[AIB]AIB Notizie 7/2001
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Statuto del Comitato italiano dello Scudo blu per la protezione del patrimonio culturale in caso d'urgenza e nelle situazioni eccezionali


Si riporta il testo della prima bozza di Statuto dello SCUDO BLU ITALIANO, presentato in occasione della prima riunione preparatoria tenutasi il 25 giugno u.s. (convocata dalla SIPBC e ospitata dal Ministero degli Esteri alla Farnesina), cui hanno partecipato: ICOM Italia, SIPBC, IIHL - Sanremo, AIB - IFLA Italia, Legambiente - Progetto Salvalarte e Nucleo PBC, Osservatorio PBC in area di crisi - Napoli, CRI (osservatore), Ministero degli esteri. La bozza di statuto ora sarà sottoposta all'esame dei direttivi delle diverse organizzazioni aderenti e alle altre che stanno valutando la possibilità di aderire (Italia Nostra, Scuola di Sicurezza dei VV.F. ecc.).
Saranno molto gradite eventuali osservazioni, suggerimenti e proposte da parte di tutti.


Principi costitutivi
Lo Scudo blu italiano (SBI) s'ispira e trae fondamento dalle seguenti norme e documenti internazionali, con le successive modificazioni o integrazioni: lo Statuto dell'Unesco (Trattato di Londra del 1945), art. 1, comma 2, lettera c); la Convenzione Unesco dell'Aja del 14 maggio 1954 per la "Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato" (ratificata dall'Italia con L. 7.2.1958 n. 279), articoli 3, 16 e 25; la Convenzione Unesco di Parigi del 16 novembre 1972 del "Patrimonio Mondiale" (ratificata dall'Italia con l. 6.4.1977, n. 184), articolo 11; la Dichiarazione di Radenci del 16 novembre 1998 sulla "Protezione del patrimonio culturale in caso d'urgenza e nelle situazioni eccezionali"; il II Protocollo Unesco dell'Aja del 26 marzo 1999, aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, articoli 5 e 27.
Lo SBI è un coordinamento di o.n.g., associazioni, istituzioni ed enti culturali d'interesse e rilevanza nazionale; esso è indipendente, senza fini di lucro, politicamente e confessionalmente neutrale, basato sul diritto privato e fondato sul volontariato.

Art. 1. Denominazione e sede
1.1. La denominazione ufficiale dello SBI è "Scudo Blu - Comitato Nazionale Italiano", in quanto emanazione nazionale dell'ICBS - International Committee of Blue Shield.
1.2. La sede operativa è presso l'Istituzione che detiene la presidenza di turno, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.
1.3. La sede legale dello SBI è presso ....
Art. 2. Caratteristiche e scopi
2.1 Lo SBI è un organismo liberamente costituito che si propone il raggiungimento, in modo diretto o attraverso l'azione concorde e solidale dei suoi componenti e degli organi dello Stato, dei seguenti scopi:
- promuovere presso lo Stato italiano, gli Enti locali, le Istituzioni pubbliche o private competenti ed anche presso i singoli operatori specializzati in materia di beni culturali, la "cultura della sicurezza e della protezione" ai fini della salvaguardia del Patrimonio, che si deve proteggere per l'Umanità, al fine di tramandare, intatti, i beni culturali che si trovano nello Stato italiano sia in caso di conflitto armato che di calamità naturali prendendo, fin dal tempo di pace, le opportune predisposizioni, dettate dalle convenzioni internazionali sottoscritte ed in vigore;
- diffondere tra gli specialisti del settore, tra i membri delle Forze Armate e nella popolazione civile, i dettati ed i principi della normativa sopra richiamata;
- promuovere una tempestiva ratifica da parte italiana della normativa internazionale in materia;
- promuovere, per quanto possibile, tutti gli sforzi per la salvaguardia e il rispetto (preservando le esigenze della fruizione da parte dei cittadini) dei Beni Culturali situati sul territorio nazionale, ed in particolare di quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale.
2.1. Tali scopi sono perseguiti avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti delle organizzazioni e associazioni aderenti allo SBI.

