[AIB]AIB Notizie 03/2004
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La nuova legge sull'area professionale per i tecnici dei beni culturali

Ferruccio Ferruzzi

La recente legge n. 229 23 luglio 2003 (Legge di semplificazione 2001), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003, ha formalmente attribuito al personale tecnico-scientifico dei Beni Culturali la distinta disciplina o area contrattuale istituita dalla legge n. 59 del 1997 "Bassanini" per i dipendenti pubblici che svolgono compiti "implicanti iscrizione ad albi (professionisti) oppure tecnico scientifici e di ricerca".

Questo provvedimento, ottenuto al termine di una fortunosa e complicata peripezia legislativa grazie all'iniziativa e all'impegno dell'ANAI di concerto con l'AIB e l'Assotecnici, conclude un progressivo riconoscimento delle professionalità tecniche dei beni culturali iniziato nel 1988 con la legge sulla IX qualifica funzionale (n. 254/88).
L'art. 14, comma 2 della legge modifica l'art. 40, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Ordinamento del pubblico impiego) con un'aggiunta (sotto indicata in neretto) che specifica nominativamente le categorie del personale tecnico-scientifico dei Beni Culturali quali esclusive destinatarie della distinta disciplina riservata dal testo originario alle figure professionali che svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca in modo talmente generico da rimanere finora inattuata. Il nuovo testo ora dice che: <<«Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art.1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto».
Per comprendere il senso e le prospettive di questa nuova formulazione della legge sul pubblico impiego occorre brevemente ricordarne le premesse. Nel 1996 le associazioni professionali dei beni culturali, durante la discussione in Parlamento della legge delega n. 59 del 1997 "Bassanini", che inizialmente prevedeva la distinta disciplina solo per i dipendenti che «svolgono attività implicanti iscrizione ad albi» (professionisti), ottennero che la medesima disciplina fosse estesa anche ai funzionari tecnici dei Beni Culturali in quanto «svolgono qualificate attività tecnico-scientifiche e di ricerca», come sono peraltro definite le attività degli archivisti di Stato, dei bibliotecari ed esperti dall'art. 2 della l. 254/88 di inquadramento nella IX qualifica, a suo tempo ottenuto dall'ANAI e dall'AIB dopo una memorabile battaglia. Per motivi legati alla generalità del provvedimento, non fu tuttavia allora possibile far menzionare più precisamente dal testo le categorie destinatarie della nuova disciplina. La norma di delega fu poi attuata con modifiche dal decreto legislativo n. 396 del 1997, (art.1, cpv., comma 3) che destinò la distinta disciplina alle figure professionali che, «in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca» e poi così riportata nel testo unico di ordinamento del pubblico impiego n. 165/2001. La disciplina in questione, nella nostra proposta, avrebbe dovuto poi consistere nell'accesso per inderogabili requisiti di specializzazione e titoli, nell'autonomia operativa professionale e in congedi retribuiti cumulabili ("sabbatici") per studio, ricerca e aggiornamento, e a tutto ciò avrebbe dovuto conseguentemente, se pur in una forma e misura tutta da definire contrattualmente, corrispondere un adeguato trattamento economico aggiuntivo.
Il successivo contratto collettivo del comparto Ministeri 1998-2001, all'art. 13, c.1, e alla dichiarazione congiunta integrativa (n.4), ottenuta dopo un'ulteriore battaglia dalle associazioni, prevedeva una «separata area» per i tecnico-scientifici ,oltre che per i soliti «professionisti dipendenti«, che doveva esser definita entro il 1999 con apposita contrattazione integrativa, previa individuazione delle figure professionali destinatarie che una Commissione paritetica ARAN-sindacati avrebbe dovuto effettuare entro il 30 aprile 1999. Si è così avviato un lavoro di consultazione con l'ARAN per assicurare che i tecnici dei Beni Culturali fossero ricompresi nell'area. Tuttavia la Commissione ha terminato i lavori nell'aprile 2001 senza aver individuato tali figure a causa di contrasti con parti sindacali che sostenevano l'immissione nell'area di diverse altre e numerose figure professionali non propriamente "tecnico-scientifiche e di ricerca" e l'area è rimasta inattuata.
