al pubblico dell'originale e delle copie delle loro opere per mezzo di vendita o altro trasferimento di proprietà.

2) Una Parte Contraente può disporre che il diritto di cui al paragrafo (1) non si applichi alla distribuzione dopo la prima vendita o altro trasferimento di proprietà dell'originale o copie di opere per mezzo di o in seguito ad autorizzazione.

2) Commento dell'EBLIDA

L'alternativa "B" ha il massimo sostegno della Comunità europea delle biblioteche e dell'informazione. Essa è in armonia con la legislazione dell'UE (diritto di escussione) e potrebbe essere facilmente adottata nella maggior parte delle legislazioni nazionali dei paesi dell'UE.

ARTICOLO 10: DIRITTO DI COMUNICAZIONE

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

Senza pregiudicare i diritti di cui agli artt. 11(1) (II), 11bis(1) (I), 11ter(1) (II), 14(1) (I) e 14bis (1) della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche goderanno del diritto esclusivo di autorizzare qualunque comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, per mezzo di filo o di radio, in modo tale che i membri del pubblico possano accedere a queste opere da un posto e in un momento da essi scelti individualmente.

2) Proposta di revisione di EBLIDA

1) Senza pregiudicare i diritti di cui agli artt. 11(1) (ii), 11bis (1) (i), 11ter (1) (ii), 14(1) (I) e 14bis(1) della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche goderanno del diritto esclusivo di autorizzare (i vari tipi di) comunicazioni al pubblico delle loro opere, per mezzo di filo o di radio, in modo tale che i membri del pubblico possano accedere a queste opere da un posto e in un momento da essi scelti individualmente.

2) Le leggi nazionali di una Parte Contraente possono stabilire che il diritto di cui al paragrafo (1) non si applichi alla comunicazione ad una persona specifica di una copia di qualunque opera dopo la legittima acquisizione di una copia di quell'opera da parte della persona che comunica, purché nel caso di opere in formato digitale la copia in possesso della persona che comunica sia cancellata o eliminata in contemporanea con la comunicazione.

3) Giustificazione

Nel paragrafo (1) "qualunque (forma di) comunicazione" è sostituito con "comunicazioni". Nell'allegato Documento di posizione ECUP tutte le attività legittime che le biblioteche vorrebbero intraprendere sono state specificate.

Il paragrafo (2) è stato rivisto in modo da stabilire l'escussione del diritto di comunicazione in circostanze specifiche, in modo da mantenere la capacità di eliminare o trasferire le copie legalmente acquisite con mezzi elettronici.

Le Parti Contraenti devono chiaramente distinguere tra le attività previste dall'art. 7 e quelle dell'art. 10. Gli utenti di materiale elettronico non dovrebbero pagare due volte per la stessa attività.

ARTICOLO 12: LIMITAZIONI ED ECCEZIONI

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

1) Le Parti Contraenti possono, nell'ambito delle leggi nazionali, porre limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche in base a questo Trattato solo in alcuni casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e non pregiudichino irragionevolmente i legittimi interessi dell'autore.

Nell'applicare la Convenzione di Berna, le Parti Contraenti dovranno confinare le limitazioni o eccezioni ai diritti in essa contenuti ad alcuni casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e quindi non irragionevolmente pregiudicare i legittimi interessi dell'autore.

2) Proposta di revisione di EBLIDA

1) Le Parti Contraenti possono, nell'ambito delle leggi nazionali, porre limitazioni o eccezioni ai diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche in base a questo Trattato in alcuni casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e non pregiudichino irragionevolmente i legittimi interessi dell'autore, fra l'altro nell'interesse dell'istruzione, della ricerca scientifica e del bisogno del pubblico in genere di accedere all'informazione.

3) Giustificazione

La Comunità europea delle biblioteche e dell'informazione accetta che limitazioni ed eccezioni adesso si applichino a tutti i diritti concessi agli autori di opere letterarie e artistiche in base a questo Trattato. C'è tuttavia confusione se l'articolo 7(2) faccia riferimento solo all'articolo 9(2) e non anche all'articolo 12. La connessione fra l'art. 7 e l'art. 12 dovrebbe essere chiarita con un riferimento incrociato.

La parola "soltanto", per descrivere i casi in cui le limitazioni o eccezioni possono essere previste, è stata eliminata dal paragrafo (1). La parola "soltanto" non appare nell'art. 9(2) delle Convenzione di Berna, su cui si basa il paragrafo.

Una nota importante come la 12.9 dovrebbe essere inclusa come parte dell'articolo, non nelle note come un ripensamento. Pertanto è stata introdotta nell'articolo la dizione <2fra l'altro nell'interesse dell'istruzione, della ricerca scientifica e del bisogno di informazione del pubblico in genere".

