[AIB]AIB Notizie 8/2002
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Il punto sul diritto d'autore (2)

Gianni Lazzari

Rispetto al precedente articolo (Il punto sul diritto d’autore, «AIB notizie», 14, 2002, n. 4, p. 7) sono meritevoli di attenzione alcune novità in merito all’attuazione della legge 248/2000, con particolare riferimento:
a) agli accordi SIAE/Associazioni di categoria che la norma prescrive come condizione preliminare alla vigenza della legge stessa, relativamente alla corresponsione del compenso forfetario, da parte delle biblioteche;
b) alla attuazione nel diritto interno della Direttiva 2001/29 CE, mediante decreto legislativo da emanarsi entro il 22 dicembre 2002.
Sub a) va ricordato che l’AIB, che pure ne era sollecitata, ha rifiutato di sottoscrivere un accordo generale, valido erga omnes, secondo la lettera della legge, e ha indotto la SIAE ad allargare il tavolo della trattativa alle Istituzioni (Ministero MBAC, MIUR, CRUI, ANCI, UPI, Coordinamento delle Regioni) responsabili di biblioteche negli specifici comparti. Va anche ricordato che l’assenza di rilevazioni attendibili sulle riproduzioni effettuate in biblioteca per uso personale, di opere non rare fuori dai cataloghi editoriali e non soggette al diritto d’autore, ha indotto la SIAE, l’Associazione italiana editori, il Sindacato nazionale scrittori, l’Unione nazionale scrittori e le istituzioni a prevedere accordi separati per i diversi settori (biblioteche scolastiche, universitarie, pubbliche di ente locale ecc. ) temporanei e riferiti a criteri estrinseci (numero di utenti o di abitanti, patrimonio ecc. ).
Va anche ricordato che è stata disattesa la richiesta dell’AIB di chiarire, prima della stipula di tali accordi, le ambiguità dei concetti di biblioteca pubblica (di ente pubblico/aperta al pubblico), di opera rara fuori dai cataloghi editoriali (opera/edizione esaurita) e di servizi di biblioteca. La richiesta dell’AIB era stata formalizzata nella convinzione che il mancato superamento di tali ambiguità impedirà, alla fine del periodo di transizione, di commisurare il compenso forfetario alle fotocopie realmente effettuate, in quanto soggette al diritto d’autore, secondo le contorte definizioni del nuovo art. 68 della legge n. 633/41, come novellata dalla legge 248/2000.
Gli accordi finora sottoscritti, relativi alle fotocopie effettuate per uso personale (nel limite quantitativo del 15% per ciascun volume o fascicolo di periodico) riguardano:
a) le biblioteche scolastiche (accordo SIAE, AIE, SNS, UNS – MIUR): per esse è disposta l’esenzione dal pagamento, in considerazione della loro funzione sussidiaria alla didattica, a meno che non svolgano servizio di biblioteca pubblica. In tal caso esse rientrano nella regolamentazione delle biblioteche pubbliche di ente locale;
b) le biblioteche universitarie (accordo SIAE, AIE, SNS, UNS – CRUI)*:
€ 1,29 / L. 2. 500 a studente per l’a. a. 2002/2003.
€ 1,81 / L. 3. 500 a studente per l’a. a. 2003/2004.
€ 2,07 / L. 4. 000 a studente per l’a. a. 2004/2005.
c) le biblioteche degli enti locali territoriali e delle istituzioni culturali (accordo SIAE, AIE, SNS, UNS – Coordinamento degli assessori alla cultura per le Regioni, UPI, ANCI)*:
€ 77,47 / L. 150. 000 per i Comuni fino a 10. 000 abitanti (nessun corrispettivo se l’attività di riproduzione è occasionale, cioè inferiore a 10 fotocopie per giorno di apertura.
€ 154,94 / L. 300. 000 per i Comuni fino a 30. 000 abitanti.
€ 258,23 / L. 500. 000 per i Comuni fino a 50. 000 abitanti.
€ 387,34 / L. 750. 000 per i Comuni fino a 100. 000 abitanti.
€ 516,46 / L. 1. 000. 000 per i Comuni fino a 200. 000 abitanti.
€ 774,69 / L. 1. 500. 000 per i Comuni fino a 500. 000 abitanti.
€ 1549,37 / L. 3. 000. 000 per i Comuni fino a 1. 000. 000 di abitanti
€ 2582,28 / L. 5. 000. 000 per i Comuni oltre 1. 000. 000 di abitanti.
Gli importi si intendono «per fasce correlate al bacino di utenza della singola biblioteca con riferimento al comune» e con riferimento al comune per i sistemi urbani, e possono essere corrisposti dall’ente locale stesso o dal sistema bibliotecario in luogo delle singole biblioteche.
Sono in corso le trattative per la stipula di altri accordi temporanei di comparto. Alla fine del biennio o triennio di sperimentazione si dovrebbe arrivare ad accordi definitivi. Il giudizio dell’AIB è che questo non sarà possibile senza una preliminare interpretazione autentica dei tanti punti ambigui della legge 248/2000.
Sub b), mentre si scrivono queste note, il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2001/29/CE non risulta ancora emanato, ma l’AIB ha potuto partecipare alla discussione preliminare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove ha potuto esprimere la sua posizione e presentare le sue proposte di emendamento.
Come è noto, l’obbligo dell’emanazione del decreto legislativo è stabilito dalla legge comunitaria 2001 n. 39/2002 che, all’art. 30, dispone di dare attuazione alla norma comunitaria. Di particolare riguardo, per le biblioteche, le modalità di attuazione dell’art. 5 della Direttiva, che regolamenta le eccezioni e limitazioni e quindi introduce la possibilità di integrare, interpretando o correggendo, le disposizioni della legge 248/200 con particolare riferimento alla previsione di utilizzazioni libere per i servizi di biblioteca (che vanno quindi definiti concretamente, per delimitare i confini dell’uso personale).
La posizione dell’AIB, espressa mediante le seguenti proposte di emendamenti alla bozza di decreto legislativo, è riconducibile alla riaffermazione della necessità di superare il famigerato limite del 15%, di chiarire che biblioteca pubblica significa biblioteca aperta al pubblico (come dice la stessa Direttiva europea), che per opera rara si debba intendere l’edizione esaurita in commercio, come tale esentata dall’obbligo del corrispettivo. L’AIB ha inoltre rappresentato l’opportunità di considerare le ragioni esposte da IAML Italia in ordine ai problemi che la legge 248/2000 e il decreto di attuazione della Direttiva europea pongono per le biblioteche musicali.
Questa la nota presentata dall’AIB alla Presidenza del Consiglio:

Note ed osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 29/2001 CE concernente il diritto d’autore

L’Associazione Italiana Biblioteche intende esprimere con la presente nota il più vivo apprezzamento per l’ottimo lavoro realizzato dagli uffici governativi nella fase di predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria in materia di armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, del quale condivide lo spirito di piena aderenza al dettato della norma europea.
Appunto allo scopo di rendere ancor più fedele il testo italiano a quanto disposto dal legislatore comunitario, ritiene tuttavia necessario introdurre alcune modifiche alla bozza sottoposta alla sua attenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 9 dello schema, che novella sostanzialmente il Capo V della L. n. 633/1941 (Utilizzazioni libere), cosě come recentemente modificato dalla L. n. 248/2000.
Si propongono pertanto i seguenti emendamenti all’art. 9 dello schema del decreto legislativo

art. 68, comma 2 (righe 1 e 2):
Sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, lettera c), della Direttiva, la facoltà di eseguire liberamente riproduzioni per i propri servizi, purché ciò non comporti alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, deve essere prevista, oltre che per le «biblioteche accessibili al pubblico», anche per gli «istituti di istruzione, musei o archivi» e non, come erroneamente indicato nello schema di decreto, solo nelle biblioteche «scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici».

Si propone pertanto di:
sostituire alle parole «o in quelle scolastiche, nei musei pubblici, o negli archivi pubblici»
le parole «negli istituti di istruzione, nei musei, o negli archivi».

art. 68, comma 3 (riga 1) e art. 69, comma 1, lettera a):
Sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, lettera a), della Direttiva, la facoltà di eseguire riproduzioni su carta o supporto simile e di concedere in prestito a terzi, deve essere prevista con l’unica eccezione degli «spartiti sciolti» e non, come indicato nello schema di decreto, di «spartiti e partiture musicali».

Si propone pertanto di:
sostituire in entrambi gli articoli alle parole «spartiti e partiture musicali»
le parole «spartiti sciolti».

Art. 68, comma 5 (riga 1):
Sulla base di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, lettera c), della Direttiva e di quanto previsto dall’art. 68, comma 2, dello stesso schema di decreto legislativo, la facoltà di eseguire riproduzioni per uso personale deve essere concessa per le opere esistenti nelle «biblioteche accessibili al pubblico» e non, come indicato nello schema di decreto, nelle «biblioteche pubbliche», evitando il ricorso a una terminologia che già in fase di attuazione della L. 248/2000 ha causato non poche difficoltà interpretative, data la sua indeterminatezza concettuale (biblioteche di enti pubblici, biblioteche che svolgono servizio di pubblica lettura, biblioteche aperte ad un pubblico indifferenziato, ecc. ).