Art. 3. Attività
3.1. Lo SBI promuove, nel quadro della difesa e del sistema di protezione civile dello Stato Italiano, qualunque sforzo per garantire una consegna intatta del Patrimonio Culturale Italiano alle generazioni future.
3.2. Per perseguire lo scopo di cui all'art. 3.1., lo SBI contribuisce, nell'ambito della competenza specifica di ciascuna organizzazione, alla diffusione ed alla applicazione della lettera e dello spirito della Convenzione dell'Aja del 1954 e sue successive modificazioni, nonché della Convenzione di Parigi del 1972 e di ogni altra convenzione in materia, purché ratificate dall'Italia; promuove altresì il coordinamento con tali norme e l'effettiva applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di salvaguardia, conservazione e sicurezza del Patrimonio.
3.3. Lo SBI sostiene gli organi competenti, a livello nazionale, regionale e locale, mediante raccomandazioni e proposte di collaborazione tecnica nella esecuzione della loro missione nell'ambito della Protezione dei Beni Culturali in tutte le situazioni di rischio.
3.4. In particolare, promuove e per quanto possibile attua direttamente - d'intesa e con l'assenso degli enti proprietari - il segnalamento mediante l'apposizione del simbolo, ai sensi degli artt. 6, 16 e 17 c.2 della Convenzione dell'Aja del 1954.
3.5. Lo SBI si sforza di coordinare e di promuovere le azioni di programmazione, pianificazione e sperimentazione mediante esercitazioni dei dispositivi e dei programmi di intervento per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitti armati e nelle pubbliche calamità da parte degli organi responsabili della Difesa Nazionale e della Protezione Civile.
3.6. Lo SBI garantisce i collegamenti ed opera in intesa con l'ICBS, l'UNESCO, l'ICCROM e con le analoghe organizzazioni di "Scudo Blu" estere, assicurando e promovendo lo scambio di esperienze tecniche e pratiche; può inoltre fornire, su richiesta delle stesse Organizzazioni internazionali, esperti e tecnici specializzati per eventuali missioni di assistenza o cooperazione internazionale.

Art. 4. Soci
4.1. Sono membri di diritto (soci fondatori) dello SBI i Legali rappresentanti - o i loro delegati - delle organizzazioni che concorrono a formare lo "Scudo Blu Italiano", ai sensi dell'art. 16 C.C. e seguenti (in ordine alfabetico): Associazione Italiana Biblioteche (AIB-IFLA Italia); Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI-ICA Italia); Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico (NTPA-CC); Consiglio Internazionale dei Monumenti e Siti (ICOMOS Italia); Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM Italia); Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIDU-IIHL); Nucleo Guardia di Finanza Tutela Patrimonio Artistico (NTPA-GdF); Osservatorio Permanente PBC in area di crisi (OP-PBC); Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC).
4.2. Ulteriori organizzazioni di rilevanza nazionale (soci effettivi) possono essere ammesse a pieno titolo e con diritto di voto purché la loro azione sia pienamente conforme al presente Statuto, con il voto favorevole dei 3/4 dei soci fondatori ed effettivi.
4.3. Ogni altra organizzazione di diritto pubblico o privato può aderire allo SBI, purché ne condivida gli scopi e intenda concorrere a sostenerli e attuarli, pur non avendo diritto di intervento e di voto all'Assemblea (soci sostenitori);
4.4. Persone fisiche particolarmente qualificate o esperte nel settore specifico possono dare la loro adesione e disponibilità allo SBI, purché ne condividano gli scopi e intendano concorrere a sostenerli e attuarli; sono ammesse previa verifica dei titoli da parte del Comitato Scientifico, senza diritto di intervento e di voto all'Assemblea (soci individuali)
4.5. Tutti i Soci (o i loro rappresentanti) prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, a vantaggio degli interessi generali che lo SBI si propone; eventuali incarichi di collaborazione o consulenza professionale o tecnica, limitati alla organizzazione e gestione di singoli progetti o missioni, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 5. Finanze
5.1. I mezzi finanziari per l'attività corrente di amministrazione dello SBI sono messi a disposizione dalla organizzazione che annualmente ne ha la presidenza; a tal fine sono inoltre destinati gli introiti delle quote di adesione dei soci sostenitori e dei soci individuali.
5.2. L'adesione dei soci sostenitori e dei soci individuali avviene mediante versamento una tantum di una quota, il cui importo minimo è fissato annualmente dall'Assemblea.
5.3. I mezzi finanziari per l'organizzazione e gestione del segretariato tecnico, dei progetti e delle missioni possono essere reperiti mediante sottoscrizioni pubbliche, donazioni, trasferimenti vincolati dallo Stato e da altri Enti pubblici, quote di partecipazione erogate dalle organizzazioni aderenti, sponsorizzazioni di privati e altre fonti.
5.4. Solo i beni dell'Organizzazione rispondono dei debiti contratti dallo SBI; è quindi esclusa ogni responsabilità personale dei Soci.

