[AIB]AIB Notizie 06/2004
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Aspettando il regolamento

a cura della Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali

Il fatto è che noi bibliotecari e archivisti, e solo noi,
siamo responsabili di qualcosa che ciascuno ora dà per scontato:
che ogni generazione conoscerà più delle generazioni precedenti

Michael Gorman

La riforma della legislazione sul deposito obbligatorio, risalente al 1939, veniva invocata dai bibliotecari italiani già a partire dal dopoguerra – Una legge da rifare è il titolo di un intervento del 1946! (G. Cecchini, in «Mondo grafico»). La recente approvazione della legge 106/2004 lascia spazio però ad ampi margini di delusione, poiché il testo originariamente proposto e sostenuto dall’AIB, come illustra Anna Maria Mandillo nel primo dei contributi che seguono, è stato sostanzialmente stravolto, e al momento dell’approvazione, che ha trovato concordi maggioranza e opposizione, è risultato assolutamente generico. Così, poiché il deposito legale ne è il presupposto, la possibilità di raccogliere, documentare, preservare in modo efficace quella produzione editoriale corrente che, in tutte le sue forme, andrà a costituire la nostra eredità culturale, si gioca ora tutta sul regolamento di prossima emanazione: questo dovrà entrare nel merito dei criteri specifici e delle modalità di deposito, ma anche precisare il quadro delle molteplici istituzioni di riferimento e delle loro modalità d’interazione e cooperazione.
Per questi motivi, attraverso «AIB notizie», abbiamo voluto “fare il punto” sulla questione, dando voce ad alcuni dei principali soggetti interessati dalla riforma, e passando in rassegna i problemi legati ad alcune tipologie di documenti. Per iniziare abbiamo rivolto alcune domande ai direttori delle due biblioteche nazionali centrali, che sono gli unici istituti depositari espressamente citati dalla legge 106/2004: la sfida che l’occasione presenta loro è riuscire a diventare fulcro di un sistema, che potrebbe avviarsi a configurare l’auspicata Biblioteca Nazionale Italiana, ed operare in sinergia reciproca e in collaborazione con altre istituzioni, evitando duplicazioni inutili e costose. La reintroduzione della Commissione per il deposito legale prevista nel testo dell’AIB è il presupposto essenziale perché tale collaborazione possa concretamente prendere avvio; va ricordato, per limitarsi ad un solo esempio, che nel testo dell’AIB essa prevedeva la presenza di «un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura», offrendo quindi uno spazio istituzionale all’aspettativa di un coinvolgimento effettivo da parte delle Regioni, qui di seguito espressa nell’intervento di Rosaria Campioni.
La nuova legge introduce infatti un elemento potenzialmente suscettibile di sviluppi grandemente innovativi, quando parla di «archivio nazionale e regionale della produzione editoriale». Qui il salto di qualità, a nostro giudizio, sarebbe arrivare a delineare un’articolazione degli istituti depositari e dei loro compiti non più, per così dire, “a mosaico”- una moltitudine di tasselli il cui disegno si ricompone quasi identico a quello offerto dalla collezione di livello nazionale; bensì su vari livelli, a comporre insiemi di documenti omogenei (per afferenza territoriale o per tipologia), anche caratterizzati da un discreto margine di sovrapposizione con la raccolta di livello superiore, ma di questa verosimilmente più completi in quanto più capillarmente raccolti e documentati. Il rischio, d’altra parte, è che s’intervenga sulla mappa (e soltanto su quella) delle biblioteche attualmente depositarie della cosiddetta “terza copia”, senza riguardo alla continuità delle loro raccolte; noi siamo convinti invece che le eventuali innovazioni non potranno prescindere da un’attenta ricognizione di queste biblioteche, che ne accerti la vocazione nel momento in cui, è bene ricordarlo, esplicitando una funzione di “archivio regionale” la legge le investe di nuove e sia pur condivise responsabilità. A questo proposito la CNBSN ha richiesto la collaborazione dei Presidenti regionali AIB (e coglie l’occasione per allargare la richiesta a quanti volessero inviarci dati e spunti di riflessione) per avviare un’indagine conoscitiva che permetta di registrare la fisionomia attuale di queste biblioteche, a supporto, ove risultasse necessario, di una precisazione e valorizzazione del loro ruolo nel nuovo contesto. Un ulteriore rischio, se non si perverrà nelle sedi opportune ad un’attenta definizione dei ruoli e dei livelli (nel senso sopra indicato), potrebbe essere l’interruzione di quelle collezioni di “materiale minore” finora alimentate dal prodotto dell’editoria non commerciale, per il tramite dei tipografi in quanto soggetti obbligati al deposito: meno appariscenti, ma non meno importanti tasselli della medesima memoria storica e culturale rappresentata nelle collezioni percepite come “maggiori”.
Alcuni dei contributi che presentiamo puntualizzano come le istituzioni depositarie, secondo il moderno concetto di deposito, siano tenute ad offrire un corrispettivo in termini di servizi: lo riconosce anche la “lettera aperta” dei bibliotecari della Centrale Giuridica (comunque ben rappresentativa delle criticità conseguenti l’eventuale abrogazione del deposito, per qualunque istituto che finora a vario titolo ne abbia fruito). E riguardo ai servizi bibliografici, pur mentre la BNI felicemente implementa le sue serie, dobbiamo prendere atto della mancanza a tutt’oggi nel nostro Paese di una bibliografia nazionale delle pubblicazioni ufficiali: pubblicazioni considerate dalla nuova legge in modo ancora insoddisfacente, ci pare, e per le quali raccolta e documentazione esaustive sono assai difficili da immaginare centralizzate e totalmente a carico delle biblioteche nazionali e/o parlamentari, se non altro guardando alla produzione ormai ingentissima degli enti locali.
Subito dopo l’approvazione della l. 106/2004 però sono stati i “documenti diffusi tramite rete informatica” (art. 4, lettera r) della l. 106/2004) a suscitare i maggiori interrogativi. Per questo ci è sembrata opportuna la presentazione in questa sede del documento redatto dal Gruppo AIB biblioteche digitali: esso esprime una posizione autorevole – non a caso, ci sembra, la sua pubblicazione in AIB-WEB ha coinciso con l’abbandono dei toni più ingiustificatamente allarmistici e riduttivi del dibattito che era in corso sulla stampa quotidiana e in AIB-CUR; ma soprattutto, ai nostri fini immediati, esso evidenzia quanto sia essenziale prevedere la partecipazione degli esperti alla stesura del futuro regolamento. Al momento l’aspetto tecnico relativo all’acquisizione di questi documenti sembra il meno problematico, mentre restano da sciogliere i nodi dell’articolazione delle competenze e delle modalità di conservazione al fine di assicurare la leggibilità nel tempo dei documenti raccolti. Non meno complessi, anche se ancora legati alla realtà materiale più che a quella virtuale, si profilano i problemi legati al deposito legale e all’archivio degli audiovisivi, quali risultano dall’esposizione di Marzia Miele: anche per questa tipologia è auspicabile il coinvolgimento diretto di coloro che già da tempo lavorano alla registrazione della nostra memoria collettiva in un settore che ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione ed un incremento senza pari.
Infine, l’introduzione del deposito a richiesta per il CNR (art. 6, c.3 della l. 106/2004) è presentato da Enzo Casolino come una soluzione soddisfacente, specie considerando che con l’entrata in vigore della legge esso potrà essere esteso alle pubblicazioni elettroniche. Anche in questo settore sarà fondamentale individuare i modi e gli spazi della cooperazione, proprio mentre nella comunità scientifica si discute intorno al progetto di una “Biblioteca digitale italiana della scienza e della tecnica”.
Mentre ringraziamo tutti coloro che hanno aderito tempestivamente al nostro invito, ci resta il rammarico di non essere riusciti, anche per mancanza di tempo e di spazio, a riunire le voci di tutti i soggetti effettivamente interessati dalla riforma; ma contiamo che la riflessione prosegua, e stiamo organizzando un incontro su questo tema nell’ambito di Bibliocom 2004. Stando al testo della legge, il regolamento dovrebbe essere varato entro il 12 novembre di quest’anno: non ci auguriamo certo un regolamento varato frettolosamente, anzi, data la delicatezza delle questioni aperte sarebbe forse opportuna una proroga di questa data ormai davvero incombente; ma neppure vorremmo che la scadenza venisse fatta scivolare in avanti indefinitamente, eludendo la risoluzione dei problemi e deludendo per l’ennesima volta le aspettative di quanti operano nelle biblioteche.

