[AIB]AIB Notizie 06/2004
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Lettera aperta dei bibliotecari della Biblioteca centrale giuridica


Come operatori della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia seguiamo con vivo interesse e non senza apprensione le vicende legate al deposito legale, recentemente riformato dalla legge n. 106/2004.
Come noto, la vecchia normativa (l. 374/1939 e successive modifiche) riservava la copia consegnata alle Procure della Repubblica dagli stampatori al Ministero della Giustizia, «il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possono servire ai bisogni della sua biblioteca».
Tali bisogni sono individuati e definiti nell'ambito delle scienze sociali, e in particolare nell'area delle scienze giuridiche, sì che oggi la Biblioteca si iscrive tra le maggiori istituzioni italiane specializzate nel settore.
Venendo incontro all'esigenza largamente condivisa di rivedere l’istituto ormai obsoleto, la nuova legge ha di fatto escluso la Biblioteca centrale giuridica (BCG) dal circuito del deposito legale, per reintrodurla tuttavia successivamente all'art. 6 come istituto depositario, relativamente alla fattispecie del deposito a richiesta delle pubblicazioni ufficiali, accanto alle biblioteche parlamentari.
Nello stesso articolo, infine, al comma 3, il nuovo disposto legislativo ha conferito alla Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche la facoltà di richiedere pubblicazioni inerenti all'area della scienza e della tecnica, parzialmente modificando una precedente disposizione (art. 23 del d.l. n. 82/1945).
Allo stato attuale, l'ampia delega concessa dalla legge al suo regolamento di attuazione, insieme alla presenza di alcune incoerenze nel dettato della stessa legge, quali quelle sopra evidenziate, ci induce a pensare che forse potrebbero esservi dei margini per riconsiderare la questione della copia d'obbligo per la BCG in sede di regolamento attuativo.
Vorremmo quindi in questa sede fornire alcuni elementi di valutazione che contribuiscano a dare del diritto finora esercitato dalla BCG una lettura diversa da quella comunemente accreditata (sulla quale grava pregiudizialmente l'originaria finalità censoria dell'istituto), e in realtà non lontana dagli attuali principi ispiratori del deposito.
Va sottolineato infatti come all'interno dell'Amministrazione giudiziaria, la riflessione sulla natura giuridica della biblioteca, e sul nesso che lega il deposito legale alla necessità di mettere a disposizione del maggior numero di utenti il patrimonio documentale della sua biblioteca affondi le radici già negli anni Settanta del secolo scorso, per consolidarsi intorno agli anni Ottanta nell'orientamento che sostiene la tesi, e autorizza la prassi dell'uso pubblico delle raccolte della biblioteca, evidenziandone la singolarità rispetto alle biblioteche amministrative, queste ultime con prevalente finalità di servizio interno.
Questo orientamento “liberale” ha il suo fulcro proprio nella legge sul deposito obbligatorio, definito nella Relazione annuale sull’attività dell’ufficio per l’anno 1981: «non come una prebenda sulla quale vivere di rendita, ma come un capitale che si ha il potere-dovere di investire in vista di un interesse pubblico» [1].
Dall’esercizio della prerogativa è dunque derivata alla biblioteca l’assunzione di un compito “sociale”: un esito nient’affatto scontato, ove si considerino le finalità istituzionali del dicastero di appartenenza.
Le tappe successive del suo percorso, fino ad arrivare ai nostri giorni, vanno lette in questa stessa direzione: l'adesione al SBN, a partire dal 1990; il trasferimento in una sede idonea ad accogliere pubblico (circa 30.000 utenti annui); l'ammissione di utenti esterni, praticamente senza eccezioni, sia pure con una naturale considerazione verso l'utenza specializzata; il servizio di document delivery gratuito esteso di fatto a tutte le pubbliche amministrazioni; il prestito esterno; il prestito interbibliotecario; la realizzazione di progetti di catalogazione retrospettiva, che hanno consentito di rendere accessibili opere e collezioni localizzate nella rete del servizio bibliotecario solo in questa biblioteca; la pubblicazione sul sito Web di bibliografie giuridiche; l'allestimento del catalogo on-line del Polo giuridico.
A noi non pare che il percorso appena tracciato sia in contraddizione con i principi che informano e sorreggono la moderna nozione di deposito legale: certo è che oggi la possibilità per la BCG di continuare a svolgere o meno un servizio per la collettività è legata a doppio nodo alle condizioni dettate dal regolamento attuativo, ossia alla capacità che questo strumento avrà di ridisegnare un modello di deposito legale che riconosca la specificità della biblioteca, e capitalizzi le sue risorse all'interno di un sistema basato sulla cooperazione [2].
L'inclusione della BCG in un contesto così disegnato non risulterebbe anomala, dal momento che, come si è detto, la legge 106/2004 la individua già tra gli istituti depositari, sia pure nella circoscritta fattispecie della copia a richiesta delle pubblicazioni ufficiali [3] – e dunque indirettamente le riconosce un ruolo nel raggiungimento degli obiettivi legati al deposito.
Né d'altra parte, tale ipotesi sembra confliggere con le più recenti linee guida dell'IFLA [4], le quali ribadiscono che non esiste un unico modello di deposito legale, ma che ogni giurisdizione può conformarlo alle particolari situazioni locali, e prevedono il caso che il deposito legale sia decentrato e coinvolga altre agenzie depositarie di materiale specializzato, purché il coordinamento tra le agenzie sia chiaramente stabilito da una fonte regolamentare. Sarebbe in questo modo possibile individuare nella BCG la struttura di riferimento per i servizi di accesso ai documenti inerenti all’area delle scienze sociali (o in un'ipotesi di minima, per il solo diritto), assegnandole il deposito legale per quest'ambito (che costituisce, lo ricordiamo, l'ambito nel quale la biblioteca garantisce copertura di documentazione da più di un secolo!), utilizzando i margini lasciati dall'art. 5, comma 5e [5].
In alternativa (art. 5, comma 5h) potrebbe essere esteso il diritto alla copia a richiesta all'area di specializzazione della biblioteca (che non è quella delle pubblicazioni ufficiali, se non per la parte che coincide con le raccolte di legislazione nazionale), analogamente a quanto riconosciuto alla Biblioteca del CNR.
L'istituto della copia a richiesta sembra essere infatti stato utilizzato (con l'unica eccezione della BCG) proprio a garanzia di particolari raccolte specializzate, ritenute meritevoli di tutela, e alle quali si è evidentemente pensato come più in grado di supportare una specifica domanda informativa: con quale ratio è stata allora esclusa la BCG?
Al di là delle ragioni di parte (che pure hanno un peso in questa vicenda, poiché è il futuro dell'istituzione che verosimilmente vi si decide [6]), coltiviamo la serena convinzione che il reinserimento della BCG nel deposito legale - vincolandolo, è evidente, a responsabilità stringenti sul piano dell'erogazione dei servizi - possa avere delle ricadute positive sulla riforma dell'istituto, sulla cui efficacia oggi sono in molti a nutrire dubbi.
A fronte infatti dei modestissimi benefici che deriverebbero alla categoria degli editori dall'eliminazione della copia in oggetto [7], sta il danno certo prodotto all'istituzione in primis (interruzione della continuità e completezza delle raccolte, vanificazione degli investimenti realizzati per la loro valorizzazione e accessibilità), ma immediatamente dopo alla comunità dei suoi utenti, e delle istituzioni che hanno beneficiato o potrebbero giovarsi direttamente o indirettamente del permanere della sua centralità.

