[AIB]AIB Notizie 4/2002
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Il punto sul diritto d'autore


di Gianni Lazzari

Su AIB-CUR ha ripreso forza il dibattito su alcuni temi legati alla questione del diritto d'autore in biblioteca e alla legge 248/2000. Sollecitato dalla redazione di «AIB Notizie», intervengo, con lo sforzo della massima chiarezza e sintesi, sui temi che mi appaiono più discussi. In realtà, su AIB-WEB queste problematiche già sono ampiamente illustrate e documentate, ma vale la pena di ribadirle sulla newsletter dell'Associazione, anche in assenza di sostanziali novità.
Il mio intervento si limita ad affrontare i contenuti e le forti ambiguità della legge di riforma (la legge 248/2000, appunto) prescindendo dalle più ampie implicazioni: mi pare cioè opportuno, rinviando all'ampia bibliografia sull'argomento, focalizzare l'attenzione, concretamente, alle modifiche intervenute, all'impatto della nuova legge sui servizi di biblioteca. Esse sono riferite alle nuove disposizioni introdotte nell'art. 68 della vecchia legge 633/41: ce ne sono altre, naturalmente, ma fermiamoci a queste, cioè essenzialmente alla questione delle fotocopie, del limite del 15%, del compenso da corrispondere. Elenco i temi che mi paiono essenziali, noiosamente (per il lettore) ripetendo quanto già esposto in diverse sedi.

1) L'AIB e la legge
Come è noto, l'AIB ha vigilato fin dall'inizio sull'iter parlamentare, proponendo emendamenti e sostenendo la posizione della legittimità del compenso forfetario, insieme alla questione dei diritti all'informazione e alla conoscenza che la biblioteca garantisce al cittadino. Un vero e proprio blitz dell'ultimo minuto ha introdotto nella legge di riforma il limite del 15% per le fotocopie per uso personale in biblioteca, assimilandoci alle copisterie, nonostante i numerosi voti contrari di parlamentari di entrambi gli schieramenti. Il limite, e il compenso, non sono stabiliti per i servizi di biblioteca.
2) L'AIB e gli accordi
La legge stabilisce che il compenso forfetario è concordato tra la SIAE e le associazioni di categoria. Per questo l'AIB ha partecipato al tavolo delle trattative con il Sindacato scrittori e l'AIE. Ma abbiamo chiesto, per dare forza agli eventuali accordi, che al tavolo intervenissero le istituzioni (MBAC, MURST e MPI allora distinti, Conferenza delle Regioni, UPI, ANCI, Conferenza dei rettori). L'intervento delle istituzioni, prima distratte, è stato il più importante risultato politico della nostra azione.
3) La vigenza della legge
Paradossalmente ciò era ed è in discussione. La legge dispone l'efficacia delle norme di riforma dopo gli accordi, o, in loro assenza, dopo il decreto del PCM. Non c'è contestazione sul fatto che non sono efficaci le disposizioni sul compenso: cioè, ad oggi, le biblioteche non devono pagare nulla. È contestata l'efficacia della disposizione sospensiva per il limite del 15%: l'Avvocatura dello Stato ha emesso un primo parere con il quale si confermava la non vigenza. Successivamente ha interpretato la norma come riferita alla sola parte finanziaria e quindi nel senso che il limite del 15% è vigente da subito. Il parere dell'Avvocatura però non è un'interpretazione autentica (solo il legislatore ne ha potestà). Manca ancora un'interpretazione giurisprudenziale. Io tengo fermo il mio parere di non vigenza del limite, ma, naturalmente, non posso invitare i bibliotecari a sfidare, a prezzo della loro responsabilità amministrativa, l'interpretazione restrittiva.
4) Le ambiguità: biblioteca pubblica, opera rara, servizi di biblioteca
La legge, ogni legge, è di per sé generale e astratta (salvo le cosiddette leggi-provvedimento) e va quindi interpretata, nell'applicazione al caso concreto. Ma la 248/2000 è talmente contorta da mettere in discussione i principi stessi su cui si basa:
4.1. Che cos'è una biblioteca pubblica? È una biblioteca di ente pubblico (come vogliono gli editori) o aperta al pubblico (come vuole l'AIB)? L'interpretazione, riduttiva o estensiva, è importante, perché le facilitazioni del compenso forfetario si applicano ad essa soltanto.
4.2. Che cos'è un'opera rara fuori dai cataloghi editoriali? Una pubblicazione esaurita, dice l'AIB (anche se manca un repertorio ufficiale che lo certifichi).
No, dicono gli editori: il diritto d'autore non si paga solo per le opere non in commercio, a prescindere dalla edizione materiale. Se Le occasioni di Montale sono esaurite nella collana «Lo specchio», ma sono negli «Oscar» non si intendono come esaurite e quindi sono soggette al pagamento del corrispettivo se fotocopiate (anche quelle de «Lo specchio»). Per l'AIB questa interpretazione è inaccettabile.
4.3. Che cosa sono i servizi di biblioteca, per cui non si paga il diritto d'autore? Solo la copia di archivio per la conservazione, dice l'AIE. No, dice l'AIB, sono tali i servizi di informazione e documentazione della biblioteca per i suoi utenti, anche se è evidente che tali servizi debbano essere precisati e definiti (per esempio, le fotocopie della biblioteca scolastica per i docenti e discenti, i dossier di documentazione interna per le biblioteche speciali, ecc.)
5) La direttiva europea
La Direttiva 2001/29/CE deve essere recepita dalla legislazione italiana mediante un decreto legislativo, da emanarsi nel termine del 31 dicembre 2002. Essa può avere un impatto favorevole sulla normativa del diritto d'autore in Italia, perché definisce la biblioteca pubblica come biblioteca accessibile al pubblico, non solo di ente pubblico, e perché nella sua stesura finale ha superato il limite del concetto di servizio di biblioteca, come mera riduzione alla conservazione. Ma occorrerà vigilare, perché il recepimento sia l'occasione per superare, a vantaggio delle biblioteche, le ambiguità della legge 248/2000.

