[AIB]AIB Notizie 06/2004
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Il nuovo regime di deposito legale presso la Biblioteca centrale del CNR

Enzo Casolino

Il deposito legale delle pubblicazioni presso il Consiglio nazionale delle ticerche – organismo istituito nel 1923 come organo dello Stato ed ente dotato di propria personalità giuridica – trova origine nella disposizione di legge (art. 1 del R.D.L. 31 marzo 1927, n. 638) che attribuiva al CNR il compito di redigere la Bibliografia scientifica italiana.
Al fine di documentare e valorizzare la produzione scientifica nazionale, veniva quindi stabilito l’obbligo per i tipografi di depositare presso il CNR tutte le pubblicazioni monografiche e periodiche relative alla scienza e alla tecnica stampate in Italia.
Il CNR provvide a costituire appositi Comitati di redazione e Comitati di revisione ripartiti secondo settori disciplinari. Questi Comitati e il materiale bibliografico afferente, ordinato e trattato anche dal punto di vista biblioteconomico, costituirono il primo nucleo della Biblioteca del CNR.
Con il trasferimento, nel 1937, della sede del CNR nell’apposito edificio di piazzale delle Scienze – oggi piazzale Aldo Moro – la Biblioteca trovò una più che confacente strutturazione fisica e ordinamentale. Infatti, onde valorizzare la conoscenza della produzione scientifica italiana, al mero trattamento bibliografico furono associate le metodologie e tecniche di descrizione e di ordinamento catalografico dei testi. Infatti il Regolamento per il funzionamento della Biblioteca del CNR del 12 aprile 1939 stabiliva che essa dovesse trattare il materiale documentario afferente in forza di deposito legale attenendosi alle Regole per la compilazione del catalogo alfabetico (1922), vigenti per le biblioteche pubbliche governative.
Con la ripresa nel dopoguerra, la funzione bibliografica della Biblioteca CNR – pur continuando frammentariamente fino al 1976 – si affievolì rispetto alla funzione biblioteconomica. Infatti il decreto di riordino del CNR (D.L.L. 1° marzo 1945, n. 82, art. 23) riattribuiva al CNR il compito di curare la raccolta del materiale bibliografico e documentario a carattere scientifico nel contesto del nuovo ruolo dell’Ente nei confronti della ricostruzione del Paese, indipendentemente dalla redazione della bibliografia scientifica. Il provvedimento così suonava: «Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.
Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000».
Tale disposizione da allora è rimasta formalmente immutata – a parte la rivalutazione monetaria della sanzione – mentre nella sostanza ha avuto una prima amplificazione allorquando – a seguito di riforma del 1963 (l. 2 marzo 1963, n. 283) – venne rafforzato il raggio di azione istituzionale del CNR nelle aree delle scienze umane e sociali. Estendendosi il campo di promozione e intervento del CNR, anche le pubblicazioni afferenti alla Biblioteca furono selezionate non più in base alla natura tecnica della produzione bensì in base al livello e metodo scientifico della trattazione. Tale criterio ha portato ad escludere tutte le elaborazioni – ancorché di carattere tecnico – destinate ad un pubblico non specialistico, nonché quelle di carattere letterario o artistico o di evasione, ma includendo, ad esempio, la saggistica critica relativa a tali settori.
Nel 1987 seguì una nuova regolamentazione (D.P.C.M. n.475 del 7 ottobre 1987) con cui la Biblioteca assunse la denominazione di Biblioteca Centrale del CNR anche a fronte del fatto che – con l’ampliarsi della rete scientifica sul territorio – erano sorte altre entità periferiche con funzioni assimilabili, all’interno o a valle degli istituti scientifici dell’Ente.
La disposizione di cui parliamo viene confermata poi sia dal D.L.vo 30 gennaio 1999, n.19 che – riformando l’Ente – abroga il precedente ordinamento del CNR, sia dalla ultima, recente riforma (D.L.vo n.127 del 4 giugno 2003) che a sua volta ha abrogato il decreto n.19. La norma è stata testé abrogata dall’art. 8 della legge 15 aprile 2004 n.106, in quanto sostituita dall’art. 6, 3°, il quale stabilisce «Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica».
Il nuovo dettato normativo risulta più confacente rispetto al passato in quanto la formula del deposito su richiesta consente una selezione preventiva della produzione documentaria da richiedere, rimanendo pur sempre comprese le aree delle scienze sociali ed umane. Mentre le tipologie dei documenti oggetto di deposito indubbiamente vengono ampliate dalla nuova norma in quanto si estendono (art. 1. «qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione») all’editoria “in linea”, in particolare ai periodici scientifici, produzione questa particolarmente appetita e praticata dalla comunità scientifica internazionale. Per converso, il trattamento e l’ordinamento catalografico (OPAC) dell’editoria digitalizzata da parte di una biblioteca specializzata conferiscono valore aggiunto a tale tipo di produzione in particolare presso l’utenza scientifica estera: in definitiva essi apportano visibilità ed utilità all’editoria nazionale anche dal punto di vista del mercato.
D’altra parte questa estensione rende più urgente – ma non solo per la Biblioteca Centrale del CNR – applicare più rigorosi comportamenti di indicizzazione dei periodici “in linea” in modo che il collegamento automatico (link) al sito di produzione non vada a discapito della identificazione dell’unità bibliografica. Altro problema che, forse, il Regolamento potrà aiutare a risolvere è quello della conservazione, anche in forma consortile, della produzione documentaria “in linea”, dovendosi ritenere sostanzialmente inaffidabile nel tempo quella – ancorché garantita – offerta dall’editore.


CASOLINO, Enzo. Il nuovo regime di deposito legale presso la Biblioteca centrale del CNR. «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. XIV-XV.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-08-12 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406casolino.htm

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