Si propone pertanto di:
sostituire alle parole«biblioteche pubbliche»
le parole «biblioteche accessibili al pubblico».

Art. 68, comma 5 (riga 3):
Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva europea, che in alcun punto prevede limitazioni quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre eccezioni in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in biblioteche accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla sola corresponsione di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed art. 5, comma 2), si richiede l’abrogazione del limite quantitativo del 15% nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico, anche in considerazione del fatto che:
1) la normativa nazionale in materia non prevedeva tale limitazione, fino all’inserimento, avvenuto in modo surrettizio ed all’ultimo momento, di tale disposizione nella L. 248/2000;
2) l’applicazione di tale norma ha trovato enormi difficoltà interpretative ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle biblioteche;
3) la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni casi la riproduzione di parti significative di un’opera (si pensi ad un articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15% dell’intero fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla Direttiva europea in materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed art. 5, comma 3, lettera a);
4) La norma rappresenta un inutile aggravio per i servizi delle biblioteche, senza poter in alcun modo costituire un serio limite alla prassi della “riproduzione selvaggia”, risultando facilmente eludibile, attraverso la reiterazione della richiesta di riproduzione in momenti successivi o attraverso il coinvolgimento di più utenti compiacenti;
5) Norme analoghe non risultano essere presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto d’autore.
Si propone pertanto di:
eliminare le parole «nei limiti stabiliti dal medesimo comma».
In via subordinata si propone di:
sostituire alle parole «opera rara fuori dei cataloghi editoriali»
le parole «edizione esaurita in commercio».

Art. 68, comma 5 (riga 7):
Considerata la varietà e complessità del sistema bibliotecario nazionale, che vede molte biblioteche prive della necessaria autonomia gestionale e contabile, ed in coerenza con le ipotesi di accordo fra le parti, che sulla base di quanto disposto in materia di equo compenso dalla L. n. 248/2000, stanno definendosi con la mediazione della SIAE, si reputa opportuno ampliare il novero dei soggetti responsabili del versamento annuo del compenso forfetario, introducendo oltre alle biblioteche anche le Amministrazioni cui esse fanno capo.
Si propone pertanto di:
aggiungere dopo le parole «dalle biblioteche»
le parole «o dalle Amministrazioni dalle quali le biblioteche dipendono».

Staremo ora a vedere se le nostre posizioni saranno ascoltate e se l’emanando decreto legislativo potrà essere giudicato soddisfacente per le biblioteche italiane, i cui servizi continuano ad essere penalizzati da una legge iniqua, che ha regolamentato un principio di civiltà (il diritto d’autore) come era doveroso, ma che non ha saputo riconoscere la funzione democratica, di servizio al cittadino e ai suoi diritti di informazione e di conoscenza, delle biblioteche. L’associazione professionale, durante l’iter parlamentare, al tavolo della trattativa con la SIAE, nella fase istruttoria del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea (su cui aveva vigilato e su cui era intervenuta Eblida e, tramite essa, l’AIB) ha costantemente segnalato le istanze dei bibliotecari e i bisogni delle biblioteche. Le istituzioni pubbliche che gestiscono le biblioteche, che sono responsabili del loro servizio, sono state sempre sollecitate dall’AIB a intervenire a tutela dei loro interessi, dei nostri comuni interessi. Il risultato di questo lungo impegno è direttamente proporzionale all’attenzione che le istituzioni pubbliche (MBAC, MIUR, Coordinamento delle Regioni, ANCI, UPI) hanno per le loro biblioteche e per le proposte dell’AIB, proposte mai corporative, ma orientate alla difesa dei diritti di informazione e conoscenza del cittadino. Sarebbe ancora una volta paradossale, come durante l’iter della 248/2000 in Parlamento, vedere le istituzioni poco attente alle sollecitazioni dell’AIB e trovare poi nei bibliotecari accenti critici nei confronti della loro Associazione, piuttosto che verso le loro amministrazioni. Sarebbe, oltre che un paradosso, la certificazione delle ragioni delle debolezze e delle contraddizioni del sistema bibliotecario italiano.

lazzari@aib.it

* La conversione in euro degli importi indicati in lire negli accordi originari è stata effettuata dalla redazione e ha un carattere indicativo.

LAZZARI, Gianni. Il punto sul diritto d'autore (2). «AIB Notizie», 14 (2002), n. 8, p. 20-21.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2002-09-26 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n14/02-08lazzari.htm

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