Si è così pensato di cercare di introdurre in via legislativa in un disegno di legge in corso di discussione una specifica norma per precisare nei soli tecnici dei Beni Culturali (che l'avevano ottenuta) i destinatari della distinta disciplina, superando l'impasse delle trattative. Il tentativo reiterato per ben tre leggi successive, l'ultima delle quali, la 229, pure rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con osservazioni anche relative alla norma in questione, è infine riuscito, malgrado la strenua e irriducibile opposizione dei rappresentanti del ministero del Tesoro. Si è infatti anzitutto stabilita una "triangolazione" di consultazioni con il Ministero per i beni culturali, gli uffici dell'ARAN e il Dipartimento della funzione pubblica, dalle quali è emersa una positiva disponibilità dell'ARAN alla suddetta precisazione e limitazione dell'ambito della distinta disciplina professionale. Da parte sua il sottosegretario ai Beni Culturali on. Bono si è attivato ed è intervenuto per caldeggiare l'approvazione di un emendamento in tal senso presso il collega Saporito della Funzione pubblica, che ha attivamente sostenuto e anche personalmente presentato la disposizione in una prima fase dei lavori. Il sostegno costante e finalmente decisivo per l'approvazione della norma è stato quello del sen. Maurizio Eufemi, vicecapogruppo dell'UDC, che, insieme con alcuni colleghi (Tofani e Magnalbò, AN e Maffioli, FI), ha più volte, sia in commissione che in aula, ripresentato e sostenuto l'emendamento a diversi disegni di legge, fino all'approvazione finale dopo il fortunoso superamento di alcune osservazioni del Presidente della Repubblica, che ha richiesto un'ulteriore affannosa corsa a dimostrare con memoriali e consultazioni a Presidenza della Repubblica e Commissioni Bilancio che il provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto dai rappresentanti del Tesoro, in effetti non aveva portata estensiva, ma semmai limitativa della spesa. Così, con l'integrazione nel testo del requisito della «posizione di elevata responsabilità » (riferita alle figure professionali e non ai singoli dipendenti) inizialmente previsto dal d. lgs. 165/01, richiesta dalla Presidenza della Repubblica la vicenda si è potuta concludere.
Le prospettive che la legge apre sono ormai certe dal punto di vista del diritto sostanziale - ora i destinatari della distinta disciplina sono chiaramente e tassativamente individuati e non è più possibile alcuna dilazione istruttoria in merito -, ma non sono ancora definite nello specifico contenuto giuridico ed economico. Mentre la legge 229 doveva ancora terminare il suo laborioso iter, è stato infatti concluso il contratto collettivo del comparto ministeri per il 2002-2005, che non ha attuato l'area professionale già prevista da quello precedente, ma ne ha, all'art. 10, contraddittoriamente rinviato l'attuazione nel successivo contratto 2006-2009, insieme con quella della vicedirigenza espressamente prevista dalla l. 145/02 a tale scadenza, mentre dichiara anche che le parti si impegnano a dare attuazione all'ordinamento professionale previsto dal precedente contratto, fra cui c'è appunto anche l'area professionale. Si porrà quindi anzitutto il problema di sollecitare un possibile scioglimento in senso positivo della predetta contraddizione, nel senso di attuare intanto l'area professionale, e anche di chiarire che la disciplina tecnico-scientifica non è alternativa a quella della vicedirigenza, ma aggiuntiva.
La norma della legge 229 ha la funzione precipua e indispensabile di delimitare l'estensione dell'area tecnico-scientifica nei confronti di tutte quelle figure non amministrative non aventi i medesimi requisiti di specializzazione e funzioni di ricerca ed elaborazione scientifica dei funzionari tecnici dei Beni Culturali. D'altra parte, per quanto riguarda in particolare archivisti, bibliotecari ed esperti, per i quali già l'art. 2 della l. 254 del 1988 dichiarava espressamente che svolgono «attività tecnico-scientifiche e di ricerca», la legge 229 del 2003 non innova alcunché nel combinato disposto della l. 254/88 e del previgente testo del d. lgs. 165/01, che già prevedeva l'istituzione della distinta disciplina per chi svolge tali attività. Essi quindi avevano comunque (prescindendo dal problema dell'estensione a terzi della disciplina) diritto a vedersi applicata la distinta disciplina spettante per legge fin dal 1° gennaio 2000, come previsto dalle norme del precedente contratto 1998-2001 rimaste inadempiute. Ma farlo valere sarà un'altra storia.


FERRUZZI, Ferruccio. La nuova legge sull'area professionale per i tecnici dei beni culturali «AIB Notizie», 16 (2004), n. 3, p. 26.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-04-13 a cura di Franco Nasella
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