[AIB]AIB Notizie 2/2000
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Il cammino della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore

di Anna Maria Mandillo

I tempi

Sulla proposta di direttiva modificata dalla Commissione, che ha accolto gran parte degli emendamenti voluti dal Parlamento europeo è aperto il confronto tra le diverse posizioni degli Stati membri, soprattutto sui temi delicati delle limitazioni ed eccezioni ai diritti d'autore e sulle misure di protezione delle opere digitali (artt. 5 e 6).
Il testo "consolidato", ma non ufficiale, diffuso a fine dicembre 1999 con alcune modifiche proposte sia dalla passata Presidenza finlandese sia dall'attuale portoghese viene discusso in frequenti riunioni del gruppo di consulenza del Consiglio, nelle quali appaiono evidenti ancora le diversità di opinioni delle rappresentanze degli Stati membri. Il successivo passo, per condurre ad una fase avanzata di concertazione la proposta, sarà l'esame da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati (COREPER), e la riunione, il 16 marzo 2000, del Consiglio dell'UE che dovrebbe esprimere una "posizione comune" sul provvedimento.
La strada tuttavia sembra ancora in salita, come appare dai resoconti che i rappresentanti italiani nel gruppo di consulenza fanno periodicamente nelle riunioni promosse al Ministero degli Esteri dall'Ufficio del Delegato italiano per gli accordi per la proprietà intellettuale. Gli incontri sono finalizzati a raccogliere opinioni e commenti degli editori, dei produttori di opere multimediali, delle emittenti radio-televisive, dei settori interessati della pubblica amministrazione e delle associazioni professionali per verificare con le parti interessate la posizione italiana.

I rapporti con le biblioteche

Per quanto riguarda le biblioteche ci riferiamo in particolare ai temi più a loro attinenti negli articoli 5 e 6 della formulazione attuale della proposta di direttiva. Hanno un certo valore le modifiche all'articolo 5, comma 2, lettera c), perché sono indicati più esplicitamente gli istituti, nella versione precedente chiamati genericamente "organismi che non tendono ad acquisire alcun vantaggio economico...", ai quali sono consentiti atti di riproduzione specifici. Nel testo, ora modificato, è detto che gli Stati membri possono limitare il diritto esclusivo di riproduzione (art. 2 della proposta di direttiva) a favore di "biblioteche accessibili al pubblico, istituti d'istruzione, musei o archivi". Inoltre è stata soppressa la frase che limitava la riproduzione solo "a fini di archiviazione o di conservazione". Ciò dimostra che molti Stati si sono mostrati sensibili alle sollecitazioni di Eblida (espresse anche dall'AIB nelle riunioni al Ministero degli Esteri) tese a mettere in rilievo come tale frase fosse troppo restrittiva nei riguardi delle biblioteche.
Sui tipi di copie menzionati nell'articolo non risulta ancora raggiunto un accordo definitivo sull'ipotesi di separare come era nel testo precedente, nell'elenco, le copie analogiche da quelle digitali per mettere in evidenza le differenze rilevanti tra i due tipi di riproduzioni.
Appare inoltre ormai stabilmente acquisito, nella proposta di direttiva, il principio della discrezionalità lasciata ai singoli paesi dell'UE ("Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre limitazioni...") di accogliere le eccezioni. Incertezza c'è invece ancora sull'esaustività della lista di eccezioni elencate nell'articolo 5.
Su questi due argomenti molto discussi nel corso dell'iter della proposta di direttiva, la posizione difesa da Eblida e dalle delegazioni di alcuni paesi dell'UE ha sempre cercato di affermare, al contrario, l'obbligatorietà dell'applicazione delle limitazioni e la non esaustività della lista delle eccezioni, che potrebbero diventare più numerose, sulla base delle tradizioni legislative nazionali.
Attualmente un'ipotesi di riapertura della lista sembra essere contenuta in una delle modifiche della Presidenza portoghese, che propone di tenere in conto, in caso di un uso "di minore importanza" delle opere e non dannoso per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi nel mercato interno, le eccezioni già esistenti nelle leggi nazionali. Il fronte favorevole al riesame della lista, sulla base delle eccezioni già esistenti o sulla base di quelle desiderate e comunicate dagli Stati membri, è di una certa rilevanza ed è costituito dai paesi scandinavi, dall'Olanda e dalla Germania. Su questo tema quindi non c'è ancora una maggioranza certa ed il dosaggio delle preferenze risulta ancora difficile.
L'irrinunciabilità dell'"equo compenso" è, invece, un altro principio ormai stabilmente affermato e per il quale alle riproduzioni consentite deve corrispondere una remunerazione dei diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico. Le riproduzioni consentite infatti sono soggette anche al diritto di comunicazione al pubblico (art. 3 della proposta di direttiva), per il quale sia l'uso privato, sia quello con "finalità didattiche o di ricerca scientifica" (art. 5, comma 3, lettera a), è condizionato alla corresponsione di un equo compenso. Pertanto ogni sorta di riproduzione, su carta, su supporto analogico, su supporto digitale, deve essere caricata di un tanto destinato alla remunerazione dei diritti. Interessante però, anche dal punto di vista dei servizi bibliotecari, è il dibattito ancora aperto sulle caratteristiche di questa remunerazione: se l'equo compenso debba dipendere dalla corresponsione di un pagamento in denaro o se invece debba essere configurato come una sanzione amministrativa (equo indennizzo), regolata sulle tradizioni normative dei singoli Stati.
Sull'articolo 6, infine, il dibattito interessa anche le biblioteche in quanto soggetti ai quali è consentito eludere le protezioni tecnologiche che impediscono il libero accesso alle opere digitali, soprattutto in rete, in nome del riconoscimento dei loro compiti.
L'argomento della protezione vede come attori sulla scena i titolari dei diritti che impongono le protezioni alle loro opere, i beneficiari delle eccezioni, che sono legittimati ad eluderle, i produttori dei sistemi idonei a superarle. é evidente che sarà difficile trovare un punto di equilibrio tra diversi interessi in gioco. L'obiettivo da raggiungere comunque, dopo il confronto tra le diverse posizioni, è quello di non far proliferare le protezioni, di non tollerare comportamenti da "giustizieri solitari" da parte dei beneficiari delle eccezioni, che, pur legittimati, è opportuno che non oltrepassino le barriere di protezione senza un permesso dato da una autorità statale, e contemporaneamente difendere i produttori che forniscono sul mercato i sistemi idonei a togliere le protezioni all'accesso delle opere digitali.
Sono questi i temi che, alimentando un ampio dibattito, renderanno probabilmente più lento il cammino della proposta di direttiva verso l'approvazione finale.


MANDILLO, Anna Maria. Il cammino della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore. «AIB Notizie», 12 (2000), n. 2, p. 5-6.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 00-03-24 a cura di Gabriele Mazzitelli
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