[AIB]AIB Notizie 4/2001
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Il nuovo regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali

di Anna Maria Mandillo

Se esaminiamo nel regolamento di organizzazione del Ministero (1) gli articoli che si riferiscono al settore dei beni librari e in particolare delle biblioteche pubbliche statali viene spontaneo commentarli con il proverbio «se son rose fioriranno» perché, in questo regolamento tanto atteso, alcune importanti questioni che riguardano questo, come anche gli altri settori del Ministero, sono ancora rinviate ai regolamenti di secondo grado. E poiché non sono stati stabiliti vincoli temporali per la loro emanazione dovremo attendere un più o meno prossimo futuro per vedere completata con questi successivi provvedimenti l'organizzazione del ministero.
È opportuno tuttavia, credo, nel momento che il d.P.R. n. 441/2000 comincia ad avere i suoi effetti, porre in evidenza temi e problemi che attendono soluzioni e che dovranno essere trattati perché attengono a compiti propri del Ministero.
Prima di tutto mi riferisco allo sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, che sono indicati dal d. legisl. n. 368/1998 tra le attribuzioni del Ministero all'art. 2, comma 1, lettera c) (2).
È da ricordare che al momento della predisposizione di questo decreto, istitutivo del nuovo ministero, fu necessaria un'opera di sensibilizzazione da parte delle associazioni, sia l'AIB che la Bianchi Bandinelli (3), per far comprendere l'importanza di questi compiti del Ministero per i beni e le attività culturali, al quale da parte degli estensori del decreto era riconosciuta originariamente, in questo settore, solo la promozione del libro e della lettura.
Negli altri paesi, e non solo a livello europeo, questi servizi sono inseriti con grande rilievo nelle politiche di settore perché contribuiscono in maniera determinante alla salvaguardia (tutela) della memoria storica e allo sviluppo della società dell'informazione.
Questi servizi sono caratteristici delle istituzioni centrali a carattere nazionale e sono finalizzati alla costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale nazionale, alla documentazione di tale produzione mediante la bibliografia nazionale su diversi supporti e ora anche in rete, alla definizione e diffusione di standard e di linee guida (metodologie) per la catalogazione e la conservazione e restauro di differenti tipologie di documenti (oggi non solo il libro), al potenziamento e al coordinamento di strumenti di informazione a carattere nazionale, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, alla circolazione delle opere mediante l'organizzazione di servizi di prestito interbibliotecario a livello nazionale e internazionale.
Anche se nel regolamento di organizzazione vi si accenna nell'articolo relativo alla direzione generale dei beni librari, questi non sono poi stati sviluppati in maniera esplicita come è avvenuto invece per i compiti relativi alla promozione del libro e della lettura. Questi ultimi sono fin troppo dettagliatamente elencati, anche se per molti aspetti si sovrappongono a competenze specifiche delle Regioni che, nel campo della promozione, hanno operato fin dagli anni Settanta, gli anni del decentramento delle competenze dello Stato alle Regioni, con iniziative molteplici e risultati soddisfacenti, anche perché rispondenti in modo consono alle finalità delle strutture territoriali e alla domanda di cultura locale.
L'impegno alla concreta attuazione dei servizi nazionali deve, nei futuri regolamenti, essere focalizzato soprattutto sulle responsabilità coordinate delle due biblioteche nazionali centrali e degli istituti centrali di settore. È un impegno di rilievo al quale non ci si deve sottrarre, soprattutto considerando l'importanza degli istituti bibliotecari depositari di notevoli patrimoni librari e la rapida crescita di progetti culturali di dimensione europea ai quali anche l'Italia partecipa.
Ai servizi si lega anche l'esame delle problematiche del diritto d'autore, che ora fanno capo al Ministero per i beni e le attività culturali, dopo il trasferimento delle competenze in questa materia, operato con il decreto legislativo n. 300/1999 (art. 52) e n. 303/1999, che stabilisce all'articolo 10 il passaggio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei compiti relativi all'area funzionale "diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria". Questa delicata materia, nel momento del rapido sviluppo dell'editoria multimediale e delle accresciute possibilità di riproduzione e circolazione delle informazioni e delle opere, incide con grande peso sui servizi delle biblioteche e dovrà essere trattata perciò dal Ministero con attenzione ed equilibrio nel rispetto, da una parte, dei diritti degli autori, editori e produttori di basi dati e, dall'altra, del diritto all'informazione e alla conoscenza, garantito soprattutto dalle biblioteche mediante l'utilizzo delle opere su diversi supporti, al fine di mantenere servizi pubblici di qualità.