L'art. 12(2) non è affatto ritenuto necessario, in quanto l'attuale testo della Convenzione di Berna già prevede specifiche limitazioni ed eccezioni in casi particolari.

ARTICOLO 13: OBBLIGHI CONCERNENTI MISURE TECNOLOGICHE

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

1) Le Parti Contraenti dichiareranno illegale l'importazione, manifattura o distribuzione di dispositivi antiprotezione, o l'offerta o l'effettuazione di qualunque servizio per detto effetto, da parte di chiunque sappia o abbia ragionevoli motivi per sapere che il dispositivo o il servizio sar… usato per, o nel corso dell'esercizio dei diritti previsti in questo Trattato che non sia autorizzato dal possessore del diritto o dalla legge.

2) Le Parti Contraenti forniranno rimedi appropriati ed efficaci contro gli atti illegali a cui il paragrafo si riferisce.

3) Così come è usato nell'articolo, "dispositivo antiprotezione" significa qualunque dispositivo, prodotto o componente, il cui scopo primario o effetto primario sia di annullare qualunque processo, trattamento, meccanismo o sistema che prevenga o inibisca un qualunque atto coperto da diritti in base a questo Trattato.

2) Commento dell'EBLIDA

Non ci sono obiezioni a quest'Articolo purché esso disponga di poter aggirare un dispositivo antiprotezione per un uso legittimo. La Nota 13.05 stabilisce che c'è bisogno di "evitare una legislazione che impedirebbe pratiche legali e l'uso legale della materia in oggetto che sia di dominio pubblico". Non basta ridurre ciò ad una nota. Ci dovrebbe essere una clausola addizionale che limiti questo diritto ad un uso legittimo così come espresso nella legislazione nazionale. Tali eccezioni o limitazioni dovrebbero essere riferite alle Eccezioni e Limitazioni dell'Articolo 12.

ARTICOLO 14: OBBLIGHI CONCERNENTI L'INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI DIRITTI

1) Testo originale del documento CRNR/DC/4

1) Le Parti Contraenti renderanno illegale che una persona consapevolmente effettui uno qualunque dei seguenti atti:

(i) rimuovere o alterare senza averne il diritto le informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti;

(ii) distribuire, importare per la distribuzione o comunicare al pubblico, senza averne l'autorità, copie delle opere da cui le informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti siano state rimosse o alterate senza averne l'autorità.

2) In questo articolo, "informazioni sulla gestione dei diritti" significa informazioni che identificano l'opera, l'autore dell'opera, il proprietario di qualunque diritto nell'opera, e qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni, quando queste informazioni siano allegate ad una copia dell'opera o appaiano in connessione con la comunicazione dell'opera al pubblico.

2) Proposta di revisione di EBLIDA

Eliminare completamente l'articolo

3) Giustificazione

Non c'è una chiara definizione di "informazioni sulla gestione dei diritti". L'ambito di quest'articolo e le implicazioni per il futuro sono quindi sconosciuti al momento. Quest'articolo è quindi prematuro e non dovrebbe far parte del Trattato. Come esempio di "informazione sulla gestione dei diritti" basterebbe l'informazione sull'autore o il titolo di un libro. In tale caso le biblioteche non potrebbero servire al pubblico copie di parti di un articolo o di un libro.

CONCLUSIONE

Le proposte (specie gli artt. 7, 10, 12, 13 e 14) fatte dal Presidente del Comitato di Esperti sono allo stato attuale non abbastanza chiare e premature, e provocheranno uno squilibrio tra la protezione dei diritti del proprietario e la libertà di informazione. L'EBLIDA crede che le nuove tecnologie e i suoi servizi non richiedano adesso una grossa revisione della Convenzione di Berna. L'attuale legge internazionale sul diritto d'autore fornisce una base su cui utenti, biblioteche e proprietari dei diritti continuano ad essere ben serviti.

Qualora dovessero essere prese in considerazione revisioni alla Conferenza Diplomatica del WIPO, l'EBLIDA raccomanda che durante le discussioni vengano presi in esame i commenti fatti in questa Carta di Posizione.

Se le proposte dovessero essere considerate troppo premature, l'EBLIDA raccomanda che a livello nazionale siano effettuate consultazioni e discussioni con gli utenti, specialmente le comunità bibliotecarie, dell'informazione ed accademiche, in modo da fornire proposte più equilibrate.

Eblida, l'Aja, novembre 1996

(Traduzione di Antonella e Francesco Recchini)


Eblida informa. «AIB Notizie». 9 (1997), n. 1, p. 8-11.
Homepage AIB-WEB | Homepage AIB Notizie | Sommario fascicolo 1/97
Copyright AIB, ultimo aggiornamento: 1997-02-09 , a cura di: Andreas Zanzoni