[AIB]AIB Notizie 01/2004
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Osservazioni allo schema di decreto legislativo sul nuovo Codice dei Beni culturali


Il presente documento è stato presentato dall'AIB in occasione dell'audizione alla VII Commissione permanente istruzione e cultura della Camera, svoltasi il 9 gennaio 2004

I beni librari, le biblioteche e i servizi che a queste fanno capo sono una presenza debole nel codice dei beni culturali pur avendo ricevuto il governo un’ampia delega con la Legge 6 luglio 2002, n. 137 per operare un riassetto completo delle norme sui beni culturali e non soltanto un aggiornamento del Testo Unico del 1999 (l. 490 del 29 ottobre 1999).
Si evidenziano di seguito gli interventi che a parere dell’Associazione Italiana Biblioteche appaiono necessari per migliorare il testo in relazione alle specificità ed alle esigenze delle biblioteche.

Parte I, disposizioni generali
In materia di tutela si ricorda che fin dal 1972 nel settore dei beni librari con le norme sul decentramento (d.P.R. n. 3/1972 e d.P.R. n. 616/1977) sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale e sono stati delegati i compiti di tutela prima esercitati dalle soprintendenze bibliografiche statali.

Art. 5: dovrebbe essere maggiormente chiarita la cooperazione tra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni librari:
– nel comma 2 si dice che le funzioni di tutela sono esercitate dalle Regioni su manoscritti, carteggi, incunaboli, su raccolte librarie non appartenenti allo Stato, nonché su libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato e quindi la qualificazione «non appartenenti allo Stato» sembra riferita sia alle raccolte che ai singoli documenti delle biblioteche pubbliche degli enti locali e dei privati esistenti sul territorio regionale;
– nel comma 3 invece si dice che le regioni nel caso di raccolte librarie private, di carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo possono esercitare le funzioni di tutela. Si determina così una ingiustificata differenza di comportamento: le Regioni una volta esercitano, una volta possono esercitare le funzioni di tutela.
Si propone di abolire il comma 3 e di riportare nel comma 2 le funzioni di tutela su tutte le tipologie di materiali.

Parte II, Beni culturali
Titolo I Tutela

Si ripete anche nel Codice la stessa elencazione confusa dei beni culturali, fatta di sovrapposizioni ed aggiunte, già evidenziata a suo tempo, per quanto riguarda i beni librari, nel precedente Testo Unico del 1999.

Art. 10: sono definite al comma 2 beni culturali complessivamente le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di enti e istituti pubblici, differenziandole dai beni culturali individuati nel comma 1, ma sono poi richiamati come singoli beni «i manoscritti, gli autografi,i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio» nella elencazione esplicativa presente nel comma 4, rendendoli in tal modo soggetti alla sorte dei beni culturali di interesse storico, artistico, archeologico del comma 1, cioè alla verifica dell’interesse culturale voluta dall’art. 12.
È bene aver posto attenzione alle raccolte librarie, ma queste sono costituite in Italia nella gran parte dei casi sia nelle biblioteche statali sia nelle biblioteche degli enti territoriali da manoscritti, incunaboli, autografi e da altre tipologie di materiali.Non è perciò corretto, a nostro parere, privilegiare ancora la concezione del bene singolo e prezioso.
Inoltre non appare giustificabile la diversificata distribuzione di attributi alle differenti tipologie dei beni culturali: «interesse storico particolarmente importante» (per gli archivi privati), «eccezionale interesse culturale» (per le raccolte librarie di privati), «carattere di rarità e di pregio» (per i manoscritti, gli incunaboli, i carteggi, le incisioni ecc). È opportuno uniformare tali definizioni.
Infine nell’elencazione delle tipologie dei beni culturali non sono presenti i documenti digitali che su diversi supporti (ed anche in rete) sono ormai ampiamente diffusi e vanno ad incrementare i patrimoni bibliografici delle biblioteche, dei centri di documentazione e degli istituti culturali.

Art 12: la verifica dell’interesse culturale non riguarda le raccolte librarie che l’art. 53 ancora più chiaramente definisce parte del demanio culturale inalienabile, ma può riguardare le tipologie di beni culturali “singoli”, comprese tra i beni librari, elencate nel comma 4 dell’art. 10.
Sulle procedure attuative della verifica, infine, incombe la minaccia dell’art. 27 della l. 326/2003 che ha anticipato, con una accelerazione ingiustificata ed inaccettabile, le delicate operazioni di cui all’art. 12, imponendo, in prima applicazione per gli immobili, il meccanismo del silenzio assenso (120 giorni complessivi per attribuire o meno l’interesse culturale, ma in realtà 30 giorni di tempo per la verifica reale da parte della soprintendenza territoriale).
Il contrasto tra l’articolo 12 del Codice e l’articolo 27 della l. 326/2003 è palese e va eliminato.
Lo schema per attuare la verifica è simile nella l. 326 e nel Codice, ma la l. 326 ha anticipato e distorto le procedure di verifica in prima applicazione (art. 27, comma 8), ed inoltre i tempi previsti in tale legge stanno per scadere. Le procedure di verifica del Codice, invece, proprio perché Codice dei beni culturali, devono avere carattere permanente e non possono essere legate ad una disposizione di legge contingente. Si chiede pertanto che, al momento dell’approvazione definitiva del Codice dei beni culturali, l’art. 27 della l. 326/2003, che tra l’altro si riferisce al precedente Testo unico del 1999, figuri nell’elenco delle leggi abrogate.

