Si è ritenuto di raccogliere almeno parte della documentazione fin qui utilizzata predisponendo un vero e proprio dossier che abbiamo chiamato Raccolta di materiali premettendo ad esso un resoconto dell'attività del gruppo. Copia può essere richiesta alla sede nazionale dell'AIB o a Fernando Venturini, coordinatore del gruppo (Biblioteca della Camera dei deputati, via del Seminario 76, 00162 Roma, tel.: 67609180; fax: 6786886; e-mail: MD4820@mclink.it). Di seguito si riporta una sintesi dell'introduzione al dossier. Il testo completo sarà tra breve consultabile anche presso la pagina WEB dell'AIB (www.aib.it).
La definizione di "pubblicazione ufficiale". Un'ipotesi: dalla pubblicazione ufficiale alla pubblicazione di fonte istituzionale
Sul piano della definizione si può fare riferimento a tre prospettive principali:
- vi è una definizione ufficiale dell'IFLA che è molto ampia e che sostanzialmente rinvia l'ufficialità del documento all'ufficialità dell'ente responsabile, trascurando completamente il contenuto del documento stesso. Tale prospettiva è frutto di un lavoro interno alla professione bibliotecaria. Questa definizione inoltre comprende almeno una parte della letteratura grigia amministrativa poiché include qualunque documento che non sia destinato alla sola circolazione interna.
- Vi è una serie di definizioni "normative" (che si rinvengono, cioè, in varie norme giuridiche) che invece tendono a individuare il contenuto di ufficialità di un documento e talvolta elencano una serie di categorie di documenti.
- Vi è, infine, la prassi delle bibliografie nazionali di pubblicazioni ufficiali dove l'orientamento è oscillante. In alcune bibliografie si considerano ufficiali le pubblicazioni di qualunque ente pubblico, relative a qualunque argomento. Altre bibliografie (Svezia, Finlandia, Germania) escludono le pubblicazioni delle università. Quella francese separa le pubblicazioni a carattere tecnico scientifico da quelle a carattere amministrativo o "ufficiale" in senso più lato.
Il gruppo di studio ritiene
che l'espressione "pubblicazione ufficiale" sia largamente
insoddisfacente
se la cosiddetta "ufficialità" è intesa
come espressione dell'attività o della volontà dell'ente.
Infatti, in questo senso, l'ufficialità si riferisce al
contenuto e rende molto discrezionale e di fatto impossibile una
definizione.
In realtà tale concetto
ha un preciso significato sul piano giuridico (riguardo ai giornali
ufficiali si parla di presunzione di conoscenza per gli atti ivi
pubblicati) e qualche utilità sul piano catalografico dove
l'ufficialità ha delle conseguenze sulla scelta dell'intestazione.
Sul piano del controllo bibliografico si tratta, invece di un
concetto inutilizzabile tanto più se si ipotizza un'agenzia
bibliografica distinta per le pubblicazioni ufficiali. Non a caso,
infatti, nessuna bibliografia di pubblicazioni ufficiali si basa
su un concetto contenutistico di pubblicazione ufficiale. In particolare,
la tradizione anglosassone è molto più pragmatica
e definisce pubblicazione ufficiale (official publication
oppure government publication, quest'ultima espressione
riferita, negli Stati Uniti, a tutte le pubblicazioni di enti
federali) qualunque pubblicazione edita o curata da ente pubblico.
Da questa tradizione deriva la definizione IFLA. In conclusione
sembra più opportuno parlare di "pubblicazioni di
fonte istituzionale" oppure di "pubblicazioni di fonte
amministrativa".
Anche tenendo conto di questo,
è innegabile che le pubblicazioni curate o edite da enti
pubblici non sono tutte uguali e diverso può essere il
loro peso anche ai fini del controllo bibliografico e delle politiche
di disponibilità e diffusione. All'interno delle pubblicazioni
di fonte istituzionale si può parlare di una serie di cerchi
concentrici che delimitano concetti via via più ampi.