Art. 6. Organi
Gli organi dello "Scudo Blu Italiano" sono:
6.1. l'Assemblea Generale
6.2. la Presidenza
6.3. il Comitato Scientifico
6.4. il Segretariato tecnico

Art. 7 Assemblea Generale e Presidenza
7.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dello SBI e si riunisce almeno una volta l'anno; ne fanno parte i soci fondatori ed effettivi, mentre gli altri soci possono solo assistere ai lavori formulando istanze o proposte scritte. Il Presidente convoca l'assemblea per iscritto, al più tardi dieci giorni prima della data della seduta, indicando l'ordine del giorno.
7.2. Le competenze dell'Asseblea sono:
7.2.1. Nomina del Presidente dello SBI, secondo il criterio di rotazione annuale, rigidamente in ordine alfabetico tra i Soci fondatori o effettivi;
7.2.2. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Comitato Scientifico;
7.2.3. Elaborazione di programmi, sulla base dei criteri e indirizzi formulati dall'Unesco e dal Comitato Internazionale dello Scudo Blu (CISB)
7.2.4. Elaborazione di direttive comuni per l'attività della organizzazione.
7.2.5. Modifica dello statuto con la maggioranza assoluta dei membri;
Salvo quanto previsto al punto 7.2.5, tutte le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
7.3. La Presidenza è costituita dal Presidente (legale rappresentante) e dai due Vicepresidenti. Al fine di garantire la continuità di azione, sono Vicepresidenti i Soci che precedono e seguono in ordine alfabetico la presidenza di turno; il vicepresidente che assumerà nell'anno successivo la presidenza organizza la successiva Assemblea annuale (speaker), mentre quello che segue (past president) è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione del programma di interventi avviato l'anno precedente.
7.4. L'ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti, con la collaborazione ed assistenza del Presidente e del Segretario del Comitato Scientifico, approva gli atti di gestione amministrativa e contabile, inclusa la stipulazione di contratti e convenzioni; in caso di necessità o urgenza il Presidente può provvedere alla gestione dello SBI, salvo ratifica dell'ufficio di Presidenza entro la fine dell'esercizio.

