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Editoria elettronica: futuri accordi sul diritto d'autore

di Marco Marandola


L'editoria elettronica pone una serie di nuove opportunità e nuove problematiche, tra cui quella inerente il diritto d'autore. In Italia la legislazione sul diritto d'autore risale a una legge del 1941 più volte integrata per aggiornarla alle nuove esigenze e alle nuove tecnologie. Questa legislazione, sicuramente, non solo non poteva prevedere una tale evoluzione tecnologica, che ci ha portato sempre nuovi e più complessi prodotti multimediali, ma è legata a una concezione di opera protetta in cui si privilegia l'opera come cultura piuttosto che come "informazione". E' naturale, quindi, che la parte più rilevante della legge sia rivolta al materiale cartaceo, dato che alcune tecnologie erano state da poco applicate ed altre sarebbero state introdotte solo successivamente.
La legislazione su alcuni nuovi prodotti (media) fu introdotta con successive integrazioni, provocando alcuni problemi di omogeneizzazione con il corpus normativo preesistente; per tale motivo si è dovuto ricorrere più di una volta a interpretazioni estensive ed analogiche per evitare vuoti legislativi e contraddizioni, e ciò non ha favorito la chiarificazione e semplificazione di alcuni aspetti controversi del diritto d'autore.
Nel campo dell'editoria elettronica, poi, la grande novità del supporto e delle sue applicazioni ha causato un vero "vuoto" legislativo, in quanto la novità del mezzo non permetterebbe l'applicazione analogica di fattispecie simili già regolate dalla legge; con le nuove tecnologie non abbiamo solo nuovi prodotti, ma anche nuovi problemi, ruoli e responsabilità per chi lavora nel settore.
Ogni paese, nel regolare la materia, deve tener conto da un lato delle necessità di armonizzare le legislazioni per i prodotti destinati a un mercato globale sovranazionale, dall'altro delle sue tradizioni storico-legislative ed esigenze sociali.
L'editoria elettronica si presta, più facilmente di altri prodotti, a una circolazione internazionale che porta alla globalizzazione dei mercati. Per una corretta gestione del diritto d'autore, va sottolineato che vi sono due grandi "sistemi" di legislazione, da una parte i cosiddetti paesi del "diritto d'autore", tra i quali il nostro paese rientra pienamente, dall'altro i cosiddetti paesi di copyright. Tra i due sistemi vi sono alcune profonde differenze, tra cui la gestione dei diritti morali e le eccezioni ai diritti economici a favore delle biblioteche e degli utenti finali. In tal senso va osservato che in recenti interventi legislativi nazionali ed europei sono state cercate alcune soluzioni di compromesso che si rifanno ai cosiddetti sistemi di diritto d'autore.
Il legislatore, nazionale e non, ogni volta che un nuovo mezzo si affaccia sul mercato può scegliere se anticipare con una previsione normativa lo sviluppo tecnologico, oppure se seguirlo.
Il primo caso è puramente teorico, perché il legislatore non può prevedere esattamente le conseguenze ed i problemi pratici che possono sorgere nella gestione della nuova tecnologia. Inoltre, una legislazione anticipata potrebbe rivelarsi troppo restrittiva o permissiva, e in tal modo influenzare negativamente il mercato e la diffusione del nuovo prodotto nonché il testo legislativo che potrebbe subire alcune modifiche resesi necessarie in un secondo momento, allontanandosi in tal modo dall'ipotesi legislativa primigenia.
Molto più frequente è il caso in cui l'intervento del legislatore è successivo allo sviluppo e alla diffusione del nuovo prodotto. In tal modo la previsione legislativa è più completa. Durante tale periodo di vuoto legislativo si può applicare la legislazione relativa a un prodotto preesistente, se vi sono gli elementi comuni necessari per rendere le due previsioni se non identiche, almeno simili. In tale periodo, inoltre, si possono avanzare agli organi competenti alcuni suggerimenti come risultato di questa prima esperienza pratica.
Purtroppo alla mancanza di una legislazione su questa nuova materia si aggiunge la difficoltà di applicare analogicamente la legislazione relativa sia al materiale cartaceo, sia ad alcuni prodotti relativamente nuovi, quali ad esempio gli audiovisivi, a causa degli elementi del tutto innovativi di questo nuovo mezzo di circolazione delle opere protette.
Per le prime applicazioni pratiche, nel campo dell'editoria elettronica, sono stati avviati alcuni progetti pilota, finanziati da vari programmi europei, e tra questi ad esempio il NEL (Nuova economia del libro) a cui partecipa anche l'AIB, che ha come finalità la formazione del personale che lavora alla nuova "catena del libro" elettronico partendo dalla sua creazione fino alle biblioteche e all'utente finale.
La materia ha naturalmente interessato, oltre agli organi legislativi e non della Unione Europea, anche le associazioni internazionali di biblioteche (IFLA ed EBLIDA ad esempio) che si sono indirizzate a promuovere ipotesi di accordo tra case editrici e biblioteche nella creazione e gestione di prodotti elettronici. EBLIDA stessa sta promuovendo alcune ipotesi di accordo che verranno presentate in Italia, a Milano, nel workshop su ECUP (European Copyright User Platform) che si terrà il 7-8 aprile; in quella sede si discuterà dell'opportunità e delle modalità di una possibile introduzione anche in Italia di tali accordi.
L'istituto dell'accordo (dal termine originario anglosassone agreement) è nuovo per il nostro sistema giuridico e affonda le sue origini nei sistemi anglosassoni, in cui essendo lo Stato (legislatore) meno presente le parti vengono invitate a negoziare e a regolare da sole i loro interessi.
A mio avviso per poter trasferire tale agreement nella nostra pratica, bisogna partire da alcune considerazioni. Prime tra tutte:

  1. sollecitare un dibattito interno tra i bibliotecari;
  2. formare una coscienza dei problemi e ricercare le possibili soluzioni;
  3. organizzare una struttura negoziale con le parti interessate per avviare la discussione.

Una eventuale discussione sulle ipotesi di accordo sulla gestione del diritto d'autore per l'editoria elettronica non dovrebbe comunque prescindere dalla considerazione della legislazione di diritto d'autore vigente in Italia in favore delle biblioteche. Si può, quindi, essere favorevoli a un accordo sull'editoria elettronica che permetterebbe una gestione delle nuove tecnologie concordata tra le parti; tale accordo avrebbe l'indubbio vantaggio di dirimere sul nascere ogni controversia, favorendo, così, la diffusione, e di rappresentare un interessante precedente per risolvere eventuali futuri disaccordi su questa materia.
Tuttavia, l'accordo per essere vantaggioso per tutti, dovrebbe da un lato tutelare l'investimento effettuato e garantire i diritti morali ed economici degli autori ed editori, dall'altro tutelare il particolare ruolo delle biblioteche ed il suo grande impatto con il pubblico.
Ben vengano dunque le ipotesi di accordo sull'editoria elettronica, purché il mondo bibliotecario si presenti con idee ed obiettivi chiari e precisi.

MARANDOLA, Marco. Editoria elettronica: futuri accordi sul diritto d'autore. «AIB Notizie», 9 (1997), n. 3, p. 8-9.
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Copyright AIB, ultimo aggiornamento 1997-04-05 , a cura di: Andreas Zanzoni