[AIB] AIB notizie 19 (2006), n. 5
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I volontari non sono bibliotecari

Nerio Agostini

Nelle biblioteche di ente locale il fenomeno della presenza di persone che operano come volontari al posto dei bibliotecari sta assumendo dimensioni preoccupanti su cui è opportuno riflettere. Occorre prendere una forte posizione come AIB e intervenire direttamente su bibliotecari, dirigenti e amministrazioni laddove ciò avviene. Se passa il concetto che in biblioteca ci può stare chiunque c’è da chiedersi a cosa serve il bibliotecario!

Nelle comunità locali il rapporto con i volontari che operano in "realtà associative" può trovare momenti di collaborazioni, temporanee o continuative, per degli interventi particolari da realizzare soprattutto fuori dalla biblioteca (ad es. iniziative fuori di sé, azioni di marketing su particolari target di cittadini, iniziative culturali) nel territorio di riferimento [1].
Le collaborazioni devono essere formalizzate con apposite "convenzioni" che definiscono i rapporti, le modalità e le responsabilità delle parti. Questo è l’ambito corretto dell’utilizzo del "volontariato associativo" presente nelle realtà locali (volontariato spesso suggerito se non imposto dagli amministratori).
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte senza fini di lucro anche indiretto [2]. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario [3].
Non va utilizzato il volontariato per lo svolgimento di attività in sostituzione del bibliotecario o dell’eventuale personale di supporto, in coerenza anche con quanto riportato nelle linee guida IFLA:

Se una biblioteca beneficia dell’aiuto di volontari che appartengono alla comunità, i loro compiti e la loro collaborazione con il personale nelle attività della biblioteca dovrebbero essere definiti in un documento scritto. I volontari non devono essere utilizzati al posto di personale regolarmente retribuito [4].

Questa consapevolezza è, per fortuna, presente in alcuni bibliotecari:

C’è una enorme difficoltà a gestire i servizi con i bilanci ridotti, e anche i volontari possono essere molto utili per mandare avanti qualche progetto parallelo, aggiuntivo; ma rimanderei la catalogazione di un fondo piuttosto che affidarla a personale non qualificato, e non mi azzarderei ad ampliare l’orario di apertura facendo affidamento sui volontari (meglio dire alla propria amministrazione che non ci sono le condizioni).
Di servizi dequalificati non abbiamo bisogno noi e non sa che farsene l’utente [5].

La collaborazione in convenzione può anche riguardare aspetti marginali di attività che si svolgono dentro la biblioteca (ad esempio apertura e sorveglianza in occasione di iniziative che si svolgono in appositi spazi in dotazione della biblioteca). Nella convenzione devono essere previste una serie di condizioni a tutela reciproca e a garanzia del servizio:
– la collaborazione, qualunque siano gli ambiti in cui si attiva (fuori e dentro la biblioteca) deve avvenire sotto le direttive del bibliotecario;
– la gestione di punti di informazione, di prestito e di lettura nel territorio (biblioteca fuori di sé) deve avvenire con apposita regolamentazione sulla base di indicazioni tecniche e gestionali del bibliotecario;
– il soggetto cooperante deve prevedere la copertura assicurativa (a prescindere da quella che comunque deve avere l’ente) per i propri associati, a rischio civile verso terzi e a copertura danni verso il patrimonio dell’ente come previsto dalla normativa: Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. [6]
– va definita la regolamentazione dell’uso degli spazi messi a disposizione, delle attrezzature e dei documenti assegnati dalla biblioteca;
– deve essere indicato un responsabile di riferimento organizzativo del soggetto cooperante;
– le persone che vengono incaricate dal cooperante oltre a essere propri associati devono possedere dei requisiti minimi, preventivamente fissati (titoli, attitudini, capacità relazionali, esperienze, formazione), di idoneità alla attività da svolgere per conto della biblioteca;
– va prevista, in caso di rapporto frequente o per lunghi periodi, la partecipazione del personale volontario cooperante a corsi di formazione specifica (anche corsi proposti dall’ente con il bibliotecario nella funzione di docente).

I volontari quindi possono essere una risorsa interessante purché l’utilizzo sia regolamentato, sempre ben definito e mai in sostituzione del bibliotecario, nemmeno quando questi è assente per tutte le ragioni possibili.

[1] Cfr. Nerio Agostini, La gestione della piccola biblioteca: manuale della one person library, Milano, Editrice Bibliografica, 2005.
[2] Art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge -quadro sul volontariato).
[3] Art. 2, comma 2, ibidem.
[4] Cfr. il paragrafo 5.11 di Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA Unesco per lo sviluppo, edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell’AIB, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2002.
[5] Meris Bellei in AIB-CUR del 17 maggio 2005.
[6] Art. 4, comma 1, della legge n. 266, cit.


AGOSTINI, Nerio. I volontari non sono bibliotecari. «AIB notizie», 19 (2006), n. 5, p. 10.

Copyright AIB 2006-08, ultimo aggiornamento 2006-08-15 a cura di Zaira Maroccia
URL: https://www.aib.it/aib/editoria/n18/0510.htm3

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