Art. 8. Comitato Scientifico
8.1. Il Comitato Scientifico si compone di un Presidente, di un Vice-presidente, di un Segretario e di un numero variabile di membri esperti (da tre a dodici), nominati dal presidente del Comitato Scientifico tra i soggetti proposti dalle singole organizzazioni aderenti.
8.2. Il Presidente del Comitato Scientifico è una personalità di indubbio valore scientifico, che abbia illustrato l'Italia a livello nazionale e internazionale nei settori di specifica competenza dello SBI; viene eletto dall'Assemblea per un periodo di quattro anni e può essere confermato fino a due volte.
8.3. Il Comitato Scientifico formula progetti, indicazioni e pareri su richiesta della Presidenza dello SBI, del Comitato Internazionale dello Scudo Blu (CISB), dello Stato italiano e dell'Unesco; detti pareri impegnano l'organizzazione dello SBI.
8.4. Per studiare e sviluppare questioni di particolare complessità e iniziative editoriali o scientifiche, il Comitato può istituire Commissioni, i cui membri possono essere scelti anche al di fuori del Comitato.

Art. 9. Segretariato tecnico
La Presidenza istituisce, al fine assicurare la continuità dell'azione e dell'immagine esterna dello SBI, un Segretariato tecnico il cui direttore agisce normamente a titolo di volontariato (con la garanzia del rimborso delle spese), fatti salvi eventuali incarichi di collaborazione professionale a tempo determinato in occasione e con riferimento a specifici progetti o attività complesse; il direttore è nominato dalla Presidenza previa procedura di selezione sulla base dei titoli e dell'esperienza specifica.
L'ufficio di Presidenza può affiancargli personale di segreteria, sempre con incarichi di collaborazione occasionale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello SBI; può inoltre istituire a livello regionale sedi decentrate del segretariato, avvalendosi delle strutture locali delle organizzazioni aderenti.
Il Segretariato si occupa ordinariamente dei rapporti con il Segretariato dell'ICBS, della comunicazione, delle attività formative, di studio e promozionali, dei rapporti con i soci e con le strutture tecniche di enti pubblici, istituzioni e università; in caso di emergenza il Segretariato istituisce la Sala Operativa di coordinamento tra le diverse organizzazioni aderenti e le strutture pubbliche nazionali e locali.
Il Segretariato si occupa inoltre di tutti gli affari amministrativi che gli vengono espressamente affidati dalla Presidenza o dall'Assemblea Generale, in particolare in caso di emergenza.
La sede operativa del Segretariato può essere presso una delle organizzazioni aderenti oppure presso una struttura tecnica pubblica che lo ospita ufficialmente.

Art. 10. Scioglimento
9.1. L'organizzazione dello SBI può decidere lo scioglimento con la maggioranza di due terzi dei propri membri.
9.2. L'eventuale patrimonio sarà destinato in pari misura agli Enti ed Organizzazioni componenti al momento dello scioglimento.

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
10.1. Per quanto non è regolamentato nel presente statuto, si applicano i pertinenti articoli del codice civile;
10.2. Entro la prima Assemblea sarà predisposto un Regolamento per l'organizzazione interna; entro 2 anni dalla fondazione sarà istituito il segretariato tecnico, che dovrà essere operativo entro 3 anni.
10.3. In sede di prima attuazione, la presidenza viene affidata - in parziale deroga al criterio alfabetico di cui al punto 7.2.1 - al Presidente della SIPBC (ultimo in ordine alfabetico) in quanto primo soggetto promotore dello SBI e unica organizzazione nazionale specializzata nel settore.
10.4. Quale prima attività lo SBI si impegna a promuovere una tempestiva ratifica da parte italiana e un'adeguata diffusione pubblica del II Protocollo aggiuntivo del 1999, che peraltro viene già applicato dalle Forze Armate impiegate nelle missioni di pace all'estero.


ICOM Italia
Referente per l'Italia del Comitato Internazionale dello Scudo Blu
c/o Massimo Carcione e Gabriella Ottone
tel 0141.214659
E-mail
gabri.ottone@libero.it
carcione@provincia.asti.it


Statuto del Comitato italiano dello Scudo blu per la protezione del patrimonio culturale in caso d'urgenza e nelle situazioni eccezionale. «AIB Notizie», 13 (2001), n. 7, p. 9.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2001-07-28 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n13/01-07scudoblu.htm

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