Il Codice di comportamento non è un codice di norme giuridiche ma un complesso di principi morali e di indirizzo al quale tutti i membri dell'Associazione italiana biblioteche hanno l'obbligo di conformarsi nel loro operato all'interno dell'Associazione.
1. Doveri di chi riveste cariche sociali
Le raccomandazioni che seguono
si riferiscono a chi ricopre cariche sociali in senso stretto,
a chi ricopre altri incarichi comunque affidati dall'Associazione
e ai componenti di organi collegiali di carattere statutario e
non.
1.1. Chi riveste cariche sociali
si impegna a perseguire, nello svolgimento del suo mandato, gli
interessi dell'Associazione, operando con correttezza e imparzialità.
1.2. Chi riveste cariche sociali,
e in modo particolare il Presidente nazionale e i Presidenti regionali
per la loro funzione di rappresentanza (nazionale o territoriale)
di tutti i soci, si impegna a mantenere una corretta, chiara e
trasparente separazione fra le attività svolte in questa
veste e quelle svolte nell'ambito della propria posizione di lavoro
o comunque in ambiti diversi dall'AIB.
1.3. Chi riveste cariche sociali
si astiene dall'intervenire e deliberare, o dall'influenzare deliberazioni
di altri, in ogni materia che coinvolga direttamente o indirettamente
il proprio interesse personale, o quello di parenti o familiari.
Chi riveste cariche sociali si impegna a dichiarare tutte le situazioni
di diritto e di fatto, che lo riguardano, che potrebbero direttamente
o indirettamente configurare l'emergenza di conflitti di interesse
con l'Associazione.
1.4. Chi riveste cariche sociali
ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni previste
e di espletare gli incarichi a lui assegnati. Per gli organi collegiali
non elettivi, il coordinatore, sentito l'interessato, ha facoltà
di richiedere al CEN o al CER competente la sostituzione di un
membro che, per qualsiasi ragione, non abbia partecipato o collaborato
attivamente ai lavori.
2. Doveri del socio nei confronti dell'Associazione
2. Doveri del socio nei confronti dell'Associazione
2.1. Nelle attività
svolte al di fuori dell'Associazione, il socio si astiene da ogni
discriminazione in favore o a sfavore di coloro che sono iscritti
all'Associazione. Non costituiscono discriminazioni le offerte
di condizioni di favore o altre facilitazioni per la fornitura
di prodotti, servizi, ecc.
2.2. Il socio che riveste
una funzione pubblica, nella sua attività, si astiene dal
procurare vantaggi indebiti all'Associazione. Tuttavia, una biblioteca
o altra istituzione può sostenere e favorire le attività
dell'Associazione, compresa la partecipazione a convegni, corsi
e riunioni, in quanto le ritenga utili allo sviluppo delle biblioteche
e all'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.
3. Diritti del socio nei confronti dell'Associazione
3.1. Ogni socio ha diritto
di partecipare su un piano di parità con gli altri alla
vita dell'Associazione. L'Associazione sostiene l'utilità
della partecipazione alle sue iniziative e attività di
carattere scientifico e professionale (corsi, convegni, incontri,
ecc.), in orario di lavoro e a spese degli enti di appartenenza.
3.2. L'Associazione, riconoscendo
l'esistenza di differenze di condizione professionale e personale
fra i soci che possono limitarne le possibilità effettive
di partecipazione (compreso il ricoprire cariche sociali), opera
in maniera da favorirne equamente la massima partecipazione attraverso:
- lo sviluppo di forme di
partecipazione a distanza, offerte anche dalle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione;
- la disseminazione delle
attività sul territorio nazionale e, per le Sezioni, su
quello regionale;
- una appropriata scelta del
calendario e degli orari delle attività, sul piano nazionale
e regionale;
- l'impegno per superare tutti
gli ostacoli di carattere istituzionale alla partecipazione alle
attività dell'Associazione;
- un efficiente impiego del
tempo previsto per le diverse attività;
- il contenimento dei costi
di partecipazione alle attività, con l'offerta, per quanto
possibile, di opzioni particolarmente economiche.
L'Associazione può
prevedere, per attività nazionali o regionali, forme di
sostegno per la partecipazione di soci in condizioni professionali
di particolare disagio.
3.3. L'Associazione stimola
l'impegno dei soci nelle proprie attività, comprese le
candidature alle cariche sociali e la disponibilità a svolgere
incarichi associativi. Spetta particolarmente alle Sezioni regionali
impegnarsi per coinvolgere i soci nei primi incarichi associativi.
3.4. Ogni socio ha diritto
di intervenire personalmente, nell'Assemblea regionale e in quella
generale, o indirizzandosi per iscritto agli organi sociali, su
qualsiasi tema o questione che ritiene meritevole di interesse.
Agli interventi dei soci è assicurata pubblicità,
per quanto possibile, negli organi di informazione e negli strumenti
di comunicazione dell'Associazione. Sulle questioni proposte gli
organi sociali competenti sono tenuti a pronunciarsi nel più
breve tempo possibile.
3.5. I verbali delle sedute
di ogni organo sociale, insieme ai documenti da essi presi in
esame e agli atti conseguenti, sono pubblici e possono essere
consultati, o richiesti in copia, da ogni socio. In ogni caso,
delle attività svolte e delle persone che vi hanno partecipato
si dà notizia negli organi di informazione dell'Associazione,
con il calendario delle riunioni degli organi sociali, i relativi
ordini del giorno e verbali, anche in estratto.