La Commissione nazionale biblioteche e servizi nazionali
Isolina Baldi, Luciano Carcereri, Gloria Cirocchi, Marzia Miele, Paola Puglisi, con la collaborazione di Valeria Boscolo e Anna Maria Mandillo

cnbsn@aib.it

Il sistema vigente – che resterà tale fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5 della l. 106/2004 – si basa sulla l. 2-2-1939, n. 374 e sul relativo regolamento (R.D. 12-12-1940, n.2052), come modificati dal D.l.lgt. 31-8-1945, n. 660, che ridusse le copie di “qualsivoglia stampato o pubblicazione” da otto a cinque, e sostituì le prefetture ai provveditorati agli studi. Completano il quadro le norme riferite a settori specifici (pubblicazioni scientifiche, musica, cinematografia) qui di seguito richiamate nei contributi di Casolino, Castagna, Miele; e l’art. 73 del D.P.R. 11-7-1980, n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria (rilascio del titolo di dottore di ricerca subordinato al deposito di una copia della tesi di dottorato presso ognuna delle due biblioteche nazionali centrali, che devono assicurarne la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni).
La 374/1939 prevede che quattro dei cinque esemplari vengano inviati dagli stampatori alla locale prefettura, e uno alla procura; quest’ultimo viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, che trattiene le pubblicazioni di argomento giuridico e destina le altre variamente, in base a convenzioni con altre biblioteche (tra le quali sono ad esempio la Biblioteca di archeologia e storia dell’arte e la Medica statale). Le prefetture inoltrano le altre quattro copie alle due nazionali centrali, alla Presidenza del Consiglio (che la trasmette successivamente alla BNCR), alla biblioteca designata nell’ambito della provincia: è questa la cosiddetta terza copia.
L’intermediazione di prefetture e procure, pesante lascito delle originarie finalità anche censorie del deposito, comporta gravi ritardi nell’arrivo delle pubblicazioni nonché talvolta smarrimenti delle stesse lungo il percorso, senza rimediare peraltro ai casi di evasione: anche i reclami infatti dovrebbero passare per le prefetture, che però non hanno alcun interesse a svolgere questo compito con sollecitudine. D’altra parte, l’obbligo agli stampatori era universale quanto al tipo di materiale, ed ha consentito finora anche l’acquisizione di pubblicazioni non commerciali (materiale minore, letteratura grigia), di rilevante interesse storico-documentario. Infine, le disposizioni del 1945 si riferivano come ovvio esclusivamente all’editoria tradizionale, e ciò ha significato la perdita ai fini della conservazione di gran parte dell’editoria multimediale e poi elettronica prodotta fino ad oggi.


Aspettando il regolamento, a cura della Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. I-II.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-08-12 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406cnbsn.htm

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