È perciò importante che, nell'ambito del Segretariato generale, dove queste competenze sono collocate dal regolamento (art. 1, comma 1) siano tenuti presenti tutti gli interessi in gioco, soprattutto ora che sta per arrivare un appuntamento importante: il recepimento dell'ultima direttiva del Parlamento europeo sull'armonizzazione delle legislazioni sul copyright.
Il tema dei servizi nazionali tocca in primo luogo le due biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma.
Il regolamento di organizzazione del Ministero, pur accomunandole a motivo delle funzioni evidenziate nell'articolo relativo alle biblioteche pubbliche statali (art. 16, comma 4), non favorisce realmente, a mio parere, una soluzione ottimale di riequilibrio e unificazione delle norme che ne regolano l'autonomia e il funzionamento.
Vediamo in breve di cosa si tratta: per la Biblioteca nazionale centrale di Roma fu emanata la legge 190 nel 1975 (4), ancor prima del d.P.R. n. 805/1975, istitutivo del Ministero per i beni culturali. La legge era allora necessaria per far fronte alla diversa situazione della biblioteca romana (diversa all'epoca, rispetto alle altre biblioteche pubbliche statali) che, dopo il trasferimento dal Collegio Romano a Castro Pretorio, aveva notevoli problemi di gestione nella nuova e più grande sede. Ma la legge 190, legata a quel particolare momento, è oggi superata dalle norme generali delle amministrazioni pubbliche, limitata rispetto alle norme di funzionamento che hanno regolato più tardi gli Istituti centrali. Ma poiché è stata confermata vigente dal decreto legislativo n. 368, nonostante che durante il periodo di preparazione del decreto, il problema fosse stato sollevato, si prefigura ora una situazione anomala per le due biblioteche nazionali centrali: la biblioteca di Roma rischia di rimanere soggetta a questa legge, mentre la biblioteca di Firenze, inserita nel regolamento, nell'articolo degli istituti centrali (art. 11) sarà disciplinata con le norme che regoleranno questi istituti.
Da qui la necessità di pensare fin d'ora a un intervento normativo che dovrà essere probabilmente di livello superiore rispetto ai regolamenti previsti per ogni singolo istituto.
La storia che riguarda le due biblioteche nazionali è lunga, basti ricordare che l'esigenza di definizione dei compiti dei due istituti, intrecciati a quelli dell'Istituto centrale per il catalogo unico, era già presente nel d.P.R. 805 del 1975 (art. 15), ma non si è mai concretata, anche se il dibattito in ambito bibliotecario ha toccato più volte questi temi.
Ritengo che per dare un'adeguata risposta a tale esigenza, in tutti questi anni sempre più sentita dai bibliotecari, e in particolare fatta presente dall'AIB in diverse sedi, è necessario un forte e convinto impegno politico che tenda alla creazione di un unico istituto. Questo potrà anche essere articolato in sedi diverse, ma dovrà avere unitarietà di scelte e definizione chiara dei compiti, in modo da eliminare duplicazioni e conflittualità tra le due attuali biblioteche e raggiungere finalmente l'obiettivo dell'attuazione, anche in Italia, della piena visibilità del concetto di Biblioteca nazionale, così come è inteso in tutti i paesi.
Per quanto riguarda gli istituti centrali, e ciò vale per tutti gli istituti centrali, non solo quelli del settore dei beni librari, dovrà essere meglio chiarito il loro ruolo. Nell'articolo che li riguarda, l'art. 11, è detto che «svolgono in autonomia» funzioni specifiche (ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori dell'inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro). Non è chiarito però il loro rapporto con le direzioni generali di riferimento, né con le soprintendenze regionali, né con il segretariato generale. Poiché gli istituti centrali svolgono un ruolo importante di coordinamento e di indirizzo, anche in relazione con le Regioni, nel campo dell'inventariazione, catalogazione, conservazione, restauro, non è possibile che vengano lasciati in una situazione di incertezza, proprio nel momento che si realizza un nuovo ordinamento del ministero (5).
È opportuno pertanto chiarire per gli istituti centrali quali siano gli organi centrali di riferimento nel Ministero, quali le modalità di assegnazione delle risorse umane e finanziarie, quali i criteri per la nomina dei dirigenti.
Se cerchiamo di interpretare il regolamento, nell'art. 2, comma 2 è detto che alle direzioni generali, che costituiscono centri di responsabilità amministrativa, «afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome». Poiché gli istituti centrali hanno gestioni autonome se ne dovrebbe dedurre che non hanno con le direzioni generali un rapporto di dipendenza come è invece esplicitamente detto per gli archivi e le biblioteche pubbliche statali (art. 15 e art. 16, comma 1).
Per le biblioteche pubbliche statali la dizione dell'articolo che le riguarda (art. 16) è stata ripresa da un testo di alcuni anni fa, il Regolamento organico del 1995 (6), finalizzato ai meri aspetti di funzionamento, cioè alla gestione patrimoniale e dei servizi dei singoli istituti.