- Un primo nucleo è
rappresentato da pubblicazioni che sono previste nel loro stesso
contenuto da una norma. Si va dalla Costituzione che prevede la
Gazzetta Ufficiale, al decreto ministeriale istitutivo di una
commissione governativa e che prevede un rapporto finale.
- Un secondo nucleo, molto
più ampio, comprende tutte le pubblicazioni curate o edite
da enti pubblici nelle quali la responsabilità editoriale
o redazionale, anche se non esclusiva, risulti evidente dalla
presenza del nome dell'ente sul frontespizio o sul suo sostituto.
- Un terzo nucleo è
quello che arriva fino a comprendere le pubblicazioni alle quali
un ente pubblico abbia partecipato in qualunque modo, anche nella
sola funzione di sponsor o di ente patrocinatore o attraverso
un contributo finanziario alla pubblicazione.
Queste categorie possono essere
utilizzate per diverse finalità. Ai fini del controllo
bibliografico nazionale il gruppo di studio ritiene corretto limitarsi
al secondo nucleo, cioè a tutte le pubblicazioni nelle
quali risulta un qualche legame editoriale o redazionale tra l'ente
e la pubblicazione espresso dalla presenza del nome dell'ente
sul frontespizio.
I confini degli enti pubblici>
Qualunque sia la definizione
di p.u., vi è la necessità di individuare gli enti
pubblici che sono potenziali produttori di p.u., cioè
definire, oltre al prodotto, anche la fonte amministrativa.
Su questo piano sembra necessario ricorrere al metodo elencativo
che del resto caratterizza tutta la più recente legislazione
italiana, distinguendo due grandi categorie di istituzioni pubbliche:
le istituzioni costituzionali e amministrative, le istituzioni
pubbliche della ricerca scientifica.
Le pubblicazioni di queste
due categorie sono diverse perché diverse sono le funzioni.
Generalmente, nel settore della ricerca la pubblicazione è
prodotto finale e non strumentale ad altre attività. Diversa
è anche la situazione del controllo bibliografico: le pubblicazioni
degli enti di ricerca sono sottoposte al controllo bibliografico
del settore disciplinare nel quale è inserito l'ente di
ricerca o l'istituto universitario e su di esse si esercita con
più efficacia il controllo bibliografico generale. Anche
per la letteratura grigia di questo settore assai più ampie
sono le possibilità di individuazione e diffusione.
La quantificazione delle pubblicazioni di fonte istituzionale
Il gruppo di lavoro si è
posto il problema di quantificare le pubblicazioni di fonte istituzionale.
Si è partiti da un dato di Giuseppe Vitiello (Il deposito
legale nell'Europa comunitaria, Milano: Bibliografica, 1994)
di circa 1000 pubblicazioni ufficiali ricevute ogni anno dalla
BNF. Per verificarlo si è ricorsi alla consultazione di
cataloghi specializzati e, per quanto riguarda le pubblicazioni
a livello regionale e locale, ad un questionario inviato a tutti
i consigli regionali.
Sulla base di questi sondaggi,
nel complesso, con esclusione delle pubblicazioni di ente locale,
si può pensare ad una cifra complessiva di circa 2000/2500
unità documento ogni anno.
Il controllo bibliografico delle pubblicazioni di fonte istituzionale
Si è partiti dall'idea
che, nel settore pubblico, l'informazione bibliografica deve essere
parte di una più generale politica di accesso alle fonti
amministrative e istituzionali. In base a queste finalità
il gruppo di studio ritiene possibile abbozzare alcuni principi
di fondo di un ipotetico - e ideale - controllo bibliografico
delle pubblicazioni ufficiali:
Il principio dell'integrazione
tra pubblicazioni di fonte istituzionale e letteratura grigia
amministrativa:il
passaggio dal concetto di pubblicazione ufficiale al concetto
di pubblicazione di fonte amministrativa comporta la necessità
di superare, nell'interesse dell'utenza, una distinzione netta,
tra pubblicazione convenzionale e documento di letteratura grigia.
