[AIB]AIB Notizie 2/2000
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Stralci dalla legge finanziaria 2000

«AIB notizie» pubblica, come ormai di conseutudine, un breve e certo non esaustivo stralcio della legge finanziara del 2000. La declaratoria dell'articolato, quest'anno, richiederà che si ritorni ad affrontare una lettura dei numeri di questa finanziaria, che vede il transito cospicuo di risorse (CIPE) al Ministero dei Beni e delle Attività culturali per i beni statali e per il patrimonio non statale, in una lettura che prende atto delle trasformazioni dei fondi comunitari. Qui di seguito si preferisce, per ora, pubblicare alcuni articoli molto significativi, pur non immediatamente riconducibili ai soli beni culturali..

Art. 27
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

[...] 11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale.
In sede di contrattazione integrativa, sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di Lire cento miliardi. Dall'anno 2001 alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

Capo II
Spese delle amministrazioni locali e regionali

Art. 30

(Patto di stabilità interno)

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. [...]
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente [...]:
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione [...];
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 [...].

Art. 53
(Libri di testo)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.


Stralci della legge finanziaria 2000. «AIB Notizie», 12 (2000), n. 2, p. 10.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 00-03-24 a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n12/00-02finanziaria.htm

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