Se ci dovessimo fermare quindi ai compiti qui descritti la visione che appare delle biblioteche è piuttosto scialba e generica. Indubbiamente di più ampio respiro è invece la visione dell'art. 152 del decreto legislativo n. 112, che opportunamente in questo caso è collegato nel regolamento anche alle attività delle biblioteche pubbliche statali (7). Viene individuata in questo articolo, come obiettivo strategico, la valorizzazione dei beni culturali. All'opera di valorizzazione attendono Stato, Regioni ed enti locali, svolgendo compiti e funzioni che nell'elencazione del comma 2 dell'art. 152 appaiono più adeguati alla realtà e comprensivi di tutte le attività che sono attinenti anche alle biblioteche.
Un modello di cooperazione tra biblioteche, del resto, già funzionante da molti anni, è il Servizio bibliotecario nazionale, ma a questa che è una realtà consistente (una rete di più di 1000 biblioteche, un catalogo unico di cinque milioni di titoli, con più di 130.000 accessi al giorno) peraltro il regolamento non fa mai riferimento. Sono citate esplicitamente le scuole di lettura, che sembrano in questo momento caratterizzare la politica del libro nel Ministero, ma non il Servizio bibliotecario nazionale.
Anche per la Discoteca di Stato si attende il regolamento che dovrà chiarirne la posizione nell'ambito del Ministero. Nel d.P.R. n. 441/2000 è nominata nell'articolo dedicato alla Direzione generale dei beni librari per mettere in evidenza i compiti di vigilanza che questa ha sulla Discoteca. La Discoteca deve per sua parte essere ordinata come previsto dalla legge n. 237/1999 (8), che istituisce nel suo ambito il museo dell'audiovisivo e le assegna autonomia scientifica organizzativa, amministrativa e finanziaria.
È opportuno però che, come si è segnalato per gli istituti centrali, siano indicati i necessari raccordi della Discoteca con gli organismi centrali del Ministero. Sono da chiarire infine i richiami che la riguardano nel decreto n. 368/1998 e nel d.P.R. n. 441/2000, che si riferiscono ancora all'articolo 27 del d.P.R. 805/1975, indicato tra gli articoli ancora vigenti (9).
Infine per quanto riguarda l'assegnazione dell'autonomia ad alcune biblioteche pubbliche statali, mentre per l'individuazione delle soprintendenze speciali è dato un vincolo temporale, l'unico del regolamento, di un anno dall'entrata in vigore, per le altre soprintendenze e per le gestioni autonome, tra le quali dovranno essere scelte anche alcune biblioteche pubbliche statali, l'individuazione avverrà in futuro con il meccanismo previsto dall'art. 12. Le indicazioni sulla scelta degli istituti e le modalità dell'autonomia verranno, secondo quanto indicato nell'articolo, dai comitati scientifici competenti per settore, che non sono però ancora costituiti perché non è stata ancora approvata la norma che dovrà regolarli.
A questo punto della sintetica rassegna della situazione del settore dei beni librari nel regolamento, ancora per molti aspetti problematica, credo che il riferimento alle "rose" fatto all'inizio sia quanto mai appropriato: dovremo attendere, quando verrà, la stagione della fioritura.

Note
(1) d.P.R. n. 441 del 7 dicembre 2000, «Gazzetta ufficiale», n. 33 del 9 febbraio 2001.
(2) Decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998, «Gazzetta ufficiale», n. 250 del 26 ottobre 1998.
(3) L'Associazione Bianchi Bandinelli ha anche organizzato un convegno a Roma nel 1999 sul tema "Il sistema bibliotecario e il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali". Gli atti sono pubblicati nel n. 7 degli Annali dell'Associazione.
(4) Legge n. 190 del 27 maggio 1975, «Gazzetta ufficiale», n. 154 del 13 giugno 1975.
(5) Sul compito della catalogazione interviene anche il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, «Gazzetta ufficiale», n. 229/L del 27 dicembre1999.
(6) d.P.R. n. 417 del 5 luglio 1995, «Gazzetta ufficiale», n. 118 del 5 ottobre 1995.
(7) Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, «Gazzetta ufficiale», n. 116 del 21 maggio 1998.
(8) Legge n. 237 del 12 luglio 1999, «Gazzetta ufficiale», n. 173 del 26 luglio 1999.
(9) Vedi art. 6, comma 3 del decreto legislativo 368/1998 e art.17, comma 4 del d.P.R. 441/2000.


MANDILLO, Anna Maria. Il nuovo regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali. «AIB Notizie», 13 (2001), n. 4, p. 7-8.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2001-05-01 a cura di Franco Nasella
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