La stessa definizione IFLA comprende tra le pubblicazioni ufficiali
tutti i documenti che abbiano una diffusione all'esterno.
Il principio del decentramento:
se il controllo bibliografico deve svolgersi molto in profondità
non può estendersi eccessivamente. La sua utilità
deriva anche dal fatto di rispecchiare la produzione documentaria
di un determinato comparto istituzionale. Vi dovrà essere
quindi quantomeno una suddivisione tra centro e periferia.
Il principio dell'integrazione
tra controllo e disponibilità e tra fonti su diverso supporto:
in virtù del particolare contenuto informativo delle p.u.,
il controllo bibliografico dovrebbe avere caratteristiche fortemente
orientate al servizio verso l'utenza finale. Per esempio: informazioni
sulla disponibilità del documento; servizio di riproduzione
dei documenti a circolazione limitata (attraverso accordi con
le amministrazioni produttrici); forte correlazione dell'informazione
bibliografica con l'informazione elettronica (ad es.: anagrafe
delle banche dati informative e delle risorse Internet). A questo
fine dovrebbe nascere un coordinamento tra i più importanti
soggetti che, in questo settore, hanno responsabilità diverse:
di produzione, diffusione e conservazione dei documenti e delle
informazioni pubbliche. Si segnala, da questo punto di vista,
il dibattito in corso in Europa e negli Stati Uniti relativamente
agli effetti delle nuove tecnologie sui tradizionali canali di
diffusione delle informazioni di fonte pubblica (integrazione
tra fonti a stampa e fonti elettroniche; impatto di Internet).
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Le pubblicazioni ufficiali nel recente DDL sulla riforma del deposito obbligatorio
DDL Senato N. 1031, art. 6 così come approvato nella seduta Comm. Istruzione dell'8 aprile 1997:
1. Fermi restando gli obblighi
di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di
consegnare tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato
della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati
e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia
e giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal regolamento
attuativo delle presente legge, delle quali sono editori in proprio,
o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate
ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento
e Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti
della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi,
della biblioteca della regione che sarà individuata con
decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Oltre a quanto previsto
nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro
ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta,
alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della
Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero
di grazia e giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione
edita da loro o con il loro contributo.
3. I criteri e le modalità
del deposito delle pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e
delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla
commissione di cui all'articolo 9.
Il disegno di legge governativo
sulla riforma del deposito legale degli stampati approvato in
prima lettura al Senato stabilisce, per le pubblicazioni ufficiali,
un obbligo di deposito a favore delle due biblioteche parlamentari,
della Biblioteca del Ministero di grazia e giustizia e a favore
delle biblioteche dei consigli regionali per ciò che riguarda
le pubblicazioni ufficiali delle regioni e degli enti locali della
regione. Si prefigura, in sostanza, un modello decentrato di controllo
delle pubblicazioni di fonte istituzionale e si assegna un ruolo
preminente a biblioteche diverse dalle biblioteche nazionali.
Per quanto riguarda le due biblioteche parlamentari si tratta
di una soluzione che è presente in altri paesi (Svezia,
Finlandia e Giappone) e che sembra abbastanza coerente con il
patrimonio di tali biblioteche e con la storia della legislazione
italiana sul diritto di stampa che, dall'inizio del secolo - e
nella legge del 1939 attualmente vigente - prevede un deposito
obbligatorio a favore di Camera e Senato di tutte le pubblicazioni
edite dallo stato o con il suo concorso finanziario. Tuttavia,
se l'idea di fondo sembra condivisibile, il testo del disegno
di legge Veltroni presenta incongruenze che rischiano di compromettere
le finalità fissate dall'art. 2 del DDL stesso (raccolta,
conservazione e disponibilità dei documenti, produzione
e diffusione di servizi bibliografici).
- Il ruolo delle due biblioteche
parlamentari e della Biblioteca del Ministero di grazia e giustizia
non è chiaro.