[1] L’osservazione è contenuta nella seconda appendice monografica alla Relazione citata, a cura di Vincenzo Marinelli, magistrato addetto all’ufficio. Lo studio è stato successivamente pubblicato con il titolo La Biblioteca centrale giuridica: identità culturale e dinamiche di sviluppo, «Quaderni della giustizia», 1982, n. 11.
[2] Cfr. Giuseppe Vitiello, Il deposito legale nell'Europa comunitaria. Milano: Editrice Bibliografica, 1994, p. 91-94. In questo sistema potrebbero trovare spazio anche altre istituzioni che in ragione della loro specificità potrebbero garantire la copertura bibliografica per settore, alleggerendo il carico delle biblioteche nazionali, almeno per quanto riguarda l'uso dei documenti.
[3] Su questa forma di deposito si condividono invero le perplessità espresse da Venturini nella lista di discussione dell'AIB (Fernando Venturini, Legge deposito obbligatorio, AIB-CUR, 30 aprile 2004.)
[4] J. Larivière, Guidelines for legal deposit legislation. Paris:Unesco, 2000. (http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm (5/6/2004).
[5] Non si vuole certo, né si potrebbe, trovare la soluzione tecnico-giuridica al problema, che ci auguriamo sia esaminato nelle sedi competenti ; quel che in questa sede premeva era sgombrare il campo da interpretazioni che ne riducano la sostanza ad un tentativo di "esproprio senza compensazione", per usare l'efficace espressione di Vitiello.
[6] Sembra infatti assai improbabile che il Ministero della giustizia (che ha, ovviamente, altre priorità) possa sopperire con un consistente stanziamento annuale alle necessità della biblioteca (circa 4000 accessioni annue di monografie, 1500 abbonamenti a periodici, per il corrispondente valore patrimoniale stimato in 230.000 euro), e d'altro canto la legge è su questo punto molto esplicita, in quanto vieta «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
[7] Come si sa, il numero delle copie varia ampiamente da Paese a Paese, e le stesse direttive IFLA non sono prescrittive se non nello stabilirne il numero minimo. Per quanto riguarda la posizione degli editori, da quel che ci consta per esperienza diretta, non è tanto inviso l'obbligo di deposito della copia, quanto il fatto che questa vada dispersa ( l'attuale iter di consegna è caratterizzato da un elevato tasso di dispersione) e quindi inutilizzata per gli scopi propri del deposito.


Lettera aperta dei bibliotecari della biblioteca centrale giuridica. «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. XVI.
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2004-08-12 a cura di Franco Nasella
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406lettera.htm

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