3.6. L'Associazione rispetta
il diritto dei soci alla riservatezza, secondo la legge vigente
e altri provvedimenti che potranno rendersi necessari. In particolare,
i dati anagrafici o d'altro genere forniti da ciascun socio per
le esigenze dell'Associazione non potranno essere comunicati ad
altri, senza il suo consenso, per scopi commerciali o promozionali.
4. Incompatibilità e cumulo fra cariche e altri incarichi sociali
Le incompatibilità
fra le principali cariche sociali sono definite nello Statuto.
Tuttavia, per facilitare la partecipazione e il ricambio negli
incarichi associativi, si aggiungono ulteriori indicazioni, non
tassative ma fortemente raccomandate, in mancanza di eccezionali
motivazioni in contrario.
4.1. La presenza in uno degli
Organi nazionali (compreso il Consiglio dei Presidenti) esclude
altri incarichi di coordinamento di Commissioni e Gruppi di studio,
salvo che di carattere occasionale.
4.2. La presenza in organi
collegiali, anche quando non previsto dallo Statuto, è
limitata, consecutivamente, a due mandati del Comitato esecutivo
nazionale. Si computano come mandati interi le frazioni superiori
a diciotto mesi, dalla data della nomina.
4.3. Un organo collegiale
non può assegnare incarichi retribuiti a propri componenti.
Ai membri del CEN, del Consiglio dei Presidenti, del Collegio
sindacale e del Collegio dei probiviri non sono assegnati incarichi
retribuiti anche da altri organi dell'Associazione.
4.4. L'Associazione evita
di concentrare numerosi incarichi su uno stesso socio e favorisce
la rotazione fra incarichi in ambito regionale, di carattere tipologico,
di carattere tematico e nelle strutture operative nazionali, al
fine di potersi giovare in varie forme del contributo dei soci
più impegnati e disponibili, favorendo una più piena
conoscenza dei diversi ambiti di attività e un naturale
ricambio nei singoli incarichi.
5. Incarichi conferiti da organi dell'Associazione
5.1. Gli incarichi conferiti
da organi dell'Associazione o per suo conto, di qualsiasi genere
(politico, organizzativo, tecnico, ecc.), sono conferiti sulla
base della competenza e dell'impegno delle persone disponibili,
tenendo conto in particolare del contributo precedentemente recato
alle attività dell'Associazione.
5.2. Nei limiti di quanto
indicato al punto precedente, e in particolare per la composizione
degli organi collegiali non elettivi, statutari e non statutari,
l'Associazione si impegna per una equa partecipazione di soci
con differenti condizioni di genere, di tipologia e di condizione
professionale, oltre che di diversa provenienza geografica.
5.3. Le persone che ricevono
un incarico associativo sono responsabili, con la più ampia
autonomia operativa, di espletarlo in accordo con le linee programmatiche
concordate e con i principi di imparzialità, di efficienza
e di trasparenza.
5.4. Dell'attività
svolta e degli incarichi assegnati vengono regolarmente informati
tutti i soci, nelle forme più idonee ad assicurare una
informazione tempestiva e capillare e la possibilità di
formulare richieste di chiarimenti e osservazioni.
5.5. L'operato di chiunque
abbia incarichi associativi è regolarmente verificato dagli
organi che hanno conferito l'incarico, sentito l'interessato,
con la possibilità sia per i singoli soci sia per gli altri
organi associativi di formulare osservazioni, critiche e proposte.
Sono in questo modo garantiti il diritto al controllo da parte
di ciascun socio e il diritto/dovere che le singole attività
siano efficaci e coerenti con l'indirizzo dato dagli organi a
cui ciò spetta per statuto
6. Rapporti economici e con imprese e operatori privati
6.1. Per le sue attività,
l'Associazione fa ricorso ordinariamente all'opera volontaria
di chi ricopre incarichi sociali e dei suoi soci in genere. Sono
di norma svolte a titolo volontario e gratuito le attività
di elaborazione scientifica e politica, comprese la partecipazione
a organi collegiali, la redazione di documenti, la collaborazione
ordinaria alla stampa associativa e all'attività editoriale,
le relazioni e interventi al congresso o in incontri di analoga
natura. È previsto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute, nelle forme contemplate dalle apposite norme.
6.2. Quando sia opportuno
per la natura delle attività da svolgere e la convenienza
per il conseguimento dei risultati, l'Associazione può
utilizzare per le proprie esigenze interne anche prestazioni di
lavoro, professionali e di servizi retribuite o compensate. Sono
di norma compensate le attività onerose o complesse di
carattere amministrativo o tecnico e quelle di formale carattere
didattico. Le collaborazioni compensate hanno di norma natura
di supporto all'attività di organi e incarichi sociali.
La valutazione di queste opportunità
e la scelta comparativa del partner o collaboratore spettano agli
organi competenti e sono adeguatamente motivate.
6.3. Per attività con
una visibilità esterna (servizi ai soci, attività
editoriale, ecc.) l'Associazione ricerca, quando opportuno, la
collaborazione di qualificate aziende, con attenzione alla reciproca
convenienza, garantendo una valutazione comparativa anche informale
di qualità ed economicità. In queste attività,
l'Associazione cura la prosecuzione di collaborazioni positive
e le possibili sinergie tra più attività collegate,
evitando nel contempo che queste collaborazioni si restringano
o si concentrino su una o pochissime aziende, con il rischio di
concedere indebiti vantaggi competitivi o di offuscare la piena
autonomia dell'Associazione e l'indispensabile distinzione di
ambiti e ruoli rispetto ai suoi partner.