Si tratta di tre enti, tutti localizzati a Roma, per i quali è
difficile immaginare quali compiti - necessariamente distinti
- dovranno avere nell'ambito del controllo bibliografico di un
materiale relativamente limitato come le p.u. E' da tenere presente,
inoltre, che almeno due di queste biblioteche non sono accessibili
ad un pubblico indifferenziato.
- Si esprime un giudizio
fortemente negativo su tutte le ipotesi di deposito a richiesta
- destinate, tra l'altro, a generare comprensibili proteste in
particolare tra gli editori di pubblicazioni universitarie e scientifiche
- che negli art. 6 e 7 viene ipotizzato a favore di ben 4 enti
(Camera, Senato, CNR, MGG).
- L'idea di rinviare la definizione
di p.u. ad uno strumento regolamentare è positiva sia per
la sottintesa riconosciuta necessità di una definizione,
sia per la scelta di non affidarla ad uno strumento rigido come
la legge. Tuttavia il riferimento, nel comma 2 dell'art. 6, a
non meglio precisate "altre pubblicazioni" comunque
edite da enti pubblici può generare effetti molto negativi.
Può, da un lato, spingere ad una definizione restrittiva
di p.u., ricadendo nell'equivoco del contenuto, con il risultato
di abbandonare gran parte delle pubblicazioni di fonte amministrativa
all'incertezza del "deposito a richiesta". Inoltre,
successivamente alla eventuale definizione, può generare
difficoltà di identificazione del discrimine tra p.u. e
"altra pubblicazione" con conseguenti incertezze nel
controllo bibliografico e contro l'interesse dell'utenza.
- Il gruppo di lavoro auspica
quindi che nel regolamento si giunga ad una definizione ampia
di p.u. nel senso di pubblicazione di fonte istituzionale e cioè
comunque riconducibile ad una responsabilità intellettuale
o editoriale dell'ente pubblico, anche attraverso l'elencazione
degli enti o delle categorie di enti interessati. Potranno restare
separate le pubblicazioni edite con il mero contributo di enti
di studio e ricerca (CNR, Università) sulle quali il deposito
a richiesta non danneggerebbe la coerenza del controllo bibliografico
delle pubblicazioni di fonte istituzionale.
- Non è chiara qual
è la suddivisione di compiti tra biblioteche parlamentari,
biblioteca del MGG e biblioteche dei consigli regionali. Queste
ultime sarebbero responsabili delle pubblicazioni ufficiali regionali
e sub regionali per le quali tuttavia non sembra escluso l'obbligo
di deposito anche a favore delle biblioteche parlamentari e del
MGG.
- L'idea del deposito obbligatorio
a favore delle biblioteche di consiglio regionale sembra basata
sul parallelismo con le biblioteche delle due camere ed è
coerente con alcune leggi regionali che già prefigurano
qualcosa di simile. Tuttavia, dalla circolare inviata a tali biblioteche
dal gruppo di studio dell'AIB nel settembre 1996 per verificare
l'attuabilità di una tale norma, si desume che ben poche
sono le strutture in grado di realizzare un progetto di controllo
(raccolta, conservazione, disponibilità) delle p.u. regionali
e locali. In molti casi non è la biblioteca o il centro
di documentazione del consiglio regionale la struttura più
forte e quindi più adatta ad assumersi un tale compito.
Da questo punto di vista, è positiva la previsione di un
momento consultivo della Conferenza stato regioni. Sembra necessario
comunque un coordinamento con la norma che prevede l'invio di
una delle copie di deposito obbligatorio ad una biblioteca regionale
individuata con successivo regolamento.
- Per quanto riguarda le pubblicazioni
degli enti della ricerca scientifica, viene creata, con l'articolo
7, una norma di privilegio a favore della Biblioteca centrale
del CNR che attraverso il cosiddetto "deposito a richiesta"
si vede assegnare il diritto di richiedere qualunque pubblicazione
a carattere scientifico senza assumere nessuna responsabilità
né nell'ambito delle p.u., né nell'ambito, più
generale, del controllo bibliografico nazionale.