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La finanziaria




Il bilancio 1999 e il documento collegato offrono notevoli spunti di riflessione anche ai non addetti ai lavori pur nella complessità della manovra e della stessa esplicitazione in testo scritto.
I quadri economici e finanziari e l'articolato del collegato consentono di leggere una sia pur certo non esaustiva e sufficiente attenzione e intenzione di programmazione delle risorse dallo Stato agli enti locali anche per i beni culturali. In specifico per il Ministero dei Beni e delle attività culturali, tra i vari quadri economici si imputano cifre per interventi rivolti a realtà non statali, confermando quanto già dichiarato dal ministro Melandri in una delle sue prime interviste e prevedendo nel bilancio di previsione triennale 1999-2001 (allegato c/3 del testo della legge 23 dicembre 1998, n. 454), 56 miliardi in totale in prevalenza per interventi infrastrutturali ed edilizi in genere per beni culturali e biblioteche che transiteranno attraverso il CIPE, per la gran parte, per iniziare la procedura di recepimento.
Inoltre della finanziaria va menzionato l'articolo 80 "Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro..." e per esso il comma 4, dedicato alla formazione e al suo finanziamento e questo va inserito nel più vasto progetto per l'occupazione che sarà, si spera, terreno di sostanza per l'operatività del "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" che a sua volta aveva recepito la normativa per il finanziamento della legge 196/1997 sulla formazione.
Gli spunti, come si diceva in apertura, sono molti e su di essi si ritornerà per singolo caso. Sembra qui auspicabile la riapertura di un dibattito su alcune delle scelte più controverse e complesse: i libri in comodato nelle scuole, iniziativa realizzata anche nel passato e spesso gravata sulle biblioteche scolastiche, senza che questo onere significasse comunque e sempre maggiori finanziamenti per le strutture e ancora, alla voce entrate del collegato del Bilancio al Capo V - Beni immobili statali - le ipotesi di cessioni, dismissioni ed altro per il patrimonio dello Stato.
Da ultimo va ricordato l'impegno dell'Aib durante il periodo dei lavori preparatori della finanziaria già nel governo Prodi a tutela delle realtà bibliotecarie, nei lavori per l'individuazione di risorse per le strutture. L'impegno ha contribuito alla provvisorietà delle somme per gli enti non statali di cui in apertura di questa nota.


Articolo 27
Fornitura gratuita dei libri di testo


1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni e integrazioni.
2. Le ragioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del ministro dell'Interno, di intesa con il Ministro della Pubblica istruzione, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del ministro della Pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000 al termine del quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso Testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.

Articolo 32
Alienazione di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province


1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del ministero per i Beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione e all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del ministero per i Beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;
f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 33
Beni immobili, notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909 e della legge n. 778 del 1922


1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali e parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1o giugno 1939, n. 1089.

Articolo 41
Tariffe postali agevolate


1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e gli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni e organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1o ottobre 1999 di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto dal beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne.
Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 e il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.
3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.
4. I rimborsi a favore della società Poste Italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste Italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.
5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste Italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1o luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: «editrici di quotidiani o periodici» sono inserite le seguenti: «a quella data» e sono soppresse le seguenti parole: «e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997».
7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «» corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi», sono inserire le seguenti: «2, 8»;
b) al secondo periodo, le parole: «della residua documentazione prevista» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione richiesta all'editore».

Articolo 53
Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici


1. Per favorire l'introduzione dell'euro e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.

Articolo 79
Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso


1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno di lavoro non regolare, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, il ministero delle Finanze, l'Inps, l'Inail e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso le predisposizioni di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale, addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività assunte su iniziativa del ministero del Lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività, di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate e riscosse dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro, » destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, delle attrezzature, degli strumenti ed apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.

Articolo 80
Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale nel settore agricolo e di formazione professionale


1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
2. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le parole: «1o gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1999».
3. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazione della legge 19 luglio 1993 n. 236, la somma di lire 18 miliardi » destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987 n. 40, in materia di formazione professionale.


La finanziaria. «AIB Notizie», 11 (1999), n. 2, p. 10-11.
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Copyright AIB, ultimo aggiornamento 1999-03-15 a cura di Gabriele Mazzitelli