di Giovanni Lazzari
Sì, anche la "Bassanini 2" riguarda
le biblioteche, in quanto istituzioni della pubblica amministrazione,
in quanto servizi pubblici locali, anche le biblioteche sono coinvolte
nel processo di riforma e semplificazioni amministrative, previsto
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo, la cosiddetta "Bassanini 2", appunto.
Se più evidente è l'impatto della legge n. 59/1997
sull'organizzazione bibliotecaria nazionale e locale, e tale evidenza
si concretizzerà con l'esercizio della delega conferita
al Governo, in materia di trasferimento di competenze a regioni
ed enti locali; se parimenti evidente sarà la portata innovativa
della riforma costituzionale in discussione alla Commissione bicamerale,
che disegna una Repubblica federale fondata sul principio di sussidiarietà
e che ribalta il criterio dell'attribuzione residuale delle competenze
dallo Stato alle regioni (individuando con precisione i limiti
delle attribuzioni statali); se altrettanto incedente sarà,
pur se in settori specifici e non generalmente, la riforma del
Ministero per i beni culturali e ambientali, orientato a definirsi
come Ministero delle attività culturali, anche la
legge n. 127/1997 ci interessa da vicino.
Essa ha disposto una serie ampia e particolareggiata di norme
in materia di semplificazione amministrativa, di velocizzazione
della macchina burocratica, di riforma dei controlli, di razionalizzazione
dell'attività dei comuni, di competenze dei servizi e di
opere pubbliche, di pubblico impiego e di università, tutte
orientate ai principi dell'efficienza dei servizi al cittadino
e dell'autonomia, alla volontà di rimuovere gli impacci
formalistici all'azione amministrativa, privilegiando il risultato,
l'obiettivo sulla procedura.
Quello che a me pare l'impatto più interessante per la
nostra professione è la parte riguardante l'attività
e l'ordinamento degli enti locali - in attesa della riforma della
legge n. 142/1990, attualmente in discussione in Parlamento, che
inciderà sulle forme di gestione e di cooperazione dei
servizi pubblici locali - ed in particolare le norme in materia
di personale, che, quando esplicheranno pienamente la loro efficacia,
potranno incrementare il processo di autonomia e di responsabilità
gestionale degli uffici, rispetto alle prerogative ed alle funzioni
di indirizzo e di controllo degli organi elettivi.
La revisione dei compiti e dello status dei segretari comunali
e la previsione del city manager per i comuni con oltre
15.000 abitanti, ma in condivisione per convenzione anche per
i comuni minori (ricordiamo, a questo proposito, la tavola rotonda
dell'ultimo congresso AIB con i direttori generali di Trieste
e di Udine), l'attribuzione delle competenze di livello dirigenziale
anche a personale di VI qualifica funzionale nei piccoli Comuni
(e quindi la possibilità, anche per il dipendente di VI
livello, di essere titolare delle responsabilità del Piano
esecutivo di gestione), le stesse norme di semplificazione burocratica
danno nuovi strumenti di autonomia e di responsabilità,
e quindi di efficienza e di efficacia, al dipendente-bibliotecario.
La gestione del PEG: Piano esecutivo di gestione, ex D.lgs. 77/1995,
ovvero l'attribuzione di un budget da parte della giunta
comunale al dipendente, il quale diviene autonomamente responsabile
della gestione, del conseguimento degli obiettivi predefiniti,
dei risultati del servizio affidatogli, in molte realtà
locali può essere la risposta alle esigenze di efficienza
e di snellezza amministrativa del servizio bibliotecario, può
essere una forma efficace di autonomia. Questo laddove non si
ritenga opportuno ricorrere a quegli strumenti innovativi previsti
dalla legge n. 142/1990 e già utilizzati riguardo alla
gestione (ad esempio l'istituzione) e alla cooperazione (ad esempio
il consorzio) dei servizi, tanto più oggi, alla vigilia
della riforma della legge n. 142/1990, in cui si prevede la nuova
regolamentazione della gestione associativa dei servizi nei piccoli
comuni che hanno giustamente rifiutato gli istituti della fusione
o dell'unione, stravolgenti la loro identità stessa.
Si intuisce subito come il combinato disposto di queste norme
possa essere utilizzato nelle piccole realtà, senza bardature
istituzionali e strutturali, per la gestione del servizio bibliotecario
in forma sistemica e si rafforza anche la previsione della necessità
che, come corrispettivo dell'autonomia e della responsabilità
del bibliotecario, la sua qualificazione professionale sia giuridicamente
garantita.