Art. 13- 16: le procedure che portano alla dichiarazione di bene culturale, nel caso dei beni librari di privati, sono regolate dalla norma prima citata, il d.P.R. 3/72, che delega alle regioni i compiti di tutela. Bisogna chiarire se quanto prescritto nei suddetti articoli del Codice dei beni culturali influenzerà anche il comportamento degli uffici regionali dei beni librari e, in caso contrario, confermare la normativa preesistente.

Art. 17: la catalogazione dei beni librari in cooperazione con le regioni, le università, gli istituti culturali ed altri enti è già una realtà consolidata a seguito della costituzione e dello sviluppo della rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) funzionante dal 1992. Attualmente lavorano in cooperazione 53 poli regionali per un totale di circa 2000 biblioteche di diversa appartenenza amministrativa (Stato, Regioni, Università, Istituti culturali) che incrementano regolarmente il catalogo collettivo nazionale in linea.
Si osserva infine che sarebbe più esatto dire, al comma 2, che con decreto ministeriale si emanano procedure e modalità di catalogazione, conformi agli standard internazionali applicati alla realtà italiana mediante la regolare opera di analisi, traduzione e diffusione operata dal Ministero.

Art. 29: nel delineare le procedure relative alla conservazione dei beni appaiono privilegiati i beni storico-artistici e non si trova invece indicazione alcuna relativa al restauro dei materiali librari.
Inoltre sembra prevalere, nelle operazioni di prevenzione, manutenzione e restauro, la figura del restauratore a svantaggio delle altre professionalità (archeologi, archivisti, bibliotecari, storici dell’arte) che devono invece trovare ugualmente adeguato riconoscimento perché concorrono, ognuna con la sua specificità, ai diversi interventi.

Art. 53-54: è positiva la conferma nel Codice dell’appartenenza delle raccolte librarie pubbliche al demanio, come beni inalienabili, così come era già indicato dal codice civile. Resta da chiarire se nell’elenco dei beni inalienabili (art. 54, comma 1, lettera c) siano comprese le raccolte di biblioteche appartenenti ai privati, dal momento che nell’art. 10, comma 3, lettera c) sono considerate beni culturali le «raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale».

Titolo II, Fruizione e valorizzazione
Capo I Fruizione dei beni culturali

Art. 101
: Apprezzabile è lo sforzo di definire le diverse strutture. La definizione di biblioteca proposta è condivisibile, ma si fa presente che potrebbe essere utilizzata, in conformità agli standard internazionali, quella adottata dall’ISO (International Standard Organization) e dal Comité européen de normalisation, e recepita dall’Ente italiano di unificazione (UNI) nell’ultima versione (EN ISO 2789/2003). Lo standard ISO così definisce la biblioteca nelle sue caratteristiche essenziali:
«Organismo, o parte di esso, il cui scopo principale è quello di creare e conservare una raccolta e di facilitare l’uso delle risorse e strutture informative richieste per soddisfare esigenze di informazione, ricerca, educazione o svago dagli utenti».

Art. 103 e seguenti: per quanto riguarda le biblioteche è bene che sia stato confermato il principio generale che le biblioteche appartenenti al settore pubblico sono un servizio di base gratuito rivolto alla collettività degli utenti.
Più delicata si presenta la realtà nelle diverse possibilità di uso e riproduzione dei beni culturali. Nelle biblioteche in particolare, oggi, riferendosi alle possibilità tecnologiche della società dell’informazione, ampio e articolato è il dibattito sull’uso dei documenti digitali sia su supporto fisico che in rete, alla luce anche delle direttive europee recepite recentemente dalla l. 633/1941 sul diritto d’autore. Di queste problematiche non c’è traccia nel Codice se non per un rapido accenno all’art. 113, comma 1.
Sarebbe sufficiente comunque che, data la rapida evoluzione della tecnologia e delle norme relative alla riproduzione in ambiente digitale, nel Codice fosse esplicitato il rinvio a successivi regolamenti che disciplineranno, quando necessario, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi agli utenti.

Art. 125: nei rapporti tra Ministero per i beni culturali, Ministero per l’Istruzione e Istituti scolastici non sono prese in considerazione le biblioteche scolastiche, il cui sviluppo è stato tra gli obiettivi di protocolli di intesa interministeriali (21 giugno 1995 e 18 febbraio 2003) e di specifiche iniziative.
Le biblioteche scolastiche, infatti, sono centri di documentazione dell’attività didattica, ambiente di apprendimento, luogo di accesso all’informazione e strumento di innovazione didattica e metodologica.


Osservazioni allo Schema di decreto legislativo sul nuovo Codice dei Beni culturali «AIB Notizie», 16 (2004), n. 1, p. 18-19.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-02-11 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0401osservazioni.htm

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