[AIB]AIB Notizie 2/2002
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Diritto d'autore e fotocopie in biblioteca


di Vittorio Ponzani

Il diritto d'autore è da sempre un tema molto sentito dai bibliotecari, perché li coinvolge direttamente nella realizzazione di servizi agli utenti e nella quotidiana attività di ricerca e diffusione dell'informazione. È probabilmente per questo che, a seguito di alcuni messaggi su questo tema, in AIB-CUR si è scatenato uno dei dibattiti più vivaci degli ultimi tempi, con quasi novanta messaggi in meno di tre settimane.
Naturalmente tutti i partecipanti alla lista concordano sulla gravità della situazione della pirateria libraria in Italia, dove esiste un fiorente mercato nero di fotocopie dei libri di testo universitari, come testimonia il Repertorio di giurisprudenza sulla pirateria libraria, pubblicato dall'AIDRO (Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere d'ingegno) nel 2001. Anche se un messaggio nota ironicamente che, parafrasando Benigni, «citare l'AIDRO in tema di copyright è come interpellare il direttore dello zoo in tema di diritti degli animali», la diffusa illegalità in tema di diritto d'autore va contrastata, come pure è necessario adeguare la legislazione italiana alle normative europee.
Il problema su cui si è principalmente incentrata la discussione è stato quello relativo all'interpretazione della legge 633/1941, come modificata dalla legge 248/2000 (si suggerisce la lettura del testo coordinato all'indirizzo http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm).
In particolare, nei commi 4 e 5 dell'art. 68 si afferma: «È consentita [...] nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia [...]. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.», laddove l'art. 181-ter stabilisce che «l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Gli accordi in questione, secondo la legge 248/2000, sono quelli che dovrebbero intercorrere tra la SIAE, le associazioni professionali coinvolte (come AIB, AIDA, GIDIF,RBM ecc.) e i soggetti pubblici che gestiscono biblioteche, al fine di rendere esecutive le norme. In assenza di un accordo, interverrà a regolare la materia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si tratta indubbiamente di una legge oscura, con qualche carattere di ambiguità, e sicuramente di difficile applicazione; questo spiega l'esistenza di interpretazioni tanto diverse della stessa normativa. Alcuni messaggi affermano infatti che la circostanza che non siano state ancora definite le modalità e l'ammontare del corrispettivo da versare alla SIAE non significa che non debba valere il limite del 15% del volume o del fascicolo di periodico. All'opposto, proprio in base all'art. 181-ter, molti bibliotecari ritengono che, in assenza degli accordi con la SIAE e del DPCM, quella parte della 248/2000 non sia ancora in vigore, mentre resta valida a tutt'oggi la precedente normativa, che non prevede limiti per le fotocopie fatte per ragioni di studio e di uso personale. Questa è peraltro la posizione ufficiale dell'AIB, illustrata più volte da Gianni Lazzari e Anna Maria Mandillo anche sulle pagine di questa rivista.
Uno degli aspetti più rilevanti della legge 633/1941 riguarda il secondo comma, così come modificato dalla 248/2000, dove si afferma che «è libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale». La distinzione tra le fotocopie fatte per i servizi della biblioteca o quelle fatte per uso personale dell'utente appare ai bibliotecari poco significativa, ma la legge prevede che nel primo caso la fotocopia sia libera, mentre nel secondo caso che questa sia soggetta al limite del 15% e al pagamento forfetario dei diritti.
Ma cosa si deve intendere per servizi della biblioteca? Un'interpretazione riduttiva prevede che siano quei servizi che utilizzano la riproduzione di documenti ai fini della loro conservazione; in questo caso le fotocopie rimangono di proprietà della biblioteca. Un'interpretazione estensiva, invece, considera come attività peculiari della biblioteca i servizi di informazione e documentazione, che comprendono anche la fornitura di informazioni agli utenti attraverso fotocopie. Questa interpretazione è peraltro giustificata da quanto previsto dallo stesso legislatore in merito alle eccezioni al diritto degli autori (previste dall'art. 68) in favore delle biblioteche: queste ultime, infatti, garantendo l'accesso all'informazione per fini non di lucro, godono di una più ampia libertà rispetto agli altri soggetti (si pensi per esempio alla possibilità di prestare i libri, garantita dall'art. 69). La biblioteca infatti svolge un'importantissima funzione per la crescita culturale e sociale dei cittadini e permette l'accesso a collezioni di documenti indispensabili all'attività di ricerca tecnica e scientifica. La legge 248/2000 secondo un'interpretazione riduttiva dei servizi della biblioteca, consentirebbe la fotocopia libera solo per la conservazione dei documenti e di conseguenza penalizzerebbe fortemente il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini.
In attesa che l'accordo con la SIAE o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiariscano la situazione normativa, rimane comunque ai professionisti dell'informazione un ruolo molto importante. È necessario infatti che vengano approfondite tutte le questioni del diritto d'autore ancora non ben definite, a cominciare dagli aspetti pratici relativi alla modalità di gestione dei corrispettivi forfetari da pagare alla SIAE e dai nuovi problemi introdotti dai documenti in formato elettronico (software, banche dati, documenti in Internet). Occorrerà inoltre analizzare le soluzioni adottate negli altri paesi per il pagamento dei diritti, capire come verranno ripartiti i corrispettivi tra gli aventi diritto e come questi ultimi verranno identificati, soprattutto nel caso di autori ed editori stranieri. Andranno infine verificate le possibilità di realizzare convenzioni, accordi e nuove forme di contratto con gli editori, per arrivare a soluzioni che, fatti salvi i diritti economici di autori ed editori, garantiscano anche il fondamentale diritto dei cittadini all'informazione.

L'archivio storico di tutti i contributi inviati in AIB-CUR è consultabile, da parte degli iscritti alla lista, a partire dall'indirizzo https://www.aib.it/aib/aibcur/aibcur.htm3


PONZANI, Vittorio. Diritto d'autore e fotocopie in biblioteca. «AIB Notizie», 14 (2002), n. 2, p. 17-18.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2002-03-01 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-02ponzani.htm

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