La situazione attuale
Oggi, marzo 2002, gli accordi previsti dalla legge non sono stati stipulati, né è stato emanato il decreto del PCM di surroga. Al tavolo della SIAE si è lavorato per accordi provvisori di comparto, non ancora conclusi: si è prefigurato cioè il pagamento di un corrispettivo forfetario da parte dei diversi tipi di biblioteca, in base a criteri estrinseci (gli abitanti, per le biblioteche pubbliche, per esempio, o gli studenti, per le universitarie). Questo perché non sono disponibili rilevazioni correnti ed esaustive sulle fotocopie in biblioteca, e più precisamente sulle fotocopie soggette al diritto d'autore (non sugli atti ufficiali, non sulle pubblicazioni con più di 70 anni, non sulle opere così dette rare, non sui servizi di biblioteca ecc..).
Ma l'unico accordo sottoscritto è quello riguardante le biblioteche scolastiche, per cui è riconosciuta l'esenzione, per il loro servizio per la didattica (servizi di biblioteca, appunto) salvo che svolgano un servizio al pubblico esterno (ricadendo così nella tipologia delle biblioteche pubbliche).
Sono in corso i colloqui tra le istituzioni, l'AIB e la SIAE per gli altri comparti. L'AIB ha chiesto, insieme alle istituzioni, che prima di sottoscrivere accordi si sciolgano, nel senso della nostra interpretazione, i punti di ambiguità della legge.
La conclusione è questa: ad oggi le biblioteche non pagano corrispettivi per il diritto d'autore. Il limite del 15% è stato assunto come vigente, diciamo per tranquillità amministrativa, ma senza alcuna certezza della disposizione. Entro l'anno dovremmo avere un decreto legislativo per il recepimento degli accordi e il recepimento della Direttiva europea.
La mia personale e conclusiva riflessione preoccupata: gli editori più intelligenti e aperti, con cui collaboriamo, sanno che le biblioteche non sono concorrenti commerciali (ogni libro letto in biblioteca non è un libro sottratto alla vendita) ma alleate nell'impegno di crescita civile della nazione. L'AIE, purtroppo, nella discussione parlamentare e al tavolo della SIAE ha difeso strenuamente gli interessi economici della categoria, senza dar troppo retta alle nostre insistenze per garantire il diritto all'informazione e alla conoscenza dei cittadini. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà emanare il decreto, è anche il proprietario di una delle più grandi holding editoriali nazionali: anche le biblioteche dovranno, in questo strano conflitto italiano, vigilare sulla tutela del loro interesse, che è naturalmente interesse della democrazia.

lazzari@aib.it


LAZZARI, Gianni. Il punto sul diritto d'autore. «AIB Notizie», 14 (2002), n. 4, p. 7.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2002-04-20 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-04lazzari.htm

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