[AIB]AIB Notizie 3/2000
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Considerazioni a margine della formazione continua

La seconda puntata sulla documentazione in materia di formazione comincia ad affrontare le problematiche dopo la 196/97

I dati 1988 sulla formazione e le proiezioni 1999, ormai quasi completamente definite, confermano una tendenza in direzione di un allargamento dell'offerta formativa e della richiesta di formazione. Il sistema formazione mostra anche una forte tendenza all'incremento della richiesta e della realizzazione di formazione per gli occupati. La legge 236/93 e l'utilizzo dei finanziamenti comunitari per la formazione continua, non più finalizzata ai soli inoccupati e disoccupati, hanno coinvolto cifre consistenti di lavoratori, ma ancora tra questi troppo pochi sono stati i lavoratori del comparto beni culturali che pur sentono fortissima l'esigenza della formazione.
Si è già detto nel recente passato che la formazione è divenuta in questi ultimi tempi oggetto di numerosi interventi normativi e di citazioni nell'ambito di complessive revisioni legislative come nel caso del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 che all'art. 141, capo IV, definendo la formazione cita il credito formativo non solo come metro di misura della scolarità, ma anche della formazione degli occupati, e all'art. 142, capo IV, stabilisce i criteri di accreditamento delle strutture che gestiscono formazione. Inoltre il decreto 8 aprile 1998 "Disposizione concernente i contenuti formativi dell'attività di formazione degli apprendisti", per la parte in cui detta: «La formazione esterna all'azienda ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato» (art. 2, comma 3), è estendibile a qualunque iniziativa di stage che unitamente ai contratti di formazione lavoro e ai tirocini sono particolari misure rivolte alla promozione dell'occupazione.
Il tirocinio, non prefigurabile come rapporto di lavoro subordinato, trova la sua verifica normativa nel decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 che dà attuazione all'art. 18 della legge 196/97, conosciuta come "Pacchetto Treu", sugli stage aziendali e disciplina i tirocini formativi e di orientamento introdotti dalla stessa 196/97. L'art. 18 di detta legge sintetizza la continuità tra formazione permanente e continua quando dichiara: «Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico [...] sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) «...anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro...»
b) «attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposte dalle regioni...»
c) «svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati»
d) «non superiori a 12 mesi (24 per handicap)»
e) «attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico... da utilizzare ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro».
Della 196/97 significativo e di indirizzo è sicuramente l'art. 17: "Riordino della formazione professionale":
a) «... attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali, nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative (...)»;
b) «attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stage, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro...»;
c) «svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle provincie anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti soggetti privati aventi requisiti predeterminati»;
d) «destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 art. 9 l. 236... agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito dei piani formativi aziendali o territoriali concordati fra le parti sociali»;
e) «attribuzione al Ministero del lavoro di funzioni propositive ai fini della definizione, da parte del comitato... dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale»;
f) «adozione di misure idonee a favorire... la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative»;
g) «semplificazione delle procedure, ... anche a livello di parametri standard...».
La legge 196/97 è a tutti gli effetti una legge quadro sull'occupazione e ad essa si tornerà spesso anche per la formazione: di essa si parla anche nella finanziaria del 2000 che nel riproporne piccoli correttivi ne ribadisce l'assoluta significatività e attualità. Per quanto riguarda la formazione inoltre essa risulta essere strumento atto a preparare il terreno al recepimento dell'utilizzo dei fondi europei anche nella formazione continua, e ciò sarà oggetto di ulteriori comunicazioni operative che «AIB notizie» dedicherà all'argomento.


Considerazioni a margine della formazione continua. «AIB Notizie», 12 (2000), n. 3, p. 11.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 00-04-23 a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n12/00-03legislazione.htm

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