l Collegio dei Probiviri viene chiamato, secondo le modalità indicate negli artt. successivi, a pronunciarsi:
A) sui provvedimenti disciplinari;
B) sulle controversie tra gli organi sociali, tra
i soci, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle
attività sociali;
C) sull'interpretazione dello statuto e dei regolamenti
di attuazione dello stesso.
La competenza del Collegio sulle predette materie
ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili.
Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro
campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità
civili e penali e di risarcimento del danno.
Si procede disciplinarmente nei confronti dell'iscritto che:
A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo
Statuto, dai regolamenti, dal codice deontologico e da quello
di comportamento, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
B) tenga una condotta in contrasto con i principi
della deontologia professionale;
C) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine,
degli interessi e delle finalità dell'Associazione.
L'azione disciplinare è promossa dal Presidente
dell'Associazione, qualora se ne ravvisino i presupposti, sentito
il parere del CEN, sia d'ufficio che su segnalazione di qualunque
socio.
Qualora l'azione disciplinare interessi membri degli
organi sociali, il parere del CEN assume valore vincolante.
Il Presidente dell'Associazione, anche prima che
il procedimento disciplinare abbia avuto inizio, può disporre
provvedimenti cautelari, compresa la sospensione provvisoria da
ogni attività sociale. In caso di inadempienze amministrative
da parte di una sezione regionale, può decidere l'invio
d'ispezioni per l'acquisizione di elementi e/o nominare un commissario
che provvederà alla gestione ordinaria e alle opportune
verifiche.
Ispettori e commissario potranno essere scelti anche
tra professionisti esterni all'Associazione; tutti i soci devono
prestare loro la necessaria collaborazione.
L'atto di deferimento al Collegio dei Probiviri,
oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere
l'esposizione dei fatti che ne sono causa, l'indicazione di eventuali
mezzi di prova, gli accertamenti e i provvedimenti cautelari già
disposti.
Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento, deve
tempestivamente trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la
produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati
necessari.
Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare
periti e consulenti, ascoltare testi.
Detta, in relazione agli specifici casi, le regole
e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo
comunque il contradditorio tra le parti, anche disponendone l'audizione
personale.
Nelle more della pronuncia, anche su istanza del
Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre
provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati,
ma non porre anticipatamente termine all'ispezione o al commissariamento.
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro sei mesi dalla ricezione dell'atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
1) censura;
2) sospensione a tempo determinato;
3) radiazione.
Qualunque controversia insorta tra gli organi sociali,
tra i soci o tra i primi e i secondi, deve essere sottoposta dagli
interessati al CEN che, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente
e sempre che ne ravvisi la fondatezza, la sottopone al Collegio
dei Probiviri.
Solo nel caso in cui lo stesso CEN sia parte della
controversia il Collegio dei Probiviri potrà essere investito
dagli interessati in via diretta.
Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria
istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti,
pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello
Statuto e nei regolamenti dell'Associazione. È fatto salvo,
in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali
di equità.
Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme
dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso,
il CEN, d'ufficio o su segnalazione di qualunque socio, sempre
che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere
al Collegio dei Probiviri l'interpretazione.
L'interpretazione dovrà comunque essere fornita
alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.
Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede
legale dell'Associazione.
Il Consiglio dei Probiviri è regolarmente
costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera
a maggioranza.
In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio
si provvederà alla sostituzione con il primo dei membri
supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali
procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno
dei membri effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per
oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si
procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei
supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione
dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica
fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso
su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri,
lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri
supplenti.
Nei provvedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi
rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive
e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione, ove necessario, ne cura l'attuazione.